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Bonus Sud e RdC: una compatibilità divisa tra agevolazione contributiva e credito d'imposta

A pochi giorni dalla pubblicazione del Decreto (zoppo!) dell'ANPAL riguardante le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro instaurati con datori di lavoro avente sede  lavorativa nelle regioni meno sviluppate o del mezzogiorno si effettuano le prime valutazioni relative alla cumulabilità con altri incentivi attualmente attivi.
L'attenzione cade sulla cumulabilità tra incentivo Bonus Sud e l'agevolazione per l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza (ex DL 4/2019).
Quest'ultimo ricordiamo che prevede uno sgravio contributivo (contributo INPS c/azie + c/dipe) d’importo pari ai restanti mesi del Rdc non fruito dal soggetto neoassunto, in ogni caso per non più di 780 euro mensili né per una durata inferiore a cinque mesi.

In caso di assunzione di soggetto percettore di RdC da parte di impresa con sede in una delle regioni svantaggiate è amessa la cumulabilità tra i due incentivi che per i primi 12 mesi saranno fruiti sotto forma di riduzione contributiva. Una volta esaurito il Bonus Sud il datore di lavoro potrà fruire dell’incentivo Rdc restante sotto forma di credito d’imposta.

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