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Uguaglianza di trattamento dei sessi



La discriminazione sessuale sul lavoro è frequente e, spesso, esercitata in modo subdolo, tanto da non essere riconosciuta. Proprio per questo il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali ha inviato una circolare, la numero 31 del 2001, ai propri ispettori, sollecitandoli a vigilare nei luoghi di lavoro, sul rispetto della legge.

Le offerte d’impiego discriminatorie
"Cercasi commessa", "Assumiamo uomo di 30 anni". Questi esempi di offerte di impiego, vengono considerati illeciti, perché attuano una discriminazione palese basata sul sesso. La legge, tuttavia, ammette la "unicità" di sesso, quale condizione determinante per lo svolgimento di una determinata attività, ad esempio: Ofelia può interpretarla solo una attrice, un vestito femminile può indossarlo solo una modella, un lavoro particolarmente pesante può svolgerlo solo un uomo.

Discriminazione femminile: cosa prevede la legge
La disparita' di trattamento più frequente, in sede lavorativa, viene esercitata sulle donne, nel momento antecedente all’assunzione, in fase di svolgimento dell’attivita' e in fase di licenziamento. Dunque è bene tenere occhi e orecchie aperte e sapere cosa prevede la legge per evitare di cadere in trappola. Ecco i punti importanti da conoscere
l’aspirante lavoratrice non puo' essere sottoposta a test gravidico. La gravidanza non puo' essere oggetto di indagine da parte dell’azienda.

Non puo' essere sottoposto il quesito relativo allo svolgimento del servizio militare. Cio' comporta implicitamente la mancanza di volonta' di assumere donne
Svantaggi o vantaggi proporzionalmente minori o maggiore relativi al sesso sono da considerare discriminatori.
L’azienda non puo' sottoporre alla candidata fogli in bianco da firmare prima della fase di assunzione. Il datore di lavoro avrebbe la liberta' di allontanare l’aspirante lavoratrice quando vuole

L’azienda non puo' sottoporre alla candidata lettere di dimissioni dove la data sia lasciata in bianco. Il datore di lavoro, potrebbe, decidere di licenziare la donna in questione qualora stia per sposarsi o sia rimasta incinta.

E' nullo il licenziamento sottoposto alla lavoratrice, qualora sia stato intimato nel periodo che va dalla pubblicazione delle carte per le nozze ad un anno dopo la celebrazione del matrimonio. L’azienda ha diritto di licenziare la lavoratrice, solo nel caso di colpa grave, cessazione dell’attività dell’azienda, ultimazione del lavoro per il quale era stata assunta.

Sono sospette le dimissioni presentate causa matrimonio, in quanto possono derivare da un licenziamento mascherato o dall’esercizio di mobbing. Le dimissioni, dunque, devono essere confermate di persona dall’interessata difronte a funzionari della direzione provinciale del lavoro.

Sono da considerare sospette anche le dimissioni presentate durante la gravidanza e il puerperio, ovvero fino al primo anno di vita del bambino. Dunque anche in questo caso vanno convalidate dagli uffici del lavoro.

L’azienda non può sottoporre la lavoratrice a lavoro notturno tre le 24 e le 6, qualora sia stato accertato lo stato di gravidanza.

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