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Il quadro delle sospensioni dei versamenti COVID-19 alla luce delle ultime Circolari INPS e INAIL

Con la pubblicazione di specifiche Circolari, INPS (Circolare n. 59 del 16/05/2020) e INAIL (Circolare 21 del 18/05/2020) confermano le disposizioni in tema di sospensione dei versamenti di cui all'art. 61 e 62 del DL 18/2020 (Cura Italia) e art. 18 del DL 23/2020 (Liquidità).

Le Circolari sopra richiamate forniscono o meglio confermano in chiave operativa come predisporre e fruire delle disposizioni sopra richiamate e, per puntuale esattezza formale, non dispongono ancora della proroga della rimessa dei versamenti al 16/09/2020 come previsto dalla bozza del DL Rilancio.

Circolare INPS n. 59 del 16/05/2020 
(per i riferimenti dei codici sospensione si veda precedente articolo
  1. Imprese dei settori maggiormente colpiti (rif. art. 61 comma 2, lett da "b" a "r", DL 18/2020) in tutto il territorio nazionale per la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020
  2. Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche (rif. art. 61 comma 2, lett "a", DL 18/2020) in tutto il territorio nazionale per la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020
  3. Imprese con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge (rif. art. 62 DL 18/2020) in tutto il territorio nazionale per la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 8 marzo 2020 al 31 marzo 2020
  4. Imprese con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta (rif. art. 18 comma 1 e 2 DL 23/2020) in tutto il territorio nazionale per la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo aprile 2020 e maggio 2020
  5. Imprese con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta (rif. art. 18 comma 3 e 4 DL 23/2020) in tutto il territorio nazionale per la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo aprile 2020 e maggio 2020
  6. Imprese che hanno intrapreso l'attivita' di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019 (rif. art. 18 comma 5 primo periodo DL 23/2020) in tutto il territorio nazionale per la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo aprile 2020 e maggio 2020
  7. Enti non commerciali (Terzo Settore o Religiosi) che svolgono att. istituzionale non in regime d'impresa (rif. art. 18 comma 5 secondo periodo DL 23/2020) in tutto il territorio nazionale per la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo aprile 2020 e maggio 2020
  8. Datori di lavoro domestici pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sono sospesi ai sensi del citato articolo, sono effettuati in unica soluzione entro il 10 giugno 2020, senza applicazioni di sanzioni e interessi
Circolare INAIL n. 21 del 18/05/2020

Gli interessati devono comunicare all’Inail di aver effettuato la sospensione dei versamenti, specificando la disposizione che hanno applicato e dichiarando altresì di essere in possesso delle condizioni previste dalla medesima disposizione per usufruire del beneficio, fermo restando i controlli successivi sull’effettiva sussistenza dei requisiti.
In attesa del servizio online è necessario che i beneficiari trasmettano la comunicazione in questione tramite Pec alla Sede competente. Gli interessati, inclusi coloro che hanno già inviato la comunicazione di sospensione con la modulistica allegata alle circolari Inail 11 marzo 2020, n. 7 e 27 marzo 2020, n. 11, dovranno in ogni caso ripresentare la comunicazione con il servizio online che sarà rilasciato.

Sospensioni ai sensi art. 61 D.L. 18/2020, comma 2, lett "a" 

Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche 
Si applica la sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020, con ripresa della riscossione, ai sensi del comma 5, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:
  • 999184 per il pagamento in unica soluzione
  • 999185 per il pagamento mediante rateizzazione
Sospensioni ai sensi art. 61 D.L. 18/2020, comma 2, lett da "b" a "r"

Applicano la sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, con ripresa della riscossione, ai sensi del comma 4, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Per quanto riguarda i versamenti dovuti all’Inail, i soggetti indicati al comma 2, aventi diritto alla sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 in quanto appartenenti alle categorie ivi indicate, avranno diritto alla sospensione per il mese maggio 2020 prevista dall’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ove in possesso dei relativi requisiti specifici.

Imprese dei settori maggiormente colpiti 
Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:
  • 999188 per il pagamento in unica soluzione
  • 999189 per il pagamento rateale
Sospensioni ai sensi art. 62 D.L. 18/2020
  • Imprese con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge
Applicano la sospensione dall’8 marzo al 31 marzo 2020 con ripresa dei versamenti entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:
  • 999190 per il pagamento in unica soluzione
  • 999191 per il pagamento rateale
Sospensioni ai sensi art. 18 D.L. 23/2020
Ai sensi del comma 7 dell’articolo 18, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Per espressa previsione normativa non è consentito il rimborso di quanto già versato. Per quanto riguarda i versamenti dovuti all’Inail, in caso di pagamento rateale l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.

Imprese con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta;
Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:
  • 999192 per il pagamento in unica soluzione
  • 999193 per il pagamento rateale

Imprese con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta

Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:
  • 999194 per il pagamento in unica soluzione
  • 999195 per il pagamento rateale

Imprese che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019 (rif. art. 18 comma 5 primo periodo DL 23/2020) 
Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:
  • 999196 per il pagamento in unica soluzione
  • 999197 per il pagamento rateale

Enti non commerciali (Terzo Settore o Religiosi) che svolgono att. istituzionale non in regime d'impresa (rif. art. 18 comma 5 secondo periodo DL 23/2020) 
Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:
  • 999198 per il pagamento in unica soluzione
  • 999199 per il pagamento rateale
Sospensioni delle somme da rateazioni concesse dall'INAIL 

Le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate tutte nel mese successivo al termine della sospensione, insieme alla rata in scadenza in tale mese.
Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di annullamento (per mancato o tardato o parziale pagamento della prima rata) e di revoca (per mancato rispetto delle rate previste nel piano di rateazione concesso o per mancato rispetto della correntezza dei pagamenti), in presenza di inadempimenti le Sedi avranno cura di verificare se l’interessato abbia comunicato di aver effettuato la sospensione dei versamenti in base alle speciali disposizioni emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sospensione dei termini di versamento dei premi con scadenza legale predeterminata e sospensione dei versamenti dei premi derivanti da denunce di iscrizione e variazione
Per i soggetti che possono beneficiare delle sospensioni previste per il mese di maggio 2020 ricadono nella sospensione stessa i seguenti versamenti della seconda rata dell’autoliquidazione 2019/2020 in scadenza il 18 maggio 2020 per i soggetti titolari di PAT con polizza dipendenti e/o polizza artigiani (gestione Industria) e per quelli titolari di PAN (gestione Navigazione)

Dott. Bruno Olivieri
Consulente del Lavoro in Pescara
(Studio Commerciale Olivieri)

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