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Luogo della prestazione lavorativa

er quanto riguarda il luogo ove il lavoratore è tenuto ad adempiere alle proprie mansioni, l'art. 1182 del codice civile prevede, in via generale, che il luogo dell'adempimento delle obbligazioni è determinato nel contratto o dagli usi o, in mancanza, desunto dalla natura della prestazione o di altre circostanze. Nella materia de quo, solitamente, tale aspetto è specificamente regolato nel contratto o indicato nella lettera di assunzione. Al datore di lavoro è riconosciuto il potere di modificare unilateralmente il luogo di lavoro. Mentre all’interno della stessa unità produttiva tale potere direttivo non incontra particolari limiti (salvi i vincoli legali specifici legati a peculiari situazioni, come quelli stabiliti in materia di tutela della sicurezza, della salute della madre e del nascituro), quando il lavoratore è destinato a diverse unità produttive, il datore è tenuto a giustificare la decisione sulla base di ragioni tecniche, organizzative o produttive, fornendo adeguata prova della sussistenza di siffatte circostanze, ove richiesto.

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