Con la Circolare 19/E/2019 del 17 giugno 2019 l'Agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti sulle novità normative in tema di fatturazione elettronica che fanno seguito alle disposizioni della “legge di Bilancio 2018” e ai diversi interventi normativi conclusisi con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, “legge di bilancio 2019”, nonché con la legge 11 febbraio 2019, n. 12.
In relazione alle novità contenute nella suddetta Circolare, nel presente articolo soffermiamo la notra attenzione su aspetti riguardanti l'emissione delle fatture immediate e differite oltre che delle disposizioni in materia di inversione contabile e autofatturazione.
Emissione delle fatture
A decorrere dal 01/07/2019 dunque per le fatture emesse da tale giorno
- tra le indicazioni che il documento deve recare figuri anche la «data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura» (cfr. il nuovo comma 2, lettera g-bis);
- la possibilità di emettere la fattura «entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6» (così il nuovo comma 4, primo periodo).
Fatturazione immediata
Premesso che
- il momento di effettuazione dell’operazione (e di esigibilità dell’imposta) e dell'emissione della fattura documentante la stessa non è più necessariamente contestuale (entro le ore 24 del medesimo) giorno ma può avvenire nei 10 giorni successivi, dandone specifica evidenza.
- che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”
- che è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.
Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
Esempio di fatturazione immediata
Calando in un esempio concreto quanto appena detto, a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere:
- emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “dati” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
- generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 10 giorni successivi (in ipotesi l’8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
- generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).
Resta inteso che nel caso di fatture cartacee, o elettroniche per mezzo di canali diversi dallo SdI, emesse nei 10 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, il documento deve contenere entrambe le date (data documento e data di effettuazione dell'operazione)
Fatturazione differita
Premesso che
- il momento di effettuazione dell’operazione, di esigibilità dell’imposta e dell'emissione della fattura documentante la stessa anche in questo caso non sono più necessariamente contestuali (ma non lo erano nemmeno precedentemente) ma può avvenire entro il 15 del mese successivo al periodo di competenza di esigibilità dell'imposta;
- che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”
- che è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.
Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI in uno dei successivi 15 giorni la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 15 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
Esempio di fatturazione differita
Qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, si potrà
generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 18 2019).
Inversione contabile ed autofatture
Premessa la seguente distinzione
1) L’autofattura è quel documento che contiene i medesimi elementi della fattura, ma che si differenzia dalla stessa poiché l’emittente è il cessionario o committente, ovvero le due parti dell’operazione coincidono. Rientrano nell’obbligo di autofattura:
- alcune operazioni “interne”, quali ad esempio gli acquisti da produttori agricoli e la regolarizzazione dell’omessa o irregolare fatturazione ;
- gli acquisti di beni e servizi da soggetti residenti in uno Stato extraUe;
- l’autoconsumo, la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (tipiche operazioni dell’impresa individuale che intende attribuire i beni alla sfera personale), ovvero gli omaggi di beni oggetto dell’attività propria dell’impresa o di quelli estranei ma di valore unitario superiore ad euro 50 e per i quali è stata detratta l’Iva all’atto dell’acquisto.
Nei suddetti casi vige l'obbligo di emissione dell’autofattura in formato elettronico ed invio allo Sdi, ad eccezione di quelle relative alle operazioni intercorse con soggetti extraUe, le quali possono essere gestite nei modi ordinari e comunicate con l’esterometro, ovvero facoltativamente con autofattura elettronica al fine di evitare l’invio allo Sdi.
2) L'inversione contabile (“reverse charge”) riguarda le operazioni per le quali vige l’obbligo di "integrazione" in cui, a differenza delle ipotesi di autofattura, il cedente/prestatore documenta l’operazione con l’emissione di un documento, senza addebito dell’IVA, che è integrato dal cessionario/committente, il quale provvede all’assolvimento dell’imposta.
Rientrano nell’obbligo operazione in reverse charge:
- operazioni interne (l’acquisto di rottami, ovvero le operazioni nel settore edile);
- acquisti di beni e servizi da soggetti residenti in altri Stati Ue territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, obbligo di indicazione delle stesse nell’esterometro o di integrare con invio allo SdI di autofattura elettronica;
- operazioni interne (esempio reverse charge in edilizia), il cessionario/committente predispone un documento contenente sia i dati necessari per l’integrazione, sia gli estremi della fattura stessa, con successivo invio del documento stesso tramite Sdi, nel quale i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore“, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”.
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