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ROL - Riduzione Orario di Lavoro

I “ROL” sono dei permessi orari per la “riduzione dell’orario di lavoro” che trovano origine nella contrattazione collettiva.
Fu il primo accordo triangolare del 22 gennaio 1983 (cd. “Protocollo Scotti”), fra Governo e parti sociali, a riconoscere alla contrattazione collettiva la possibilità di disciplinare il diritto dei lavoratori ad una riduzione dell’orario di lavoro su base annua.
Questo primo elemento di flessibilità nei rapporti di lavoro, introdotto per via contrattuale, prese piede nei successivi accordi e nella stipula ex novo di contratti collettivi nazionali di lavoro, determinando i “ROL” su base annua e in relazione all’inquadramento e alle mansioni del lavoratore.
Il numero dei giorni di permesso varia da settore a settore e, in non pochi CCNL, nel contesto dello stesso settore in considerazione delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore.
Peraltro, gli stessi contratti collettivi, nel regolamentare le riduzioni di orari di lavoro, come precisamente ricorda la nota ministeriale del 27 giugno 2007, affidano in genere alla contrattazione di livello aziendale la concreta disciplina della loro utilizzazione da parte dei lavoratori.
Il godimento dei “ROL” può avvenire sia individualmente che collettivamente:
l’utilizzazione individuale è prevista come fruizione da parte di ciascun dipendente di permessi orari retribuiti, in genere godibili in gruppi da 4 a 8 ore, fino alla “concorrenza di uno o più giorni lavorativi” come ricorda la nota n. 8489/2007. Peraltro, in questo caso, è in genere previsto che il lavoratore faccia richiesta della fruizione di ROL in un certo termine di preavviso.
l’utilizzazione collettiva è intesa come vera e propria riduzione dell’orario di lavoro annuale, su base giornaliera o settimanale a seconda dei casi e dei settori, che interessa la generalità dei lavoratori.
A tale proposito si veda ad esempio l’art. 140 CCNL Terziario: tale articolo prevede la concessione “di gruppi di 4 o 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite”, ovvero la fruizione di permessi ROL “per complessive 56 ore annuali per le aziende fino a 15 dipendenti” e per complessive 72 ore annuali per le aziende con più di 15 dipendenti.

Nota ministeriale n. 8489 del 27 giugno 2007

Il “ROL” è un istituto la cui regolamentazione è rimessa alla disciplina stabilita dalle parti (la parte datoriale e quella dei lavoratori), in quanto previsione meramente contrattuale.
La nota ministeriale n. 8489 del 27 giugno 2007 precisa che “il mancato rispetto degli accordi così stabiliti non contempla alcuna ipotesi sanzionatoria, né penale né amministrativa”.
Punto di partenza e di arrivo del ragionamento ministeriale è la considerazione dell’origine pattizia dei “ROL” e il loro annoverarsi fra quei “diritti disponibili da parte del lavoratore”, in ragione dei quali il legislatore si astiene dall’introdurre interventi di tipo sanzionatorio, residuando alle parti qualsivoglia possibile tutela risarcitoria e ripristinatoria in sede processuale.
Nella nota del 27 giugno 2007, n. 8489, vi è contenuto il parallelismo con la disciplina dei riposi giornalieri e settimanali, del lavoro straordinario e delle ferie, tutti istituti per la tutela dei quali il legislatore (art. 18 bis del http://www.servizi.cgil.milano.it/ARCHIVIO/2008/1/20030408_DLgs_066.pdf|D.Lgs. 66/2003]) ha inteso prevedere “precise sanzioni di natura amministrativa”a fronte di violazione di limiti e divieti posti a garanzia della indisponibile “integrità psicofisica del lavoratore”.
La violazione della disciplina contrattuale collettiva, nazionale ovvero aziendale, in materia di riduzione dell’orario di lavoro non consente di ravvisare gli estremi di cui agli art. 509 del codice penale e dell’art. 1 della legge n. 741/1994, essendo tali disposizioni normative poste a tutela del rispetto degli istituti contrattuali introdotti esclusivamente dai contratti collettivi nazionali di lavoro aventi efficacia erga omnes, non potendo in alcun modo incidere, e quindi non potendo trovare applicazione per le violazioni dei contratti collettivi di diritto comune.

Nella pratica
Per i “ROL” valgono regole ormai consolidatesi in oltre venti anni di prassi aziendali, fra queste si segnalano:
i permessi per riduzione di orari di lavoro si maturano in ragione di ratei mensili, con modalità identiche a quelle previste per le ferie;
il datore di lavoro non è obbligato a concedere i “ROL” prima che il lavoratore ne abbia maturato il relativo diritto, salvo che non si tratti di utilizzazione collettiva;
l’assenza andrà registrata sul libro paga con specifica indicazione della sua natura;
in caso di mancata fruizione in un determinato lasso di tempo (generalmente entro la fine dell’anno di riferimento), è prevista l’apposita erogazione di una indennità corrispondente di identico valore economico, calcolata sulla base delle retribuzioni in essere al momento in cui scade la possibilità di fruizione.

14 commenti:

Anonimo ha detto...

Domanda, In merito ai ROL_: Se il lavoratore
vuole usufrurli prima della scadenza, esempio 2 mesi con monte ore di circa 40. L' azienda può decidere in quanto sovracarica di lavoro monetizzarli, senza accordo tra le parti?

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera.
Tali istituti sono una previsione meramente contrattuale e, pertanto, bisognerebbe sapere a quale CCNL facciamo riferimento.
Le parti potrebbero andare incontro a necessità del lavoratore di avere un monte ore maggiore, utilizzabile in un futuro per eventuali assenze prolungate.
Lo stesso Ministero del Lavoro in data 03 giugno 2011 con la nota 9044 pone alcune precisazioni in ordine alla libertà negoziale delle parti, ricordando come, attraverso una contrattazione aziendale o individuale, si possa sempre derogare in meius un contratto nazionale di lavoro. A suffragio di quanto esposto in precedenza, anche il Ministero ravvede la necessità di “strumenti maggiormente aderenti e conformi alle esigenze dei diversi contesti economico – sociali in cui sono inseriti i lavoratori”. Risulta quindi chiaro come datore di lavoro e lavoratore possano derogare alla previsione generale del CCNL tramite accordo individuale, anche plurimo, dal quale si desuma la data ultima entro cui il lavoratore possa usufruire delle ore maturate per Rol ed ex festività, data alla quale verrà liquidato il monte ore non goduto e su cui verranno conteggiati e versati i relativi contributi.

Unknown ha detto...

Buon giorno desideravo sapere se i permessi e i rol possono essere pagati senza il mio consenso anticipatamente

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Stefano.
I CCNL prevedono che, contrariamente per quanto avviene per le ferie che non possono essere monetizzate se non dopo un certo periodo, permessi e ROL possano essere indennizzati trascorso un certo periodo di maturazione.
La voce retributiva è quella di indennità sostitutiva per permessi non goduti.

Arianna ha detto...

Buona sera, mi chiamo Arianna e l'azienda in cui lavoro ha introdotto il ciclo continuo lavoriamo tre giorni e due di riposo. Il contratto é gomma plastica anche se produciamo dispositivi medici. La mia domanda é:possono assorbire i ROL, le ex festività e in mancanza di questi le ferie? Grazie.

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Arianna.
Ipotizziamo che il contratto di riferimento sia relativo al comparto della piccola/media industria, quindi riferimento al CCNL CHIMICA, GOMMA, VETRO.
Premesso ciò il succitato CCNL prevede che il lavoratore dipendente, sulla base del proprio inquadramento, maturi ferie e permessi, a titolo di ROL, mentre le ex Festività sono, per previsione contrattuale, assorbiti.

Giorgia ha detto...

Salve,
Lavoro nel settore gomma plastica ho un contratto a tempo indeterminato, l’azienda può rifiutarsi di concedermi ferie o Rol ogni volta che li chieda anche con largo anticipo?o impiegarci mesi per riconsegnarmi la risposta?grazie

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Giorgia, le assenze a titolo di permessi e ferie sono regolamentate come specifici istituti contrattuali e nella loro collocazione/concessione devono tener conto delle reciproche esigenze dell'azienda e del lavoratore.
Tutto quanto premesso in linea generale, per fornire una risposta esaustiva e puntuale al suo quesito sarebbe opportuno verificare anche le disposizioni del CCNL di appartenenza (industria o piccola industria), nel caso chiedendo assistenza a professionista di fiducia che potrà valutare l'entità della posizione "occlusiva" che ci ha riportato da parte dell'azienda.
Saluti.

Luca ha detto...

Buonasera mi chiamo Luca e lavoro in una azienda che produce monouso per alimenti, ho maturato un monte ore nell'anno 2020 di 107 e nel 2021 di 86, posso chiedere che mi vengano pagati in busta paga in quanto anche con una disponibilità di circa 20 giorni di ferie non godute e che per un giorno di permesso il 27 dicembre me lo hanno conteggiato come permesso non retribuito non hanno alcuna intenzione di farmeli godere come ferie.
Grazie

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Luca, come anche anticipato in una precedente risposta, la contrattazione collettiva nazionale di riferimento normalmente disciplina la maturazione e la fruizione dei permessi retribuiti o delle riduzioni orarie.
Premesso ciò, per quanto attiene la loro monetizzazione, a differenza delle ferie che costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore (quindi anche una indisponibilità alla monetizzazione in corso di rapporto), i permessi possono essere monetizzati ad una scadenza che può essere definita dal contratto o alternativamente (in caso non sia presente alcuna indicazione nel CCNL o se ne voglia stabilire una migliorativa) da contrattazione aziendale, da accordo individuale plurimo o da pattuizione individuale.
Saluti.

Anonimo ha detto...

Buongiorno volevo sapere se i permessi riduzione oraria nel ccnl chimico coibenti industria sono obbligatori e anche i permessi ex festività

L'Informalavoro ha detto...

Buon pomeriggio, il CCNL in questione prevede che,indipendentemente dall'anzianità di servizio e livello di qualifica, i lavoratori hanno diritto di godere annualmente 5 giornate di riposo in sostituzione di quanto previsto dall’Accordo interconfederale 26/1/1977 per le 5 ex festività.

Anonimo ha detto...

Ok come posso dimostrate alla mia azienda che mi vuole dare solamente le ferie 1.65 e i permessi riduzione oraria ex permessi festività

L'Informalavoro ha detto...

Consigliamo di rivolgersi ad un Consulente del Lavoro che, verificato anzitutto il riferimento del CCNL e che non vi siano eventuali accordi di secondo livello, potrà assisterLa nella rivendicazione all'azienda.
Saluti.