Il D.L. n. 3 del 5 febbraio 2020, entrato in vigore il 6 febbraio 2020, ha previsto la riqualificazione del Bonus Renzi (ex DL 66/2014) e l'introduzione di una "nuova forma" per l'abbattimento dell'imposta lorda dei lavoratori dipendenti oltre una certa soglia di reddito.
L'obiettivo sarà quello di ampliare la platea di coloro che beneficeranno della riduzione del cuneo fiscale con la sperimentazione nel periodo 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 di una forma sostitutiva del precedente Bonus Renzi quale "trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati" (art 1) e di una "ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati " (art. 2).
Il trattamento integrativo sarà erogato quale somma aggiuntiva che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, ovvero 100 euro mensili, se il reddito complessivo non e' superiore a 28.000 euro.
La nuova detrazione, rapportata al periodo di lavoro, sarà di importo pari a:
- a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- b) 480 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.
Tutto quanto premesso tuttavia, in attesa dell'emanazione delle circolare dell'Agenzia delle Entrate che definirà l'operatività dei suddetti, i dubbi di gestione che intanto ne nascono non son pochi come anche puntualizzato dal CNO dei Consulenti del Lavoro presso la 6^ Commissione permanente del Senato (Finanze e Tesoro).
Vediamone qualcuno
Automaticità o esplicita richiesta di erogazione del trattamento integrativo
Il testo normativo riporta "è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro" ma non è chiaro se diventa un automatismo della prestazione come il bonus 80 euro di cui al comma 1- bis dell’art. 13 del TUIR oppure il lavoratore deve fare richiesta esplicita.
Inoltre per l'erogazione o meno del trattamento integrativo (ma vale anche per l'ulteriore detrazione) sarà sufficiente mantenere la dichiarazione presentata dal lavoratore a inizio anno?
Più rapporti di lavoro part time
In caso di più datori di lavoro per lo stesso dipendente nasce spontanea la domanda su quale debba essere il datore di lavoro che deve erogare il trattamento integrativo e quale, eventualmente, gestisce i conguagli.
Un interrogativo di non poco conto per evitare spiacevoli conguagli che potrebbero decretare anche la totale restituzione del trattamento integrativo corrisposto (ricordiamo eventualmente da trattenere in massimo 4 rate).
Abrogazione del Bonus Renzi e conguaglio per rapporti di lavoro cessati durante il 2020
Vista l’abrogazione dal 1° luglio della misura del bonus di 80 euro, in sede di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno 2020, oppure in sede di conguaglio, ci si chiede se sarà possibile effettuare recuperi o integrazioni della quota spettante fino al 30 giugno 2020 lasciando, quindi, aperta la possibilità di conguaglio dopo il 1° luglio 2020 e comunque in dichiarazione dei redditi oppure 730.
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