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Somministrazione lavoro - casi in cui è vietato

Casi nei quali casi è vietato il contratto di somministrazione
Il contratto di somministrazione è vietato nei seguenti casi:
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 81/2008;
- presso unità produttive in cui si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991 n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni a cui si riferisce il contratto di somministrazione (salvo deroghe sindacali);
- presso imprese in cui siano in corso sospensioni di rapporti o riduzione dell'orario di lavoro con diritto al trattamento di integrazione salariale (Cassa integrazione guadagni) che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione (salvo deroghe sindacali);
- da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 81/2008.

La Legge 191/2009 (finanziaria 2010) ha notevolmente limitato la portata del divieto di utilizzo della somministrazione da parte di imprese in crisi (ultimi due punti) consentendo la possibilità di ricorrere a tale istituto per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti oppure in caso di assunzione di lavoratori dalle liste di mobilità (art. 8 L. 223/91) o ancora nel caso in cui il contratto di somministrazione abbia una durata iniziale (sic) inferiore a tre mesi.

Il D.Lgs. 276/2003 prevede, inoltre, il caso di somministrazione "fraudolenta" (art. 28), cioè la somministrazione "posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo"; in questo caso, al somministratore e all'utilizzatore sono applicate sanzioni penali (art. 18) e una sanzione di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto per ogni giorno di somministrazione.

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