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PREVIDENZA OBBLIGATORIA

La legge di riforma delle pensioni n. 335/1995 ha profondamente innovato il sistema pensionistico italiano introducendo il sistema di calcolo contributivo delle prestazioni che, a regime, sostituirà quello retributivo.
In particolare, è stato introdotto un sistema di calcolo della prestazione in base all’anzianità contributiva al momento dell’entrata in vigore della L. 335/95:
per i lavoratori neoassunti al 1° gennaio 1996 e per quelli che, possono optare, per il nuovo sistema, è prevista l’integrale applicazione delle nuove regole di accesso ed il calcolo della pensione con il metodo contributivo;
per i lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, il calcolo della pensione è effettuato con il metodo retributivo, per la parte di pensione relativa alle anzianità maturate prima del 1996, e contributivo per quelle maturate successivamente. L’accesso alle prestazioni avviene secondo le regole del sistema retributivo, come modificato dalla riforma Amato del 1992;
per i lavoratori con più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995: le regole di accesso e di calcolo della pensione avvengono secondo il sistema retributivo.
Il nuovo metodo di calcolo contributivo pone in correlazione il livello delle prestazioni con quello delle contribuzioni. L’ammontare dei contributi si ottiene moltiplicando la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti oppure il reddito dei lavoratori autonomi, per l’aliquota di computo (33 per cento per i lavoratori dipendenti e 20 per cento per i lavoratori autonomi).
Il montante individuale, rivalutato al tasso di variazione quinquennale del PIL, calcolato dall’ISTAT, è moltiplicato per un coefficiente di trasformazione, che tiene conto della probabilità di sopravvivenza e dell’età dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione.

PREVIDENZA OBBLIGATORIA PER IL SETTORE PUBBLICO

Con il D.Lgs. n. 479 del 30 giugno 1994 è stato istituito l'I.N.P.D.A.P., Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, nel quale confluiscono l'ENPAS, l'INADEL, l'ENPDEP e le Casse pensionistiche per i dipendenti degli enti locali, per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate, per le pensioni ai sanitari e per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, amministrate in precedenza dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro.
L'Inpdap gestisce i trattamenti previdenziali (pensionistici e di fine rapporto), creditizi (prestiti e mutui) e sociali per i pubblici dipendenti.

Il processo di riforma del sistema previdenziale avviato con gli interventi legislativi del 1992, 1995 e 1997 ha riguardato tutti i principali aspetti di regolazione della spesa pensionistica, ovvero la rivalutazione dello stock di prestazioni in essere, la maturazione del diritto di accesso al pensionamento e la determinazione dell'importo delle pensioni di nuova decorrenza.
In particolare con il D.lgs n. 503/92 si è operato in vista di una coordinata ed interdipendente pluralità di obiettivi: il rallentamento delle uscite dal mercato del lavoro (differimento dei pensionamenti), il tentativo di far emergere il lavoro sommerso (allungamento del periodo assicurativo rilevante ai fini della pensione) e la retribuzione in "nero" (maggior rilievo alla contribuzione), in modo da contenere le prestazioni e ridurre le evasioni contributive.

I più significativi aspetti di tale intervento normativo hanno riguardato:
- L'innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia.
- La revisione del sistema retributivo, che, pur permanendo in vigore, viene modificato quanto al periodo di riferimento: non più gli ultimi 5 anni, ma gli ultimi 10 e, per i neo-assunti, tutta la vita lavorativa.
- L'avvio del processo di omogeneizzazione e armonizzazione tra il regime pensionistico del settore pubblico e quello privato, a seguito del quale:
- È stato esteso ai lavoratori pubblici assunti successivamente al 31.12.1993, ed a coloro che a quella data disponevano di un'anzianità di servizio inferiore agli 8 anni, il requisito minimo di 35 anni di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità
- Il periodo retributivo da considerare al fine del calcolo della pensione è diventato, per i nuovi assunti, l'intera vita lavorativa.
Con la legge n. 537/93, si è intervenuto sui trattamenti di anzianità del pubblico impiego, introducendo meccanismi di disincentivazione al pensionamento anticipato.
Con la stessa legge si è anche intervenuti sulla struttura degli enti di previdenza, prevedendone per taluni l'accorpamento, fusione e riorganizzazione (D.Lgs 479/94) e per altri la privatizzazione in presenza di determinate condizioni (D.Lgs. 509/94).
Con la legge n. 724/94 è stata, poi, modificata la base imponibile utile al fine del calcolo delle pensioni dei dipendenti pubblici e le aliquote di rendimento annuo, in direzione di un'armonizzazione tra i diversi regimi e si sono poste le premesse per l'intervento riformatore poi attuato con la legge 335/95.
Più incisive modificazioni al sistema pensionistico obbligatorio si sono avute con la legge n.335/95, con la quale si è inteso non più solo "razionalizzare" il sistema previdenziale.

Tra le più significative innovazioni introdotte dalla riforma si segnalano:

La scelta, come metodo di calcolo delle prestazioni nell'assetto previdenziale a regime, del sistema contributivo.
L'innalzamento dell'età di accesso al trattamento pensionistico, con il superamento dell'Istituto della pensione di anzianità e la creazione di un'unica pensione di vecchiaia, che tuttavia consenta flessibilità di condizioni di accesso in funzione di scelte di carattere individuale.
La convergenza delle diverse discipline previdenziali verso il regime FPLD, assunto come modello generale di riferimento del sistema previdenziale, realizzata attraverso l'omogeneizzazione, ovvero tramite processi di graduale armonizzazione dei diversi regimi esistenti, con la conservazione dei soli profili di diversità motivati da obiettive peculiarità dei singoli settori di attività.
L'estensione dell'assicurazione previdenziale obbligatoria, da un lato con la previsione di forme e gestioni pensionistiche per i liberi professionisti (fino ad allora privi di assicurazione obbligatoria) e dall'altro attraverso la costituzione di un'apposita gestione separata presso l'INPS, cui sono iscritti i lavoratori parasubordinati.
Lo sviluppo delle forme di previdenza complementare, configurate come strumento di integrazione del reddito pensionistico.
L'accelerazione dell'armonizzazione tra settore privato e pubblico, con l'estensione al settore pubblico dell'art. 12 della legge n. 153/69, in base alle quale è sottoposto a contribuzione e quindi quiescibile tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro. Ulteriori aggiustamenti dell'ordinamento previdenziale sono stati introdotti con la legge 449/97, con la quale è stato realizzato quasi interamente l'obiettivo dell'armonizzazione, destinato ad essere interamente raggiunto nel 2004. In tale direzione, le modifiche più rilevanti hanno riguardato:
la modificazione dei requisiti di accesso alle pensioni di anzianità, con un sostanziale allineamento dei dipendenti pubblici ai privati.
l'applicazione generalizzata delle aliquote di rendimento per il calcolo della pensione.

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