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Lavoro sportivo


L'art. 3 della Legge 23/3/1981 n. 91 dispone che la prestazione dello sportivo, che sia continuativa, a titolo oneroso e non dilettantistica, costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, a meno che l'attività venga svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva (o più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo), o che l'atleta sia vincolato per ciò che riguarda la frequenza alle sedute di allenamento, o che la prestazione non superi un certo quantitativo (8 ore settimanali, o 5 giorni al mese, o 30 giorni all'anno).

In buona sostanza, se il rapporto di lavoro è di tipo subordinato, lo sportivo ha gli stessi diritti e obblighi previsti dalla legge per ogni lavoratore subordinato.
Va tuttavia sottolineato che la già citata Legge 91/1981 prevede numerose eccezioni che, di fatto, differenziano anche sensibilmente il rapporto di lavoro dello sportivo dagli ordinari rapporti di lavoro subordinato.
In primo luogo, il contratto di assunzione deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, secondo un contratto tipo predisposto in conformità all'accordo stipulato, ogni tre anni, dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentati delle categorie interessate.

Una delle più importanti deroghe alla disciplina comune previste dalla legge in questione è la inapplicabilità, al lavoro subordinato sportivo, del D.Lgs. 368/2001, che pone il divieto di stipulare contratti di lavoro a termine, salvo le ipotesi previste.
Infatti, le parti possono liberamente apporre un termine al contratto di lavoro sportivo, purché non superiore a 5 anni.
Scaduto il termine, il contratto può essere prorogato; prima della scadenza, è ammessa la cessione del contratto ad una diversa società sportiva, a condizione che l'atleta sia d'accordo.

In ogni caso, a maggior tutela dello sportivo, è vietato apporre al contratto clausole di non concorrenza, o comunque limitative della sua libertà professionale per il periodo successivo alla risoluzione del contratto.
Diversamente da quanto accade nell'ordinario rapporto di lavoro, nel lavoro sportivo il lavoratore più tutelato è quello assunto a termine che, almeno per la durata del contratto, è garantito in ordine alla continuità del rapporto.

Chi sia assunto a tempo indeterminato è invece nella più totale incertezza, dal momento che la Legge 91/1981 esclude l'applicabilità delle norme di legge limitative del potere di licenziamento del datore di lavoro.

Un'altra deroga significativa è la inapplicabilità della procedura di preventiva contestazione degli addebiti disciplinari ex art. 7 Legge 300/1970, Statuto dei Lavoratori), qualora la sanzione venga irrogata dalle federazioni sportive nazionali.

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