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Esonero contributivo 50% lavoratrici madri. Le prime indicazioni INPS tra chiarimenti e nuovi dubbi.

La Legge di Bilancio per il 2022 (Legge n. 234/2021) ha previsto al comma 137 dell'art. 1 una decontribuzione sperimentale per il solo anno 2022 a favore delle lavoratrici madri che rientrassero a lavoro dopo il congedo obbligatorio di maternità.

In via sperimentale, per l'anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento l'esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il suddetto esonero, nella versione di cui al testo normativo, è finalizzato quindi ad agevolare il rientro a lavoro della lavoratrice che abbia concluso il congedo obbligatorio di maternità, nel rispetto dei seguenti requisiti:

  1. lavoratrice dipendente del settore privato;
  2. nella misura del 50 per cento dei contributi previdenziali a suo carico;
  3. a decorrere dal rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per la durata massima di un anno.

Le prime indicazioni INPS che decretano l'operatività dell'esonero arrivano solo il 19 settembre con la circolare n. 102/2022 che chiarisce alcuni aspetti sull'applicabilità dell'esonero, lasciando sicuramente qualche perplessità nell'ipotesi di rientro dal congedo facoltativo. Analizziamo di seguito le principali caratteristiche commentando talune.

  • LAVORATRICI DESTINATARIE: Tutte le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo.
Su questo punto la Circolare INPS rimane coerente con le indicazioni normative escludendo le lavoratrici dipendenti della pubblica Amministrazione e ammettendo nel novero dei rapporti di lavoro incentivabili anche quelli di lavoro domestico, di lavoro intermittente, quelli in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142 e a scopo di somministrazione.
  • FRUIZIONE DEL CONGEDO DI MATERNITA': ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità disciplinato dall’articolo 16 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151. Laddove la lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17 Dlgs 151/2001 e/o fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio o di , la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.
Su questo punto l'INPS richiama a due condizioni non espressamente previste dal testo della Legge di Bilancio.
La prima riguarda il rientro dal periodo di interdizione post partum ex art. 17 su cui, come chiaramente indicato nella circolare, se ne ravvisa una logica assimilazione al rientro dal congedo obbligatorio ex art. 16.
La seconda, che costituisce la vera "estensione amministrativa", riguarda la possibilità di fruire dell'agevolazione nella circostanza in cui il rientro a lavoro sia in relazione alla fruizione del congedo facoltativo; in relazione a questo punto sono tanti i dubbi di interpretazione che emergono dal "non detto" nella circolare.
A parere dello scrivente si potrebbe ritenere che l'eventuale prolungamento dell'astensione dal lavoro per congedo facoltativo sia ammessa solo in regime di continuità con la fruizione del congedo obbligatorio, evitando che così si possano generare situazioni di disparità di trattamento tra chi rientra immediatamente dopo il congedo obbligatorio e chi invece manifesta l'esigenza di continuare (senza soluzione di continuità) ad assistere la prole appena dopo il concepimento; il tutto proprio in relazione al fatto che l'agevolazione è appunto finalizzata ad "un’esigenza di maggiore tutela della lavoratrice madre e della prole".
In relazione alla suddetta ratio di "tutela della lavoratrice madre e della prole" potrei ancora ipotizzare, ma sempre a mio parere, che la fruibilità dell'esonero sia concessa anche nella circostanza in cui il rientro effettivo a lavoro nell'anno 2022 si determini post congedo facoltativo avviato senza soluzione di continuità da congedo obbligatorio terminato nell'anno 2021.
  • RAPPORTI DI LAVORO AGEVOLABILI: l’esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, del settore privato, ivi compreso il settore agricolo, in riferimento alle lavoratrici destinatarie dell'agevolazione.
Pertanto l'esonero si potrebbe ritenere applicabile anche alle madri che, terminato il congedo obbligatorio di maternità non in vigenza di un rapporto di lavoro subordinato (esempio continuato dopo la cessazione di un rapporto a termine o di congedo obbligatorio di lavoratrice autonoma), ne instaurino uno nel corso del 2022.
  • AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA: L’esonero è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice;
  • DURATA AGEVOLAZIONE: l’esonero ha una durata massima di dodici mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio facoltativo).
  • RICHIESTA E COMPATIBILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI: I datori di lavoro, prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo, dovranno inoltrare all’INPS un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”. L’esonero contributivo in trattazione è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, anche con l’esonero di 0,8% a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della medesima legge di Bilancio 2022, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice.
Stante i tanti dubbi applicativi che ancora oggi emergono in merito alla fruizione del congedo parentale, l'applicazione corrente e l'eventuale recupero dell'agevolazione per i periodi antecedenti all'istituzione dei codici di conguaglio in uniemens, genera sicuramente più di qualche riflessine considerata la particolare "convivenza" con l’ulteriore esonero di 0,8% a carico del lavoratore. Parliamo di "particolare convivenza" in quanto, come chiarito dalla circolare INPS, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice al netto dell'agevolazione del 50%, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali.

Per il recupero dei periodi pregressi da gennaio 2022 l'attenzione sarà maggiore in quanto accanto ad un recupero dell'agevolazione in trattazione il datore di lavoro, per conto della lavoratrice, dovrà provvedere all'eventuale restituzione della riduzione dello 0,8% precedentemente fruito sull'intera contribuzione c/lavoratrice (e non sul 50% residuo).



Articolo di Bruno Olivieri
(Consulente del Lavoro in Pescara)

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