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Il "compenso minimo" delle co.co.co. nel rinnovo del CCNL per i Lavoratori Sportivi

Dal 1 gennaio 2024 entra in vigore il nuovo testo del Contratto Collettivo di Lavoro per i Lavoratori Sportivi sottoscritto in data 12 gennaio 2024 che, in complementarietà con le disposizioni ex d.lgs. 36/2021, riscrive i dettagli del trattamento normativo ed economico per tutti i lavoratori sportivi, al fine di garantire i maggiori benefici attesi dalla riforma.
Il nuovo accordo collettivo introduce all'art. 23 una specifica disciplina per le collaborazioni previste dal d.lgs. 36/2021, qualificando in modo dettagliato forme e modalità di gestione del rapporto in questione, tra cui quella relativa al Compenso e criteri di determinazione.

A riguardo il nuovo CCNL prevede che il corrispettivo spettante al collaboratore non potrà essere inferiore ad un valore minimo, in riferimento alla singola ora di prestazione e al tipo di prestazione svolta:


Livello di riferimento

1/01/2024

1/07/2024

1/07/2025

1/07/2026

1/11/2026

1/11/2028

1/11/2029

QUADRI

€ 14,05

€ 14,45

€ 14,75

€ 15,05

€ 15,44

€ 15,83

€ 16,22

1

€ 13,41

€ 13,80

€ 14,08

€ 14,37

€ 14,74

€ 15,11

€ 15,48

2

€ 12,18

€ 12,53

€ 12,79

€ 13,06

€ 13,39

€ 13,73

€ 14,06

3

€ 11,04

€ 11,35

€ 11,59

€ 11,82

€ 12,13

€ 12,43

€ 12,73

4

€ 10,16

€ 10,45

€ 10,67

€ 10,89

€ 11,17

€ 11,44

€ 11,72

5

€ 9,53

€ 9,80

€ 10,01

€ 10,21

€ 10,47

€ 10,74

€ 11,00

6

€ 9,02

€ 9,27

€ 9,47

€ 9,66

€ 9,91

€ 10,15

€ 10,40



La prestazione svolta da ciascun collaboratore sarà inquadrabile nei livelli previsti dal CCNL in relazione al contenuto della medesima o qualificazione tecnica:
  • Quadri: direttore tecnico ovvero direttore sportivo;
  • Primo livello: allenatori e responsabili tecnici di comprovata esperienza;
  • Secondo livello: atleta di interesse nazionale, allenatore capo, tecnico esperto in preparazione fisica;
  • Terzo livello: allenatore/istruttore operante in condizioni di complessità medio-basse, preparatore atletico esperto in preparazione fisica, atleta che ha conseguito risultati di interesse nazionale;
  • Quarto livello: (prestazioni di natura sportiva) atleta base (che non abbia conseguito risultati di interesse nazionale o senza specifica competenza ed esperienza nella disciplina sportiva di riferimento), aiuto allenatore/istruttore con titolo abilitante, (prestazioni di carattere amministrativo gestionale) addetto a mansioni d'ordine di segreteria;
  • Quinto livello: aiuto allenatore/istruttore Tirocinante;
  • Sesto livello: applicabile solo per le eventuali prestazioni tra quelle necessarie definite sulla base dei regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive.
Sulla base dei suddetti criteri, dal 1 gennaio 2024 ciascun committente dovrà, quindi, effettuare le opportune verifiche procedendo come segue:
  1. identificare il tipo di prestazione svolta dal collaboratore e inquadrarla in un livello, stante che per l’amministrativo gestionale si presume applicabile il 4 livello;
  2. stimare il numero medio di ore che impegneranno il collaboratore per l’esecuzione dell’incarico per l’intero periodo della collaborazione;
  3. valutare che il valore "orario" del compenso medio pattuito sia almeno pari al valore minimo previsto dal CCNL.  Differentemente
  • se compenso medio orario < minimale, il Committente sarà tenuto a adeguarlo al minimale;
  • se compenso medio orario > minimale si applica la clausola di salvaguardia e si ritiene valido il compenso già pattuito. A riguardo si ricorda che i compensi non dovranno in ogni caso eccedere il limite massimo stabilito dall’art. 3 c. 2 lett. b) del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, ovvero il 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, oltre il cui si presumono distribuzione indiretta di utili, quindi, parametro di riqualificazione dell’attività da non lucrativa a commerciale.






Articolo di Bruno Olivieri
(Consulente del Lavoro in Pescara)

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