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Chiarimenti dell'Inps su decorrenza della pensione, trasferimenti di posizioni assicurative, invalidi e verifiche reddituali (Inps, Circ. 24.9.2010)



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 è stato pubblicato il Testo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.
Il decreto legge n. 78/2010 è entrato in vigore il 31 maggio 2010; la legge n. 122/2010 è entrata in vigore il 30 luglio 2010.
L’art. 12 (commi da 1 a 6) della predetta legge ha introdotto, dal 1° gennaio 2011, una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità rispetto alle disposizioni previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007, lasciando peraltro impregiudicati i requisiti di accesso ai predetti trattamenti pensionistici (allegato 1).
L’articolo 12, commi 12 septies, 12 octies, 12 novies e 12 undecies, della citata legge ha previsto nuove diposizioni in materia di ricongiunzione della contribuzione e trasferimento della posizione assicurativa (allegato 2).
L’art. 13, comma 6, della citata legge ha altresì apportato talune modifiche all’art. 35 del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in tema di comunicazione dei dati reddituali da parte dei titolari di prestazioni collegate al reddito (allegato 3).
L’articolo 38, nei commi 7 e 8, ha previsto, in favore di pensionati a basso reddito, la facoltà di dilazionare determinati versamenti (allegato 4).
L’art. 10 ha introdotto nuove disposizioni in materia di trattamenti di invalidità civile (allegato 5).
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni in merito alle disposizioni introdotte dalla legge n. 122/2010 di conversione del decreto legge n. 78/2010 e si confermano le istruzioni fornite con messaggi nn. 21171, 21172 e 21181 del 12/08/2010 e n. 22889 del 9/09/2010.

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