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Esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione. Circolare INPS 105 del 18/09/2020

Con il weekend l'INPS torna a regalarci "emozioni" con la pubblicazione di una nuova circolare.
Si incrociavano le dita fosse quella che regolamenta i nuovi trattamenti di integrazione salariale ex art. 1 DL 104/2020 ma invece trattasi dell'esonero ex art. 3 del DL 104.
Certamente male non è (in tanti aspettavano anche questa!), tuttavia è il contenuto della Circolare che lascia "con la bocca asciutta".
E' già nella premessa che la circolare epiloga informando che per la fruizione occorrerrà attendere altro tempo in quanto "L'applicazione del beneficio è, infine, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea" e che "Con apposito messaggio, l’Istituto emanerà le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro".

Il documento dell'INPS torna a meglio definire quanto già indicato dall'articolo 3 del decreto 104/2020 e finalmente chiarisce quello che sarà il metodo di calcolo dell'esonero stesso.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio 
L’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e giugno 2020, siano state fruite le specifiche tutele di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, purchè richiesti prima del 15 agosto 2020. 

Natura e ratio dell'esonero
Il principio di alternatività dell’esonero rispetto ai trattamenti di integrazione salariale implica che, qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in trattazione, non potrà più avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19. 
Laddove la norma chiede al datore di lavoro di fare una scelta tra l’esonero in trattazione e i nuovi strumenti di integrazione salariale e laddove il datore di lavoro sia lo stesso, la scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva.
Durante il periodo di fruizione dell’esonero, che, come già chiarito, non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2020, opereranno i divieti di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 104 del 2020 (divieto di licenziamento per gmo collettivo e individuale).

Assetto e misura dell’esonero 
L’ammontare dell’esonero in trattazione è pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. 
L’importo dell’agevolazione, più specificamente, è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi citati, sia quelle fruite mediante conguaglio che quelle fruite mediante pagamento diretto.
Tale importo può essere fruito, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.
L’importo dell’esonero potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti sopra richiamati. 

Condizioni di spettanza dell’esonero 
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto di principi di ordine generale e di ordine specificamente previsti dal DL 104/2020
  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; 
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 
  • divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 14 del medesimo decreto-legge, pena la revoca del beneficio e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 1.
L'esonero in trattazione, come espressamente previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto legge in commento è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.




Articolo di Bruno Olivieri
(Consulente del Lavoro in Pescara)

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