In relazione alle esigenze dettate dall'emergenza sanitaria per Covid-19, il Legislatore ha ritenuto opportuno garantire maggiore flessibilità nell'utilizzo dei rapporti a tempo determinato.
Ricordiamo che i rapporti a tempo determinato sono stati "attori" delle recenti riforme di cui al Codice dei Contratti (D.Lgs 81/2015) e del Decreto Dignità (L. 96/2018).
Tornando alle "deroghe" che il Legislatore ha concesso nell'utilizzo della suddetta tipologia contrattuale, possiamo riassumerle come di seguito:
Deroghe concesse ex art. 19-bis L. 27/2020 (Testo coordinato DL 18/2020) In materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine (quelli entro la data del 25 marzo 2020)
- deroga art 20, comma 1, lettera c) D.Lgs 81/2015
L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non e' ammessa (...) presso unita' produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
- deroga art 21, comma 2 D.Lgs 81/2015
Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato;
- deroga art 32, comma 1, lettera c) D.Lgs 81/2015
Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato (..) presso unita' produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
Deroghe concesse ex art. 93 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (in essere alla data del 23 febbraio 2020 e fino al 30 agosto 2020)
- deroga all'articolo 21 D.Lgs 81/2015 (modificato dalla L. 96/2018)
Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle
condizioni di cui all’articolo19, comma 1. Il contratto può
essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui
all’articolo 19, comma 1.
Alla luce di quanto sopra riportato potremmo quindi dire che la gestione delle eventuali proroghe o rinnovi dei rapporti a tempo determinato rientranti nelle fattispecie di cui sopra(ovvero rientranti nella deroga) dovrà avvenire ai sensi di due diverse disposizioni derogatorie a seconda del caso aziendale cui ci troviamo di fronte:
- proroga di rapporti a termine per cui non sono ancora scaduti i 12 mesi di acausalità ma l'azienda è in regime di sospensione/riduzione oraria: proroga ammessa ex art. 19-bis L. 27/2020 (anche oltre il 30 agosto se i 12 mesi di acausalità vanno oltre);
- proroga di rapporti a termine per cui sono scaduti i 12 mesi di acausalità e l'azienda è in regime di sospensione/riduzione oraria: proroga ammessa ex art. 19-bis L. 27/2020 ed ex art. 93 D.L. 34/2020 (non oltre il 30 agosto);
- rinnovo di rapporti a termine (per motivazioni inerenti la "ripresa dell'attività"): rinnovo ammesso ex art. 93 D.L. 34/2020 (non oltre il 30 agosto).
Dott. Bruno Olivieri
Consulente del Lavoro in Pescara
(Studio Commerciale Olivieri)
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