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Anticipazione del Tfr per ristrutturazione della casa di proprietà


L'art. 2120 c.c., ottavo comma, individua i casi nei quali il prestatore di lavoro può richiedere l'anticipazione del Tfr limitandoli ad alcuni scopi precisi, ossia:
alle spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
all'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
Altre ipotesi di ammissibilità all'anticipazione del trattamento di fine rapporto sono poi previste dall'art. 7, legge n. 53/2000 in relazione alle spese affrontate dai dipendenti che, quali genitori, si avvalgano del diritto di assenza facoltativa o per la malattia del bambino, ovvero abbiano presentato domanda di congedo per la formazione, accolta dal datore di lavoro, ovvero abbiano partecipato ad iniziative di formazione continua.
Con riferimento alla fattispecie relativa all'acquisto della prima casa si segnala peraltro un orientamento di parte della giurisprudenza di merito volto a equiparare a tale ipotesi anche quella di costruzione in proprio della prima casa di abitazione, al pari di qualsiasi modo di acquisto a titolo originario o derivativo (Pret. Tivoli 11.7.1995; Pret. Pavia 21.12.1983); in questi casi la richiesta deve essere supportata da idonea documentazione onde dimostrare la necessità della spesa (cfr., ad esempio, sent. Trib. di Pavia 13.6.1984 che ha ritenuto che l'acquisto della prima casa di abitazione perseguito mediante costruzione in economia non possa ritenersi validamente documentato dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta da notaio, contenente le affermazioni dello stesso lavoratore che pretende le anticipazioni, circa la concessione della licenza edilizia e l'inizio dei lavori).
Alla luce di tale orientamento - che, in considerazione della sostanziale identità dello scopo acquisitivo, assimila l'acquisto della prima casa alla costruzione in proprio della stessa - potrebbe anche ritenersi che la richiesta di anticipazione possa essere legittimata, ai sensi dell'ottavo comma art. 2120 c.c., dalla ristrutturazione di una casa di proprietà, sempre che si tratti di spese necessarie per consentire l'abitabilità di un edificio da adibire a prima abitazione del dipendente o dei figli (a tal riguardo, per esempio, talune sentenze di merito hanno considerato estranee alla nozione di acquisto la manutenzione o l'ampliamento della casa già in proprietà. Cfr. Pret. Legnano 3.10.1989; Pret. Como 29.4.1983).
L'ultimo comma dell'art. 2120 c.c. consente inoltre di stabilire, mediante contratti collettivi o individuali, «condizioni di miglior favore». Questa disposizione - secondo la interpretazione fornita dalle SS.UU. nella richiamata sent. n. 7546/1998 - per il suo contenuto e la sua collocazione «si riferisce esclusivamente al regime generale delle anticipazioni che il prestatore di lavoro può ottenere sul TFR, della cui disciplina costituisce una sorta di norma di chiusura, e non può essere interpretata come assenso alla derogabilità in melius del trattamento di fine rapporto».
La stessa sentenza afferma inoltre che la disciplina del Tfr «è dotata di efficacia inderogabile, sia in melius che in peius, non solo nell'ambito della autonomia collettiva - alla quale è lasciata una ampia discrezionalità solo nella determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr (art. 2120, secondo comma) - ma anche in quello dell'autonomia individuale, sicchè in materia non è lasciato più alcuno spazio a patti e condizioni più favorevoli al lavoratore, che restano comunque travolti da nullità in conseguenza del loro contrasto con la disciplina inderogabile prevista dalla legge».
Tale arresto giurisprudenziale, mentre da un lato sottolinea la inderogabilità della disciplina del Tfr, pare consentire, dall'altro, la derogabilità con esclusivo riferimento proprio alla disciplina sulle anticipazioni. La possibilità di estensione delle ipotesi di giustificazione dell'anticipo del Tfr deve tuttavia coniugarsi, come è stato osservato da taluna dottrina, con il necessario rispetto del concorso fra gli aventi titolo, cui è improntato l'art. 2120 stesso che, al riguardo, prevede il contenimento dell'anticipazione entro il 70% del trattamento che spetterebbe nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta nonché entro il limite del 10% degli aventi titolo e del 4% del numero totale dei dipendenti.
In quest'ottica, un accordo individuale che preveda l'ampliamento delle cause di giustificazione elencate dalla legge rischierebbe di alterare il concorso fra aventi titolo e di non poter poi essere opposto agli eventuali prestatori di lavoro concorrenti che avrebbero potuto ottenere l'anticipazione (comporterebbero lo stesso effetto, ad esempio, clausole individuali che prevedessero la diminuzione dell'anzianità di servizio minima o la possibilità di reiterazione dell'anticipo).

1 commento:

Anonimo ha detto...

interessante...