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Obbligo comunicazione lavoro autonomo occasionale: una disposizione dalle molteplici perplessità.

La legge di conversione n. 215/2021 del DL 146/2021 (Decreto Fiscale) all'art. 13 ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva delle prestazioni svolte dai lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 c.c. 

La disposizionesi innesta nelle modifiche previste all'art. 14 del Dl 81/2008 in adozione al provvedimento di adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale:

(...) l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ((ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa,)) (...)

In relazione alle collaborazioni autonome occasionali, per quanto attiene alle "condizioni richieste dalla normativa", si fa per l'appunto riferimento al nuovo obbligo di comunicazione preventiva previsto a decorrere dalle collaborazioni avviate dal 21 dicembre 2021

((Con riferimento all'attivita' dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attivita' di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attivita' dei suddetti lavoratori e' oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalita' operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.))

Un testo normativo che di fatto è un "dire tutto e non dire niente" visto che, di fronte un vero e proprio stravoglimento nell'utilizzo delle prestazioni occasionali, il nuovo obbligo di comunicazione preventiva arriva più poco prima delle festività natalizie e con una serie di dubbi di natura operativa.

Arrivano le risposte ai primi dubbi dalla nota MLPS e INL n. 29 del 11 gennaio 2022 che,  tutt’oggi, lascia comunque innumerevoli perplessità.

Nel documento di prassi viene anzitutto e con certezza chiarito cosa si intenda per “prestazioni occasionali”soggette all’obbligo di comunicazione preventiva. Trattasi di tutte quelle circoscritte nell’ambito di definizione dell’arte. 2222 c.c., nello specifico con contenuto “professionale” contraddistinte dalla classificazione di cui all’articolo 67 comma 1 lettera l del TUIR.
Quindi la nota n. 29 esclude di fatto una serie di altre prestazioni a contenuto “commerciale” e “prestazioni d’opera” che per quanto occasionali e rientrati nella medesima classificazione civilistica sono ravvisabili come altre attività svolte senza abitualità e di diverso contenuto (esempio tutte quelle dei procacciatori d’affari senza partita iva).

In merito alla modalità con cui debba essere assolta la comunicazione preventiva l’art. 13 della L. 215/2021 fa genericamente riferimento alle “modalita' operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” previste per i lavori intermittenti.
La nota di prassi conferma la suddetta previsione ma, nelle more di approntare uno specifico modello (come gli intermittenti) riassume la procedura nell’invio di “un contenuto minimo” di informazioni nel corpo di una mail da inviare ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.
Quanto ai “contenuti minimi” gli stessi sono definiti tali quali essenziali a ritenere validamente assolto l’onere comunicativo e in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
  1. dati del committente e del prestatore;
  2. luogo della prestazione;
  3. sintetica descrizione dell’attività;
  4. data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio;
  5. ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
Un aspetto che lascia ancora non pochi dubbi è la riconducibilità dell’obbligo in questione ai soli soggetti imprenditori nella loro accezione e definizione civilistica.
La nota motiva la circoscrizione ai soli imprenditori, di fatto escludendo lavoratori autonomi ed enti non commerciali, poiché la disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, all’interno della quale è innestato il nuovo obbligo comunicativo, interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
Però se analizziamo  la ratio con cui l’art. 13 introduce l’obbligo (monitoraggio delle prestazioni autonome occasionali) questa perimetro ristretto sembrerebbe quasi essere discordante con un concetto di rimando puramente tecnico, lasciando, di fatto, un “varco” nella procedura che dovrebbe portare a galla circostanze di utilizzo illegittimo delle prestazioni in questione.

Per quanto riguarda le tempistiche per l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione, il testo normativo, richiamando il rimando alle modalità previste per la comunicazione della chiamata del lavoro intermittente, conferma che la medesima vada ordinariamente effettuata “prima dell’inizio della prestazione”.

Sull’aspetto della decorrenza dell’obbligo certamente interessa i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) ma anche tutti quelli che, seppur avviati prima, siano ancora in corso alla data di emanazione della presente nota (11 gennaio 2022), quindi nello specifico:
  • rapporti di lavoro anche ante 21 dicembre ancora  in essere alla data del 11 gennaio 2022;
  • rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre anche se già cessati al 11 gennaio 2022
Veniva inoltre previsto un regime “transitorio” per provvedere all’invio della comunicazione dei rapporti avviati ante 11 gennaio 2022, conformemente alle indicazioni della nota di prassi, ovvero con un termine definito entro il 18 gennaio scorso compreso.

Articolo di Bruno Olivieri 
(Consulente del Lavoro in Pescara)


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