Per semplici richieste o suggerimenti contattateci cliccando quì (oppure utilizza il form sotto
),
specificando il quesito o la vostra richiesta e provvederemo a contattarvi al più presto per la risposta.

INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE (scheda aggiornata con le modifiche apportate dalla Legge 247/07 di attuazione del protocollo sul Welfare del 23 luglio 20

Cos’è l’indennità di disoccupazione
L’indennità di disoccupazione è un sostegno economico che spetta al lavoratore assicurato contro la disoccupazione involontaria.

A chi spetta
Al lavoratore con contratto a tempo determinato alla scadenza del termine del contratto. Al lavoratore a tempo indeterminato che è stato licenziato anzitempo (ristrutturazioni aziendali, massimo di assenze per malattia, ecc.)

A chi non spetta
In base alla legge finanziaria del 1999 l’indennità di disoccupazione non spetta a chi si dimette volontariamente. Fanno eccezione le lavoratrici madri e coloro che si sono dimessi per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing)

L’indennità di disoccupazione è di due tipologie:
␣ con requisiti ordinari. ␣ con requisiti ridotti.

A - INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI ORDINARI
Termini di presentazione della domanda: La domanda va presentata alla sede INPS della propria città, anche tramite la sede circoscrizionale per l’impiego, entro il 68° giorno dal licenziamento. NB: è bene però presentarla subito, poiché l'indennità decorre: dall'8° giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni. dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.
Requisiti ordinari:
Almeno una settimana di contributi versati o dovuti che risalgono a 2 anni prima della data della cessazione dal lavoro Almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali o 12 mensili, ovvero un corrispondente periodo di attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione) nei 24 mesi precedenti la data di cessazione dal lavoro
N.B. nelle 52 settimane rientrano anche i giorni retribuiti di ferie, malattia, infortunio, maternità, festività.

Moduli da presentare: ␣ Mod DS 21 compilato dal lavoratore ; ␣ Mod DS 22 compilato dal datore di lavoro; ␣ autocertificazione che accerti lo stato di disoccupati.
L'indennità di disoccupazione viene corrisposta ogni mese con assegno ed è concessa per un periodo massimo di 8 mesi (per 12 mesi per chi ha compiuto 50 anni). Essa è corrisposta nella misura del 60 % per i primi 6 mesi, del 50 % per i successivi due mesi e al 40 % per gli ulteriori mesi della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro. Il diritto a ricevere l'indennità decade se si è destinatari di un nuovo contratto o si diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione di inabilità, pensione di invalidità)

A chi si può fare ricorso
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il mancato accoglimento. Il ricorso va presentato, o spedito con Raccomandata A/R, alla sede INPS che ha respinto la domanda.
Informazioni più dettagliate: presso il patronato INCA - Cgil o presso gli uffici dell’INPS.
Modulistica: E’ possibile scaricare la modulistica necessaria al sito http://www.inps.it/ Il modulo DS 22 deve essere fornito e compilato dal datore di lavoro Bisogna presentare anche un'autocertificazione che accerti lo stato di disoccupazione

B - INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI.
Sono considerati requisiti ridotti
avere svolto almeno 78 giornate effettive di lavoro nell’anno precedente a quello in cui si presenta la domanda e avere almeno un contributo settimanale entro la fine del biennio precedente.
Termini di presentazione della domanda
tra il 1 gennaio e il 31 marzo di ogni anno presso la sede dell’INPS. I termini sono prescrittivi.
I giorni di festività, ferie e maternità valgono purché siano stati retribuiti e quindi siano stati pagati i relativi contributi.
Modalità di pagamento
l’indennità viene corrisposta con erogazione di un unico assegno. L’importo dell’assegno è pari al 35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per cento per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni della retribuzione media percepita giornalmente nel precedente anno, moltiplicata per i giorni lavorati nell’anno solare di riferimento, fino ad un massimo di 156 giorni.
L’assegno viene recapitato presso il domicilio del lavoratore. www.flcgil.it 2
Modulistica E’ necessario presentare:
␣ il mod. DS 21, sottoscritto dal lavoratore; ␣ il mod. DL 86/88 bis, compilato dal datore di lavoro; ␣ un’autocertificazione in cui si dichiari lo stato di disoccupato e dalla quale risulti la
dichiarazione di disponibilità presentata ai Centri per l’Impiego; ␣ il mod. 01M, certificazione del datore di lavoro della settimana di contribuzione nel
biennio precedente; ␣ il mod. Anf/Prest, (reddito del nucleo familiare) se si ha diritto a trattamenti di
famiglia.
Ricorso
Se la domanda viene respinta, è possibile presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell’INPS entro 90 giorni dalla data di ricevimento della lettera in cui l’INPS comunica il rifiuto. Il ricorso può essere presentato direttamente agli sportelli della sede Inps che ha respinto la domanda o inviato tramite raccomandata A/R o presentato tramite l’Inca (Ente di Patronato riconosciuto per legge). Riferimento legislativo: D.lvo n. 297 del 19 dicembre 2002.
Si ricorda che l’indennità di disoccupazione è un reddito che va dichiarato nella apposita sezione del Mod 730 o Mod Unico riservata ai redditi assimilabili al lavoro dipendente. Informazioni più dettagliate: presso il patronato INCA – Cgil o presso gli uffici dell’INPS.
Modulistica
E’ possibile scaricare la modulistica necessaria al sito: http://www.inps.it/ Il modulo DS 22 deve essere fornito e compilato dal datore di lavoro. Bisogna presentare anche un'autocertificazione che accerti lo stato di disoccupazione.
Contributi
I periodi per cui si è percepita l’indennità di disoccupazione sono considerati contribuzione figurativa. I contributi figurativi sono accreditati dall'INPS d’ufficio (non serve alcuna domanda) e possono essere ricongiunti ai fini pensionistici ai sensi della legge 29/1979 al pari degli altri periodi con assicurazione Inps.

Nessun commento: