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Somministrazione lavoro - Obbligo della forma scritta e contenuti

Il contratto di somministrazione deve necessariamente essere stipulato per iscritto.
Infatti, in tal senso dispone l'art. 21 D.Lgs. 276/2003. La stessa norma prevede espressamente che, in mancanza di forma scritta, il contratto è nullo e il lavoratore deve essere considerato dipendente dell'utilizzatore.
La norma già citata indica anche il contenuto minimo e necessario del contratto.
Più precisamente, il contratto di somministrazione deve indicare, per iscritto, i seguenti elementi:
-gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
-il numero dei lavoratori da somministrare;
-i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo;
-l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l' integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
-la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
-le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
-il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
-assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
-assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
-assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
-assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo di pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa del somministratore.

Il già citato art. 21 dispone anche che tutte le informazioni sopra indicate, nonché la data di inizio e la durata prevedibile dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore, devono essere comunicate per iscritto al lavoratore, da parte del somministratore al momento della stipulazione del contratto di lavoro, ovvero nel momento in cui il lavoratore sia inviato presso l'utilizzatore.
L'art. 27 D.Lgs. 276/2003 precisa che in mancanza di uno degli elementi sopra indicati con le lettere a, b, c, d, e il lavoratore può chiedere al Giudice la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, con effetto dall'inizio della somministrazione.

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