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E' legittimo pretendere che il lavoratore lavori anche la domenica, dopo aver lavorato per tutta la settimana?

Il lavoratore, qualora fosse chiamato a prestare la sua attività di domenica, dovrebbe percepire, oltre alla normale retribuzione, una indennità che sia sufficiente a compensare il sacrificio di lavorare in una giornata normalmente dedicata al riposo e allo svago. Questa maggiorazione deve essere corrisposta anche nel caso di riposo compensativo, e – in caso di contestazione e sempre che al riguardo il contratto collettivo di lavoro nulla disponga - deve essere quantificata dal giudice in via equitativa.

Diverso è invece il problema della cadenza settimanale del riposo, ovvero del diritto al riposo dopo sei giorni continuativi di lavoro. Questo diritto discende da numerose disposizioni legislative: l'art. 2109 c. 1 c.c. riconosce al lavoratore il diritto "ad un giorno di riposo ogni settimana"; l'art. 1 L. 22/2/34 n. 370 dispone che al lavoratore "è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive"; l'art. 36 c. 3 Cost. dispone che "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale [...] e non può rinunciarvi".

Dalle suddette norme di legge la giurisprudenza ha tratto la conclusione che il lavoratore ha diritto, dopo sei giorni continuativi di riposo, ad una giornata di riposo, dichiarando altresì nulle le eventuali disposizioni contrattuali contrarie. Né la situazione potrebbe essere sanata anticipando il riposo settimanale: infatti, il principio del riposo settimanale risponde all’esigenza di tutelare la salute del lavoratore, consentendogli di recuperare le energie perdute. Pertanto, mentre è possibile ristorare le energie già spese, non si può pensare di accumulare le energie in vista del loro futuro dispendio.

Qualora venisse violato il diritto al riposo dopo sei giorni di lavoro continuativo, il lavoratore dovrebbe ricorrere al giudice, che risarcirà il danno conseguentemente subito secondo equità. Nella quantificazione del danno, il giudice (considerando che la lesione del diritto in questione è configurabile come reato ex art. 27 L. 370/34) dovrà tener conto anche della sua componente morale. E' stato anche affermato che il risarcimento deve tener conto di ogni giornata lavorativa continuativamente prestata dopo la sesta, e deve essere commisurato alla normale retribuzione per ogni giornata lavorata dopo la sesta.

3 commenti:

Harry ha detto...

Tale disciplina è valida per la polizia locale o, il datore di lavoro, può prevedere ordinariamente la protrazione delle giornate di lavoro oltre le 7 derogando il principio del riposo settimanale prevedendolo entro 15 giorni?

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno, la normativa inerente il riposo del lavoratore è di tipo universale, pertanto applicabile sia ai lavoratori pubblici che privati.
In merito a quanto richiesto il datore di lavoro è obbligato a garantire al lavoratore una giornata di riposo di almeno 24 ore per ciascuna settimana lavorativa. In caso di lavoro domenicale, quindi di impossibilità del lavoratore di godere del riposo settimanale di diritto, il datore di lavoro dovrà obbligatoriamente concederlo entro e non oltre la fine della seconda settimana successiva a quella di riferimento; quindi il lavoratore avrà così diritto a 2 giornate di riposo consecutivo, la prima per la settimana precedente e la seconda per la settimana corrente.

Harry ha detto...

Grazie per la risposta. Il mio quesito verteva sull'applicabilità o meno del D.lgs 66/2003 e successive modificazioni alla polizia locale. Infatti, a parere di molti, qualora nell'arco temporale di 14 giorni si usufruisca di due giorni di riposo, la norma sarebbe rispettata anche se, di fatto, si potrebbe arrivare all'assurda, per me, ipotesi di 12 giorni continuativi di lavoro (ad esempio domenica riposo, dal lunedì al venerdì della settimana seguente lavoro e sabato riposo).