Con l'entrata in vigore del Decreto Fiscale (D.L. 124/2019) cambiano nuovamente le regole per la presentazione telematica delle deleghe di pagamento F24 in cui risulti un credito da compensare.
Prima del Decreto Fiscale 2019
Ricordiamo che la previgente normativa prevedeva, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.L. n. 66/2014, come modificato dall’ art. 7-quater, comma 31, del D.L. n. 193/2016
- i modelli F24 a saldo zero potessero essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti;
- i modelli F24 con compensazione con saldo a debito, le modalità di compensazione fossero diverse a seconda che si trattasse di soggetti privati o titolari di partita Iva.
I titolari di partita Iva, a partire dal 24.4.2017, obbligo generalizzato di utilizzare le modalità telematiche dell'Agenzia delle Entra(Fisconline/Entratel) per i crediti relativi alle imposte dirette, IVA, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, ritenute, crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
I soggetti privati possono usare tutti i servizi telematici (Entratel/Fisconline, remote/home banking).
Dopo il Decreto Fiscale 2019
Con l'entrata in vigore del D.L. 129/2019 l'utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate diventa obbligatorio sia per i titolari di partita iva che per i privati in caso di pagamento di modelli F24 con esposizione di un credito in compensazione, indipendentemente del saldo a zero o con debito.
Pertanto, nel suddetto caso, non sarà, dunque, più ammesso l’utilizzo dei servizi di home
banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche,
Poste, etc. per la trasmissione dei modelli F24 che presentino
compensazioni di debiti e crediti.
L’obbligo riguarda anche i crediti maturati in qualità di sostituto
d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle
ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i
rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro c.d. “bonus Renzi”).
Si attende ora di conoscere la decorrenza dell'operatività della nuova disposizione che, nel rispetto di quanto sancito dallo Statuto del Contribuente dovrebbe essere decorsi 60gg dalla data di pubblicazione in G.U. ovvero 27/12/2019
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