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DL 146/2021 e nuovo apparato sanzionatorio ex art 14 del D. Lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza)

Dallo scorso 22 Ottobre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 146 riguardante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" recante  importanti disposizioni in merito ad attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le nuove disposizioni disciplinate al capo III del suddetto Decreto, come ribadito dalla Circolare INL 3/2021 del 09/11/2021,   puntano a fortificare principalmente su due aspetti:
  1.  attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  2. il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche.
Le finalità del nuovo Decreto saranno perseguite, oltre che con un rafforzamento del ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), anche con un inasprimento dei controlli ed un presidio su tutto il territorio nazionale ottenuto rafforzando il coordinamento tra ASL e Ispettorato del Lavoro per l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale.

Nell'obiettivo di efficientare l'attività di vigilanza e di sensibilizzare al rispetto delle norme prevenzionistiche, il DL 146/2021 riforma in maniera sostanziale l'apparato ex art. 14 del D. Lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza). 
Le nuove disposizioni modificatrici del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale imporranno al personale dell’Ispettorato una rinnovata misura sanzionatoria quale atto obbligato in quanto viene rimossa ogni forma di discrezionalità da parte dell’Amministrazione.

Adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro irregolare

Basterà che venga riscontrata del 10% (e non più 20%) del personale “in nero” sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo perché gli Ispettori adottino il provvedimento della sospensione dell’attività. Unica eccezione si ha quando il lavoratore irregolare sia l’unico lavoratore nell’azienda. 
Si ricorda che ai fini del computo numerico andranno quindi conteggiati, nel rispetto dei precedenti orientamenti forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tanto i collaboratori familiari, anche impegnati per periodi inferiori alle dieci giornate di lavoro, quanto i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società, non disponendo dei poteri datoriali tipici.


Adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale per accertamento di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza.

Non sarà più richiesta alcuna “recidiva” affinchè il provvedimento della sospensione venga adottato e, pertanto, scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche, individuate come da tabella allegata al D.lgs. n. 81/2008. 
Il nuovo art. 14 prevede inoltre, in via alternativa, l’adozione del provvedimento di sospensione “dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I”. 
Tali violazioni possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore. La sospensione, in tal caso, comporta quindi l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento secondo le condizioni previste dal comma 9. Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l’obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.



Modifiche sono apportate anche sulle somme aggiuntive richieste per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale che, ricordiamo, potrà essere richiesta su istanza dell'impresa interessata, all'organo di vigilanza che ha adottato il provvedimento e che potrà convalidarla solo al sussistere delle seguenti condizioni:
  • regolarizzazione dei lavoratori risultati “in nero” anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (almeno in riferimento alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione ed informazione);
  • accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni di sicurezza;
  • pagamento di una somma aggiuntiva per ottenere la revoca e riprendere lo svolgimento delle attività sospese. Nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare il soggetto sospeso dovrà versare una somma pari a 2.500 euro se la violazione riguarda fino a cinque lavoratori irregolari ed a 5.000 euro in caso di più di cinque lavoratori irregolari. Rimangono ferme comunque le sanzioni aggiuntive per lavoro “nero” o gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, che si aggiungono a quella di cui sopra.
Ulteriore novità è rappresentata dal riferimento “all’accesso ispettivo”, quale momento in cui va valutata la sussistenza dei presupposti di adozione del provvedimento. Ciò lascia evidentemente intendere che la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso è del tutto ininfluente e pertanto il provvedimento andrà comunque adottato. Quanto sopra anche nelle ipotesi in cui il provvedimento di sospensione debba essere adottato “su segnalazione di altre amministrazioni” e, nelle more dei sette giorni previsti dal comma 3 del nuovo art. 14, si sia comunque provveduto alla regolarizzazione delle violazioni accertate.

La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede infine l'impossibilità, per l'impresa destinataria del provvedimento, di partecipare a bandi di gara d'appalto con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.




Articolo di Bruno Olivieri
(Consulente del Lavoro in Pescara)

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