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LA BUSTA PAGA
La busta paga è il documento che indica nel dettaglio la somma che il lavoratore e la lavoratrice percepiscono in un dato periodo come compenso della loro attività, le imposte versate allo Stato e le trattenute previdenziali.
Si tratta di un prospetto fondamentale per verificare se è stato corrisposto quanto dovuto in applicazione del contratto di lavoro e delle leggi vigenti in materia di previdenza, fisco, ecc..
La busta paga infatti ha validità giuridica e, in caso di vertenze, ha valore di prova davanti all'autorità giudiziaria per certificare la giustezza della retribuzione, del trattamento di fine rapporto, dei versamenti previdenziali.
È quindi molto importate controllarne sempre l'esattezza del contenuto, e soprattutto conservare le buste paga ricevute, per tutto il tempo della vita lavorativa, anche dopo aver eventualmente cambiato il posto di lavoro.
La Legge n. 4/53 obbliga i datori di lavoro a corrispondere la retribuzione con un prospetto paga su cui devono essere indicati tutti gli estremi relativi al lavoratore, alla retribuzione, alle trattenute. Tale prospetto deve portare la sigla o il timbro dei datore di lavoro ed essere vidimato dagli organismi competenti.
La prima parte della busta paga, in genere quella in alto, contiene alcuni dati relativi a:
Azienda denominazione, indirizzo, posizione INPS e INAIL
Lavoratore cognome e nome, data di nascita, posizione INPS, codice fiscale
Rapporto di lavoro tipo di rapporto, data assunzione, qualifica, livello professionale
Periodo mese, ore e giorni lavorativi e retribuiti
Retribuzione paga base, contingenza, EDR, eventuale superminimo
Scatti anzianità importo e decorrenza nuovo scatto di anzianità.
Nella parte sottostante:
Imponibile previdenziale utile per il calcolo della pensione ecc.
Imponibile fiscale sul quale si applica la trattenuta IRPEF (tasse)
Deduzioni fiscali ciò che non incide sul reddito
Detrazioni fiscali ciò che viene detratto dal valore dell’IRPEF da versare
Conguaglio fiscale compensazione delle tasse pagate durante l'anno
Totale netto in busta paga
Ferie, ROL, ex festività, R/R maturate, godute, residue.
Elementi di Retribuzione Mensile
Immediatamente sotto i dati anagrafici e statistici, la busta paga contiene i dati relativi alle competenze spettanti al lavoratore
Lo stipendio / retribuzione (di norma mensilizzata) per gli impiegati
Il salario / retribuzione (di norma oraria) per gli operai
Elementi Retributivi Nazionali
La retribuzione minima contrattuale prevista dal CCNL per i diversi livelli è composta da paga base, contingenza, elemento distinto della retribuzione (EDR), scatti di anzianità, eventuale terzo elemento (superminimo collettivo), eventuale cottimo.
Scatti di Anzianità
Gli scatti di anzianità. Gli scatti di anzianità sono aumenti retributivi che maturano periodicamente in funzione dell'anzianità di servizio presso la stessa azienda e che premiano la crescita professionale acquisita dal lavoratore negli anni.
La normativa di questi aumenti periodici è stabilita dai contratti nazionali, i quali indicano la cadenza temporale e il numero massimo degli scatti nel corso della vita lavorativa.
In genere hanno cadenza biennale o triennale e decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianità nella stessa azienda. Sono calcolati in cifra fissa o anche in percentuale sulla base degli elementi retributivi stabiliti dai contratti collettivi.
Variano in base alla qualifica contrattuale.
In caso di passaggio di livello, alla data di maturazione dello scatto successivo, si provvede a rivalutare l'importo degli scatti complessivamente maturati.
Rappresentano la parte di retribuzione dovuta ad ogni dipendente per l'anzianità effettiva nella stessa azienda.
Superminimo
È la parte della retribuzione mensile acquisita con la contrattazione aziendale o corrisposta dall'azienda, sia collettivamente che individualmente.
Il superminimo collettivo o individuale non è assorbibile da futuri aumenti contrattuali e/o da passaggi di qualifica se definito tale da contratto scritto. In caso contrario può essere assorbito da aumenti contrattuali e/o da passaggi di qualifica.
Cottimo
Il cottimo è una particolare forma di retribuzione, abbastanza anacronistica oggi, disciplinata dagli articoli 2100 e 2101 del Codice Civile. I vari CCNL definiscono le percentuali non inferiori minime di utile di cottimo da conseguire, rispetto alla paga base tabellare, e ne regolano le eventuali compensazioni in caso di mancato raggiungimento del minimo previsto per ragioni indipendenti dalle capacità e dalla volontà del lavoratore interessato. Di norma avviene una integrazione fino al raggiungimento di detto minimo.
Altre Voci Mensili
Possono rientrare nella retribuzione mensile tutti quei compensi che sono corrisposti mensilmente a vario titolo, che incidono sulle maggiorazioni e sui vari istituti contrattuali.
Determinazione della retribuzione
I lavoratori sono di norma retribuiti: impiegati con retribuzione mensile, operai con retribuzione oraria.
In casi particolari anche gli operai sono retribuiti con la mensilizzazione, in tal caso sono da computare correttamente le competenze, esempio: straordinario, festività, maggiorazione turni ecc. che di norma sono riconosciuti il mese successivo alla prestazione.
Tutti i contratti riportano il minimo contrattuale mensile (paga base, contingenza, scatti di anzianità, E.D.R.) per cui per trovare la retribuzione oraria occorre utilizzare il divisore previsto.
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