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Retribuzione co.co.pro.: calcolo dello stipendio mensile del contratto a progetto

La retribuzione co.co.pro. (contratto a progetto) è legata, in tutto o in parte, al raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma di lavoro. A volte la retribuzione co.co.pro non è calcolata in base al numero di ore spese nel rapporto di collaborazione.

In modo molto esemplificato e generale potremmo affermare che la retribuzione co.co.pro. si avvicina di più al modello di retribuzione a cottimo tipica del prestatore d'opera piuttosto che al salario riconosciuto al lavoratore per lo svolgimento della sua attività basato sul numero di ore. La retribuzione co.co.pro. può, in tal senso, non essere corrisposta totalmente qualora l'obiettivo del programma non risulti raggiunto.

Il sistema normativo riconosce un ampio potere discrezionale al datore di lavoro nel stabilire la retribuzione co.co.pro. del lavoratore. In base alle valutazioni del committente, la retribuzione co.co.pro è esclusivamente legata al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La Circolare del ministero del Welfare del 8 gennaio 2004 esclude l’eventualità di utilizzare come punto di riferimento per la retribuzione del lavoratore co.co.pro, i salari dei lavoratori subordinati cioè basati sulla contrattazione collettiva per i lavoratori subordinati. L'unico criterio indicato dalla legge è quello dei rimborsi corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

L’Art. 62 della Legge Biagi stabilisce la forma del co.co.pro e “il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonche' i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese”.
La retribuzione per il lavoratore co.co.pro. potrà essere proporzionato alla quantità e/o qualità del lavoro svolto.

Anche per la retribuzione co.co.pro. è applicabile il principio di proporzionalità e sufficienza del corrispettivo definito all'art. 36 della Costituzione e conseguentemente il relativo potere di adeguamento del corrispettivo da parte del tribunale.

In base alle disposizioni normative si afferma che sarà possibile prevedere un corrispettivo in base al risultato finale o in base al numero di ore di lavoro; o ancora in base ai risultati parziali raggiunti.
Inoltre il co.co.pro., può nella sua forma scritta, definire anche i tempi di erogazione del compenso che potranno essere giornalieri, mensili o settimanali a seconda della convenienza delle parti.
E' opportuno che sia inserito nel co.co.pro. anche le modalità di pagamento della retribuzione (moneta contante, assegno o bonifico bancario).

8 commenti:

Anonimo ha detto...

buongiorno a tutti..io ho stipulato un contratto a progetto. L'azienda capofila X nel progetto(non ho avuto modo di parlargli), ma l'azienda Y mi ha assunto con questo tipo di progetto.
Ora il progetto è finito da 1 mese e ancora non ho visto 1 euro è il legale rappresentante della azienda Y mi ha detto che a breve riceverò il 50% del totale e si tratterrà i primi 20 % e poi per i restanti 50% forse entro fine anno.
A due domande non riesco a darmi risposta, E NORMALE TUTTO QUESTO TEMPO O CI SONO DEI LIMITI CHE POSSO FAR VALERE?
OLTRE AL 20% DEVO VERSARE I CONTRIBUTI INPS IO? SE SI QUANTO E QUANDO?
SE AVETE LE RISPOSTE V PREGO DI AIUTARMI GRAZIE MILLE A TUTTI.

Olivieri Dott. Bruno www.studiocommercialeolivieri.info ha detto...

Un contratto a progetto prevede la stipula di un documento scrityo quale accordo tra le parti in cui viene esplicitato e definito anche la modalità di pagamento oltre che l'importo del corrispettivo per la prestazione.
La prestazione potrà essere remunerata al compimento del progetto o possono essere erogati anticipi mensili sul totale.
A cosa si riferisce quando parla di Inps al 20% ?? Inps per gestione separata (come così definita la cassa previdenziale Inps utilizzata anche pe i contratti di alvoro parasubordinati o assimilati a lavoro dipendente) è il 26,72% e la trattenuta irpef vine operata sulla base del reddito presunto annuo!
Ci sarebbe bisogno di qualche chiarimento per poter fornire una risposta più precisa!!!

Anonimo ha detto...

Salve, c'è un minimo salariale per chi ha il contratto co.co.co?

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Anonimo del 20/06/2023, le collaborazioni coordinate e continuative e quelle eterorganizzate ex art. 2 d.lgs. 81/2015 integrano prestazioni di natura autonoma per le quali il corrispettivo della prestazione è pattuito tra le parti in funzione della prestazione da realizzare, salvo che la medesima non venga regolamentata da accordi di categoria che prevedano un trattamento minimo (esempio cococo call center).

Anonimo ha detto...

Buongiorno, il mio contratto alla voce
“ Corrispettivo e rimborso spese” riporta quanto segue:
Per le prestazioni rese di cui ai punti precedenti sarà riconosciuto al Collaboratore un compenso complessivo lordo pari ad Euro 3.000,00 (diconsi, tremila/00), da assoggettare a ritenute e imposte di legge e da corrispondersi in rate mensili, tramite bonifico sul conto indicato dal Collaboratore.”

Il corrispettivo così descritto è da considerarsi complessivo per la durata dell’ intero contratto (quindi annuale) oppure la cifra sopra indicata e da considerarsi, lorda, mensile?
Grazie

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Anonimo del 22 agosto 2023.
Il corrispettivo di un contratto di collaborazione deve intendersi riferito al complessivo compimento delle prestazioni oggetto del contratto, quindi nel suo caso le 3000 euro sono l'intero corrispettivo lordo che sarà erogato in acconti mensili, sino alla complessiva somma pattuita.
Saluti.

Anonimo ha detto...

Buonasera,
cortesemente vorrei informazioni sul contratto di co co co, mi è stato proposto questo contratto per lavoro da Oss in privati a domicilio.
Le tariffe lorde sono diverse in base al servizio svolto, hanno offerto prezzi lordi di € 8 € 9 € 10 e € 20, per sapere il netto di ogni servizio come va calcolato?
Inoltre le tasse e contributi da pagare a fine anno sono già calcolati e detratti dalle tariffe lorde o bisogna pagarle a parte?
Grazie mille

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Anonimo del 11 gennaio 2024.
Senza entrare nel merito della legittimità della proposta contrattuale ed economica, il compenso netto è dato dal valore lordo meno le ritenute applicabili.
In relazione a quest'ultime, il trattamento contributivo, assicurativo e fiscale cui sono sottoposti i compensi dei collaboratori coordinati e continuative, prevede l'assoggettamento rispettivamente alla contribuzione alla gestione separata INPS, il cui onere complessivo (35,03% del compenso) è per 1/3 a carico collaboratore, assoggettamento INAIL per 1/3 carico collaboratore su premio dovuto dal committente, imposte sul reddito ordinariamente calcolate sui redditi di lavoro assimilati a lavoro dipendente.
Le suddette ritenute sono operate dal committente (sostituto d'imposta) che provvederà al relativo versamento agli enti.
Saluti.