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Cassa integrazione, rapporto a termine e divieto di licenziamento: come cambia la "convivenza" dal 1 luglio 2021

La produzione normativa di tipo emergenziale per il covid19 ha disciplinato specifiche deroghe e istituito nuove disposizioni finalizzate alla salvaguardia del livello occupazione dei lavoratori presso le aziende in crisi.

Gli "strumenti" normativi utilizzati dal Legislatore a perseguimento del suddetto obiettivo sono stati ricercati soprattutto nella definizione di una "pacifica" convivenza tra cassa integrazione covid19 (sostegno economico alla "sopravvivenza" dei posti di lavoro per superamento della crisi economica), deroghe sui rapporti a tempo determinato (mantenimento in vita dei rapporti con scadenza naturale al fine di ritardare il più possibile l'accesso alla NASPI) e divieto di licenziamento per gmo (disposizione creata per impedire fenomeni di disoccupazione di massa con recessi unilateralmente inflitti con il rischio di illegittimo ricorso alla causale della crisi pandemica).

Tutte queste disposizioni prendono vita con il decreto Cura Italia (18/2020, L. 27/2020) per poi essere successivamente prorogate ai sensi delle successive disposizioni normative, dal Decreto Rilancio (DL 34/2020) sino al Decreto Lavoro (99/2021).

La cassa integrazione covid19 disciplinata dagli art. da 19 a 22 del DL 18/2020 e successive proroghe  si identifica come forma di "sostentamento" economico alle imprese che si trovano di fronte il blocco generalizzato dei licenziamenti per gmo e delle procedure pendenti dal 23/02/2020.

L'attuale quadro normativo a riguardo prevede quanto di seguito:
  • Cassa Covid19 DL 41/2021 e blocco dei licenziamenti sino al 30/06/2021: tutti i datori di lavoro che accedono alla CIGO, FIS, Cassa integrazione in deroga e Fondi di solidarietà bilaterale con causale covid-19 ;
  • Cassa Covid19 DL 41/2021 e blocco dei licenziamenti sino al 31/10/2021: tutti i datori di lavoro che accedono al FIS, Cassa integrazione in deroga e Fondi di solidarietà bilaterale con causale covid-19;
  • Cassa Covid19 DL 99/2021 e blocco dei licenziamenti sino al 31/10/2021: tutti i datori di lavoro che accedono alla CIGO per le aziende del settore Tessile-abbigliamento e pelletteria calzature con causale covid-19 per ulteriori 17 settimane dal 01/07/2021;
  • Cassa 148/2015 DL 41/2021 e blocco dei licenziamenti "mobile" dal 01/07/2021: tutti i datori di lavoro che accedono alla CIGO (escluse le aziende del settore Tessile-abbigliamento e pelletteria calzature) entro il 31/12/2021 senza obbligo di versamento del ctr add.le. In tale caso il divieto di licenziamento è operativo su tutta l'azienda e non solo sulla UP interessata dalla riduzione/sospensione per tutto il periodo di fruizione dell'ammortizzatore. Restano obbligatorie tutte le altre disposizioni ex 148/2015 (anzianità servizio lavoratori, durata massima, procedura sindacale).  

Accanto al suddetto "connubio" il Legislatore istituisce delle deroghe alla ordinaria regolamentazione dei rapporti a tempo determinato, individuate nell'art 19bis del DL 18/2020 e dall'art 93 del DL 34/2020 e succ. proroghe.
Le deroghe istituite sono di duplice natura e disciplina :
  • deroga al divieto di apposizione del termine sul contratto in caso di utilizzo di cassa integrazione (art.20, comma 1, lettera c D.lgs 81/2015): istituito e funzionale all'utilizzo della sola cassa integrazione con causale covid19 (rif. nota INL del 12/05/2021 n. 762);
  • deroga all'obbligo di inserimento della causale in caso di rapporto oltre i 12 mesi o in casi di riassunzione, numero massimo di proroghe e rispetto dello stop and go (art 19 comma 1 e art 21 DL 81/2015): istituito dal DL 34/2020 e prorogato sino all'ultima disposizione ex DL 41/2021 che rinnova la deroga sino al 31/12/2021.
Tutto quanto premesso, perché ci chiediamo come cambia la "convivenza" dal 1 luglio 2021 tra cassa integrazione, divieto di licenziamento e contratti a termine?

Sostanzialmente l'analisi  su cui potremmo oggi concentrarci per darci una risposta (anzi più di una) è: 
  1. Il divieto di licenziamento è certamente non operativo dal 01/07/21 tutti i datori di lavoro che accedono alla CIGO (escluse le aziende del settore Tessile-abbigliamento e pelletteria calzature) a patto che non richiedano la CIGO "light" prevista dal DL 73/2021, art. 40 in nessuna UP sino al 31/12/2021;
  2. Il divieto di licenziamento è "ipoteticamente" non operativo dal 01/07/21 tutti i datori di lavoro che accedono alla CIGO (escluse le aziende del settore Tessile-abbigliamento e pelletteria calzature) nei periodi in cui non richiedano in nessuna UP la CIGO "light" prevista dal DL 73/2021, art. 40. Si potrebbe parlare di ipotesi in quanto l'interpretazione potrebbe palesarsi in quella che il datore, avvalendosi di tale facoltà, torna soggetto al divieto di licenziamento per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021;
  3. Il divieto di licenziamento è ipoteticamente non operativo dal 01/11/21 tutti i datori di lavoro che accedono alla CIGO Tessile-abbigliamento e pelletteria calzature, FIS, Cassa integrazione in deroga e Fondi di solidarietà bilaterale con causale covid-19. Anche quì il termine "fisso" del divieto potrebbe tramutarsi in "mobile" per coloro che residuano di settimane di cassa covid19 utilizzabile entro il 31/12/2021;
  4. la deroga ex art 19bis del DL 18/2020 non è certamente applicabile anche in relazione alle specifiche fornite dalla nota INL 762/2021, dunque dal 01/07/2021 un'azienda del settore manifatturiero che voglia sottoscrivere un contratto a termine deve accertarsi di non attivarlo nella UP in cui eventualmente stia chiedendo cassa integrazione ordinaria ex 148/2015 (divieto ex art. 20 comma 1 lettera c Dlgs 81/2015);
Pertanto, ritornando al nostro interrogativo, ipotizzando la circostanza di un'azienda del settore manifatturiero che dal 01/07/2021 debba gestire un'operazione di riorganizzazione aziendale con l'esigenza di sopprimere un reparto (licenziando quindi dopo aver verificato l'impossibilità di ricollocazione alternativa) e riorganizzarne altri (eventualmente utilizzando la cassa integrazione su una UP e contratti a termine per l'avvio di nuove attività su altra UP) si troverebbe con non poche difficoltà di tipo operativo e interpretativo:
  1. operativo: il divieto di licenziamento per gmo opera su tutta l'azienda, non solo sulla UP in cui utilizzo la cassa integrazione ordinaria;
  2. interpretativo: il divieto di licenziamento si mantiene in vita sino al 31/12/2021 nel caso in cui l'azienda ne faccia accesso per un periodo e residui di un ulteriore periodo a disposizione?
  3. interpretativo: il divieto di licenziamento previsto dal comma 4 art 40 DL 73/2021, operando per "i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 3" ovvero senza ctr add.le entro il 31/12/2021, in caso decidano di richiedere CIGO con il pagamento del ctr add.le rimangono soggetti al medesimo obbligo?
Possiamo concludere questa sintetica analisi /riflessione non senza commentare che le disposizioni analizzate necessitano probabilmente di un urgente coordinamento perchè possano davvero essere funzionali alle esigenze manifestate dalle aziende coinvolte in importanti processi di riorganizzazione.




Articolo di Bruno Olivieri
(Consulente del Lavoro in Pescara)


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