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Maternità CCNL Enti pubblici - Sanità

Pubblicato da Bruno Dott. Olivieri

Quesito

Gent. dottore,
sono un Medico Cardiologo assunta come dipendente a 30 ore con un contratto di 3 anni presso una Clinica Convenzionata, contratto integrato (prassi per tutti i dipendenti Medici della Clinica) con un contratto Libero Professionale di 14 ore.
Sono incinta alla 12ma settimana e vorrei capire se ho diritto ad un limite di ore lavorative giornaliere . Oltre al fatto che, per "soddisfare pienamente" il contratto, infatti, dovrei lavorare 9 ore al giorno, i nostri turni lavorativi prevedono :
-presenze fisse di 11 ore (dalle 9 alle 20) nel caso di guardia diurna
-reperibilità notturne in cui è previsto anche ovviamente l'obbligo di recarsi in Clinica
-reperibilità festive di 12 ore , con obbligo di presenza in clinica di almeno 4 ore , senza diritto al recupero del giorno festivo lavorato, proprio in quanto catalogato solo come reperibilità.
Avrei diritto a non rendermi disponibile per le Reperibilità, anche quelle diurne e festive? In questo caso la Clinica potrebbe rifiutarsi di pagarmi la parte libero professionale del contratto, indipendentemente dal monte ore mensile lavorato? Sottolineo che in realtà le reperibilità sono previste e pagate nella parte di assunzione come dipendente.

Rimanendo in attesa di una risposta ringrazio anticipatamente

Lucia

RISPOSTA

Per una risposta più esauriente e precisa occorrerebbe conoscere nel merito i contratti stipulati con il Suo datore di lavoro; in linea generale ai Suoi quesiti potrei rispondere che:

1.La tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici dipendenti durante il periodo di gravidanza è regolamentato dal Dlgs 151/2001 e succ. modificazioni e integrazioni, che non prevede tra gli altri benefici un limite di ore giornaliere rispetto a quanto contrattualmente stipulato.Inoltre ai sensi degli art. 11 e 12 del predetto Dlgs, è obbligo del datore di lavoro valutare ed eventualmente rimuovere situazioni di rischio per la salute e sicurezza della lavoratrice, anche modificando , temporaneamente, condizioni e orario di lavoro (eventuale esenzione dai turni di reperibilità).
2.L’indennità per turni di reperibilità, in quanto salario accessorio, spetta solo in caso di effettiva effettuazione dei turni stessi.
3.L’attività libero-professionale è esercitata, in quanto tale, al di fuori dell’orario di servizio e il pagamento di norma è legato alla effettiva effettuazione dei turni stessi, secondo modalità e criteri preventivamente contrattualizzati.

Luigi Rag. Olivieri
Amm.ne Personale ASL Pescara

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