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Concorsi pubblici: discrezionalità della P.A. nella valutazione complessiva



(Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 7369/2010 - Dario Immordino)

Con la decisione 8 ottobre 2010 ,n. 7369 il Consiglio di Stato si è pronunciato sul contenuto e i limiti della discrezionalità di cui gode la P.A. qualora sia chiamata ad operare una valutazione comparativa tra una pluralità di candidati aventi un percorso professionale in qualche misura assimilabile, esperienze simili, e profili professionali d'alto livello


In merito il Collegio richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui in sede di valutazione di più candidati alla promozione alla qualifica superiore, l'Amministrazione goda di un'ampia discrezionalità nell'attribuire il punteggio sull'attitudine, essendo questo collegato ad una valutazione complessiva ed integrale della personalità dei candidati e alla idoneità prospettica a svolgere in modo ottimale le funzioni della qualifica superiore, con la conseguenza che tale valutazione di merito, salvo i casi di illogicità manifesta e/o di ingiustizia manifesta, non può essere oggetto di cognizione da parte del giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità. Ciò non toglie, però, la necessità che la discrezionalità dell'Amministrazione abbia sempre il supporto della sua manifestazione in specifici concreti elementi e si esprima, in ogni caso, attraverso una motivazione che renda possibile comprendere le ragioni per cui, in relazione alla valutazione di più candidati, una complessità di valutazione sia da ritenersi superiore ad un'altra complessità di valutazione, posto che altrimenti la discrezionalità amministrativa verrebbe a confondersi con un giudizio di carattere assoluto, privo di pur minimi, necessari riscontri obiettivi. In buona sostanza, secondo il Collegio, il convincimento dell’amministrazione deve sempre potersi dimostrare anche se non attraverso una accurata comparazione analitica, almeno (pur tenendo conto della complessità delle rispettive valutazioni) attraverso una sia pur minima motivazione che renda esplicito il miglior grado di complessità dei giudizi ritenuto dalla Commissione valutatrice. Ciò costituisce l'unico presidio per scongiurare il rischio - a monte - che la valutazione dell’amministrazione possa all’esterno fondarsi su imperscrutabili valutazioni in quanto tali sospettabili di parzialità e - a valle - per consentire il controllo giurisdizionale su tale operato prescritto dalla Carta Fondamentale. (Nella specie, si trattava della graduatoria del personale ammesso a frequentare il corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente nel comparto Ministeri).


Ciò perché se è vero che il parametro dell'"attitudine" in se è idoneo a concretarsi in valutazioni attinenti all'intrinseco convincimento relativo alla migliore capacità di taluno o talaltro dei candidati a meglio svolgere gli alti compiti d'istituto in futuro al medesimo affidati, ciò non può essere disgiunto dalla preventiva definizione dei parametri cui ancorare tale convincimento;dalla necessità che si dia atto analiticamente delle ragioni supportanti il convincimento espresso; dalla doverosa correlazione di tale motivazione ai parametri previamente indicati e costituenti per l'Amministrazione autovincolo; ed, infine, dalla - anche sintetica, purchè non criptica- esposizione dell'iter motivazionale che ha condotto alla formazione del convincimento.


Tale attività, si badi, è vieppiù necessaria allorchè si tratti di delibare comparativamente tra una pluralità di candidati aventi un percorso professionale in qualche misura assimilabile, esperienze simili, e (come non negato dall'amministrazione) profili professionali d'alto livello.


Ciò costituisce l’unico presidio per scongiurare il rischio -a monte- che la valutazione dell'amministrazione possa all'esterno fondarsi su imperscrutabili valutazioni in quanto tali sospettabili di parzialità e -a valle- per consentire il controllo giurisdizionale su tale operato, prescritto dalla Carta Fondamentale.

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