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Riposo, ferie e congedi

Al fine di assicurare al dipendente salutari soste durante l’espetamento delle proprie mansioni, specie se di carattere rutinario, ogni lavoratore ha diritto, oltre al riposo giornaliero di almeno undici ore consecutive ogni ventiquattro ore, cui si è accennato sopra, anche a pause di durata non inferiore a dieci minuti, ogni qual volta la prestazione lavorativa si protragga per più di sei ore.

Per quanto riguarda il riposo settimanale, esso deve essere concesso ogni sette giorni e durare almeno ventiquattro ore consecutive, ricadenti, di regola, la domenica. Quando il dipendente presta la propria opera in tale giorno, gli spetterà una maggiorazione (cfr. art. 2126 c.c.), così come avviene anche in merito alle ferie: allo spostamento del giorno di riposo ad un altro giorno settimanale, consentito esclusivamente per attività che non possono essere sospese la domenica, deve essere associata una maggiorazione del salario. In merito alle ferie, dato il loro carattere anche ricreativo, oltre che di semplice riposo, il legislatore reputa imprescindibile una durata piuttosto lunga e continuativa e, di regola, il divieto di monetizzazione delle ferie stesse. La loro durata è solitamente pari ad almeno quattro settimane, da godere possibilmente in modo continuativo e, comunque, non durante lo stato di malattia o di maternità del lavoratore, salva restando la disciplina di dettaglio rimandata alla contrattazione collettiva.

Oltre alle ampie forme di tutela riconosciute al lavoratore in caso di malattia o visite mediche indifferibili, numerosi sono, poi, le ipotesi in cui, in base ai contratti collettivi e/o a diverse leggi, costui ha diritto ad usufruire di periodi di congedo (ad esempio per malattie gravi di congiunti) o di aspettativa (ad esempio per l’espletamento di funzioni pubbliche elettive o sindacali) con conservazione del posto (solitamente non retribuiti o con retribuzione fortemente ridotta e che non possono eccedere determinati limiti di durata) o di permessi, anche se solo in alcuni casi sono retribuiti, come, ad esempio, in materia di diritto allo studio o a sostenere esami, lutto di parenti entro il secondo grado, accertamenti prenatali da parte della gestante, donazione del sangue e molti altri. Si vedano, in proposito, i variegati casi aggiuntivi di permesso speciale e di congedo introdotti di recente dalla legge n. 53/2000.

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