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Indennità di maternità, malattia e assegni per il nucleo familiare

1. INDENNITA' DI MATERNITA'

Le prestazioni previdenziali di maternità sono regolamentate dal decreto legislativo 26.3.2001, n. 151, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. In tale ambito, la Direzione Generale delle politiche previdenziali cura, in particolare gli aspetti relativi al trattamento economico, normativo e previdenziale.

Nell'ambito del lavoro subordinato le prestazioni sono:
- indennità di maternità – capo III
- indennità di paternità – capo IV
- indennità per congedo parentale – capo V
- indennità per riposi giornalieri – capo VI
- indennità per malattia del figlio – capo VII
- indennità per permessi e congedi per figli con handicap grave – capo VI

Per ciascuna di tali fattispecie esiste una specifica regolamentazione sul trattamento normativo e sulla copertura previdenziale figurativa.
Disposizioni speciali - capo X
- sono previste per le seguenti forme di lavoro subordinato:
- rapporto a temine nelle pubbliche amministrazioni
- lavoro stagionale
- personale militare
- lavoro a tempo parziale
- lavoro a domicilio
- lavoro domestico
- lavoro in agricoltura
- attività socialmente utili

la tutela normativa e previdenziale di maternità per le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre, colone e per le imprenditrici agricole, artigiane ed esercenti attività commerciali) è contenuta al capo XI ; per le libere professioniste iscritte agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria per liberi professionisti nel capo XII
per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della legge 335/95 - la tutela è regolamentata dal D.M. 4 aprile 2002


2. INDENNITA' DI MALATTIA E PRESTAZIONI ANTITUBERCOLARI

La Direzione Generale delle politiche previdenziali cura, inoltre, gli aspetti relativi al trattamento economico, normativo e previdenziale, per i lavoratori subordinati assenti dal lavoro per malattia e tbc, con particolare riferimento al relativo trattamento economico, normativo e previdenziale.
L'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della legge 335/95 è regolamentata dal D.M. 12 gennaio 2001.

In coordinamento con il Ministero della Sanità e con l'INPS cura l'attuazione della normativa in materia di visite fiscali ai lavoratori assenti per malattia da parte dei medici iscritti nelle liste speciali dell'INPS.

Negli ambiti di competenza la Direzione Generale delle politiche previdenziali cura, inoltre, la consulenza agli enti previdenziali ed ai lavoratori ed alle lavoratrici interessate.


3. Assegno per il nucleo familiare

L'assegno per il nucleo familiare e' una prestazione previdenziale, integrativa della retribuzione, cui hanno diritto i lavoratori dipendenti con carico familiare -ove ricorrano le condizioni di legge- in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti la famiglia e al loro reddito complessivo. La funzione e' quella di provvedere allo stato di bisogno composto da carichi di famiglia.
Lavoratori aventi diritto
Lavoratori esclusi
Componenti il nucleo familiare (art. 2, c. 6, L. 153/88)
Il reddito familiare (art.2, c. 9, L. 153/88)
Periodo di riferimento del reddito familiare
Livelli di reddito per la corresponsione dell'assegno
Maggiorazioni dei livelli di reddito
Domanda di richiesta per i lavoratori del settore privato
Obblighi del datore di lavoro
Dipendenti statali

Lavoratori aventi diritto

Hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare (art. 2 comma 1 legge 153/88):
- i lavoratori dipendenti ;
- i titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente;
- i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi;
- il personale statale in servizio e in quiescenza e i dipendenti e i pensionati degli Enti pubblici anche non territoriali.
Sono pertanto ricompresi tra gli aventi diritto:
- i lavoratori a domicilio (art. 9, Legge 18 dicembre 1973, n. 877);
- gli apprendisti (Legge 8 luglio 1956, n. 706);
- gli autisti dipendenti da privati, quando il datore di lavoro esplichi attivita' economica soggetta alle norme sugli assegni familiari;
- i soci di societa' e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, a condizione che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;
- i lavoratori stranieri. Tuttavia, per i familiari a carico residenti all'estero, gli assegni spettano solo se esiste un trattamento di reciprocita' da parte dello Stato di cui lo straniero è cittadino nei confronti dei cittadini italiani ovvero se è stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia ( art. 2, comma 6-bis, Legge n. 153/1988);
- i lavoratori delle aziende municipalizzate di natura industriale;
- i lavoratori delle Compagnie portuali e dei Consorzi di bonifica;
- i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (D.P.R. n. 1403 del 31 dicembre 1971);
- i lavoratori a tempo parziale (art. 5, 6 comma, D.L. n. 726/1984, convertito in Legge n. 863/1984); in particolare a tali lavoratori spettano gli assegni nella misura intera se prestano lavoro per almeno 24 ore nella settimana, altrimenti spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.

Il lavoratore che esplica la sua attività presso aziende diverse ha diritto all'assegno per il nucleo familiare solo per l'attività principale, intesa come quella che impegna maggior tempo o costituisce la fonte principale di guadagno (art. 20 del T.U. sugli assegni familiari). Qualora non si possa individuare l'attività principale, gli assegni sono corrisposti direttamente dall'I.N.P.S. (art. 5, comma 7, D.L. n. 726/1984, convertito in Legge n. 863/1984).

Lavoratori esclusi

Non hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare:
- i lavoratori che siano: coniuge, parenti ed affini entro il terzo grado del datore di lavoro e che siano con lui conviventi;
- i lavoratori occupati in attività secondarie, che già lo percepiscono in quella principale;
- i lavoratori pensionati che fruiscono di assegno per il nucleo familiare sulla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di Fondo sostitutivo, oppure degli assegni familiari sulla pensione I.N.P.S. a carico di una delle gestioni speciali per lavoratori autonomi per i quali, appunto, resta in vigore la normativa sugli assegni familiari;
- il lavoratore facente parte di un nucleo familiare per il quale altro componente è già percettore dell'assegno o di un diverso trattamento di famiglia.

Componenti il nucleo familiare (art. 2, c. 6, L. 153/88)

Il nucleo familiare cui deve farsi riferimento per l'applicazione della normativa sul trattamento economico è composto da:
- il richiedente l'assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli ed equiparati ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (cioè legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati dagli organi competenti a norma di legge) di età inferiore a 18 anni compiuti;
- i figli maggiorenni ed equiparati ai sensi del suddetto art. 38, che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore ai 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente inpossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Non fanno parte del nucleo familiare:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i figli ed equiparati maggiorenni non inabili anche se studenti o apprendisti;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti maggiorenni studenti o apprendisti;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti minori o inabili quando non siano orfani di entrambi i genitori e quando abbiano diritto alla pensione ai superstiti;
- i genitori ed equiparati e gli altri ascendenti;
- il coniuge e i figli ed equiparati del cittadino straniero che non risiedono in territorio italiano, in tutti i casi in cui lo Stato di cui lo straniero è cittadino non riserva un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani o non ha stipulato convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

Il reddito familiare (art.2, c. 9, L. 153/88)

Il reddito familiare nella vigente normativa riveste un ruolo importante per stabilire il diritto e l'entità dell'assegno per il nucleo familiare.
Il reddito familiare, preso in considerazione ai fini della prestazione in discorso, è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l'assegno e degli altri soggetti componenti il suo nucleo, inteso come complesso delle persone di famiglia aventi diritto all'assegno.
Concorrono a formare il reddito familiare tutti i proventi assoggettabili all'IRPEF e gli introiti di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva se sono superiori a £ 2.000.000=annui, computati nel loro complesso.
Per esempio, tra questi, rientrano:
- le pensioni, indennità ed assegni erogati dal Ministero dell'Interno agli invalidi civili, ciechi e sordomuti; - le pensioni sociali;
- le rendite da Buoni del Tesoro Ordinari, da Certificati di Credito del Tesoro ed altri titoli emessi dallo Stato;
- gli interessi sui conti correnti bancari e postali;
- le vincite del Lotto e dei concorsi a pronostici.

Non rientrano, per esempio, nel computo del reddito familiare:

- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili;
- le pensioni di guerra;
- i trattamenti di fine rapporto e loro anticipazioni;
- le rendite vitalizie erogate dall'I.N.A.I.L.;
- le somme corrisposte a titolo di arretrato per prestazioni di integrazione salariale, riferite ad anni precedenti a quello di erogazione (con effetto dal 1 gennaio 1989);
- le quote di indennità di trasferta non eccedenti il limite previsto per l'assoggettamento ad IRPEF;
- lo stesso assegno per il nucleo familiare.

Periodo di riferimento del reddito familiare

Ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, il reddito da prendere in considerazione è quello formato dall'ammontare dei redditi complessivi, conseguiti dai componenti nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno e ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Per lo stesso nucleo familiare non può essere corrisposto più di un assegno. A ciascun periodo di paga settimanale, quattordicinale, quindicinale e mensile corrispondono, rispettivamente 6,12,13 e 26 assegni giornalieri (è necessario, però, un minimo di ore lavorative).
L'assegno per il nucleo familiare è dovuto anche durante i periodi di preavviso, di prova, ferie, festività, gravidanza, puerperio, richiamo alle armi, infortunio sul lavoro e malattia professionale, disoccupazione, cassa integrazione guadagni, congedo matrimoniale, permessi e periodi di aspettativa a rappresentanti sindacali e lavoratori richiamati a funzioni pubbliche elettive o a cariche sindacali di cui alla L. 16 aprile 1974 n. 114 (la L. 153/1988 rinvia, per quanto non disposto espressamente, alla disciplina preesistente di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni e integrazioni).
La nuova normativa in materia di assegno per il nucleo familiare ha confermato la disciplina pregressa (L. 16 aprile 1974, n. 114) di incompatibilità tra trattamenti di famiglia diversi, al fine di evitare duplicazioni nei confronti dei medesimi familiari in relazione ai quali i trattamenti stessi possono spettare.

Livelli di reddito per la corresponsione dell'assegno

La norma ha stabilito, ai fini della determinazione del diritto all'assegno e della relativa misura, livelli di reddito familiare correlati al numero dei componenti il nucleo familiare. I livelli determinano fasce di reddito che progrediscono in maniera tale che la corrispondente misura dell'assegno decresce progressivamente man mano che aumenta il livello del reddito. I livelli di reddito previsti nelle tabelle allegate al Decreto Ministeriale e le loro maggiorazioni sono rivalutati annualmente, a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1 luglio di ciascun anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'I.S.T.A.T., intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

Maggiorazioni dei livelli di reddito

In presenza di particolari condizioni sono previsti determinati aumenti delle fasce di reddito cui vengono rapportati il diritto all'assegno e la relativa misura. Dette condizioni vanno indicate nello stesso modulo (serie ANF) in cui è contenuta la dichiarazione reddituale, che va quindi ripresentato in caso di insorgenza o variazione delle condizioni stesse.

Domanda di richiesta per i lavoratori del settore privato

L'I.N.P.S. ha istituito un modulo unico di domanda che ha assunto la sigla ANF/dip. Per la richiesta da parte del lavoratore dipendente degli assegni per il nucleo familiare. Tale domanda deve essere presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro al sorgere del diritto all'assegno per il nucleo familiare e deve essere rinnovata annualmente, corredata dalla prescritta documentazione.
Di norma, gli assegni, sono corrisposti dal datore di lavoro con la retribuzione, il quale conguaglia poi l'importo erogato a titolo di assegni con la contribuzione dovuta all'I.N.P.S. ( il diritto del datore di lavoro a richiedere all'I.N.P.S. il rimborso dell'assegno per il nucleo familiare erogato ai propri dipendenti, si prescrive nel termine di cinque anni dalla scadenza del periodo di paga cui l'assegno si riferisce); per alcune fattispecie particolari gli assegni sono corrisposti direttamente dall'I.N.P.S..

Obblighi del datore di lavoro

Sulla base della domanda e della documentazione prodotta dal lavoratore dipendente, il datore di lavoro deve procedere a determinare il diritto all'assegno per il nucleo familiare e la relativa misura, nell'osservanza della disciplina vigente. In precedenza il datore di lavoro era tenuto alla trasmissione delle dichiarazioni reddituali (mod. ANF) all'I.N.P.S. Con delibera n. 75 del 1989 approvata con D.M. 11 maggio 1990, il datore di lavoro è stato sollevato da tale obbligo, ma dovrà, comunque, tenere la documentazione a disposizione dell'I.N.P.S. per eventuali controlli.
La documentazione presentata dai lavoratori dovrà, invece, continuare ad essere trasmessa alle competenti sedi dell'I.N.P.S. da parte di quei datori di lavoro di particolari categorie (es. aziende boschive, organismi cooperativi) aventi alle dipendenze lavoratori per i quali è previsto il pagamento diretto del trattamento di famiglia.

Dipendenti statali

Per i dipendenti statali, sia in servizio che in quiescenza , di norma, gli assegni sono corrisposti direttamente dall'amministrazione; per i dipendenti degli enti locali in servizio provvede la stessa amministrazione e le corrispondenti gestioni pensionistiche, invece, per quelli in quiescenza.
Il diritto del lavoratore alla percezione dell'assegno si prescrive nel termine di cinque anni. Gli assegni per il nucleo familiare non sono né cedibili, né sequestrabili, né pignorabili, tranne quando dipendono da un obbligo alimentare verso i soggetti in favore dei quali sono corrisposti.

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