Per semplici richieste o suggerimenti contattateci cliccando quì (oppure utilizza il form sotto
),
specificando il quesito o la vostra richiesta e provvederemo a contattarvi al più presto per la risposta.

Licenziamento per scarso rendimento

Pubblicato da: Daniele Rag. Scorrano


La Corte di Cassazione con Sentenza n. 7398 del 26 Marzo 2010 ha stabilito che nel licenziamento per scarso rendimento del lavoratore, che rientra nel tipo di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro, a cui spetta l’onere della prova, non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o la sua esigibilità, ma deve anche provare che la causa di esso deriva da colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell’espletamento della sua normale prestazione.
Nella valutazione del caso si dovrà tenere conto del grado di diligenza normalmente richiesto per la prestazione lavorativa e di quello effettivamente usato dal lavoratore, nonché dell’incidenza dell’organizzazione complessiva del lavoro nell’impresa e dei fattori socio-ambientali.

Nessun commento: