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La retribuzione

La corresponsione della retribuzione è la principale obbligazione in capo al datore di lavoro, come si desume chiaramente dagli articoli 2094 e 2099 c.c. e dall’art. 36 della Costituzione, il quale precisa che essa deve essere proporzionale al lavoro svolto e, comunque, sufficientemente per poter garantire al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

Nonostante la forma decisamente più utilizzata di pagamento sia quella mediante corresponsione di denaro, l’art. 2099 c.c. contempla diverse tipologie retributive: a tempo, a cottimo (che implica la rilevanza non solo e non tanto del tempo, quanto del risultato, con incidenza più o meno preponderante di quest’ultimo, a seconda che si tratti di cottimo puro ovvero misto), con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o, infine, in natura. I metodi per calcolare l’ammontare della remunerazione sono determinati, a loro volta, sulla base degli accordi collettivi o individuali, fermo restando il divieto di effettuare differenze retributive fondate su discriminazioni ingiustificate (cfr. art 16 della legge n. 300/1970).

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