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La forma del contratto

Al contratto di lavoro, in linea di massima, si applicano le disposizioni dettate per i contratti in generale, nell’apposito titolo del libro quarto del codice civile; da ciò deriva che, non essendo, di regola, prevista una particolare forma, il contratto può essere anche stipulato in forma orale o per atti concludenti (cfr. art. 1325 c.c.), anche se la sottoscrizione di un documento scritto è assai diffusa nella prassi.

Per alcuni tipi di contratto, tuttavia, l’ordinamento italiano ha introdotto nel tempo delle normative di settore che impongono la forma scritta “ad substantiam”: tra queste meritano di essere menzionati i contratti di lavoro subordinato sportivo, di arruolamento del personale navigante, di formazione e lavoro e di lavoro temporaneo. Sono soggette a tale rigoroso requisito formale anche alcune clausole accessorie che, tendenzialmente, risultano peggiorative delle condizioni del lavoratore; in proposito, si pensi, a titolo esemplificativo, al periodo di prova (di cui all’art. 2096 c.c.), al patto di non concorrenza (cfr. art. 2125 c.c.) e, come stiamo per vedere, all’apposizione di un termine di durata.

Al datore di lavoro, inoltre, compete comunicare, sempre per iscritto, l'avvenuta assunzione, il contenuto del contratto e altre notizie inerenti il rapporto di lavoro al “Centro per l’impiego e la formazione” territorialmente competente, organismo di ambito provinciale che ha sostituito l’ufficio di collocamento, svolgendo, peraltro, importantissime funzioni anche in materia di incontro della domanda e dell’offerta di lavoro, sconosciute ai “vecchi” enti. Il datore di lavoro dovrà, altresì, adempiere a tutte le obbligazioni accessorie che la legge ha posto in funzione della trasparenza e sicurezza, anche sotto il profilo assistenziale e previdenziale, del rapporto di lavoro, pena l’applicazione di sanzioni amministrative o perfino penali, nei casi più gravi (per approfondimenti, si veda il D. Lgs. n. 152/1997 e successive modificazioni).

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