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Decide l'INPS per l'iscrizione del socio

Pubblicato da Daniele Rag. Scorrano

Con sentenza n. 13215 del 22 maggio 2008, la Cassazione ha affermato che si applica anche al socio di srl che eserciti attività commerciale nell'ambito della società e contemporaneamente attività di amministratore unico, la regola secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente in una o più imprese, varie attività assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.
In questo caso spetta all'INPS secondo il carattere di prevalenza, con applicazione della contribuzione sui redditi prodotti con le varie attività autonome contemporanee.



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Iscrizione per il socio amministratore e lavoratore all'INPS

Pubblicato da Bruno Dott. Olivieri

Con sentenza n. 8484 del 2 aprile 2008, la Cassazione ha affermato che colui che nell'ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministrato e socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione nella gestione in cui svolge l'attività con carattere di abitualità e prevalenza. Nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni è onere dell'INPS decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.



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Maturazione delle ferie durante la malattia

Pubblicato da Daniele Rag. Scorrano

Con sentenza n. 14020 del 12 novembre 2001 le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che la maturazione delle ferie non trova limiti ostativi nella sospensione del rapporto dovuta a malattia e che l’autonomia privata trova un limite insuperabile, per quel che riguarda la loro durata, nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli dell’assenza per malattia. Le Sezioni Unite hanno affrontato anche il problema relativo alla circostanza che dopo una lunga malattia il lavoratore richieda un periodo di ferie. Esso è stato risolto positivamente, nel senso dell’accoglibilità della richiesta, in base alla necessità che il diritto alle ferie, irrinunciabile, sia esercitato in condizioni di salute, o almeno in condizioni fisiche compatibili con la funzione di riposo e di ricreazione.



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Inidoneità fisica e licenziamento

Pubblicato da Bruno Dott. Olivieri

Con sentenza n. 21710 del 13 ottobre 2009, la Cassazione ha affermato che il datore di lavoro prima di licenziare un lavoratore per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni assegnate, deve accertare se quest'ultimo è in grado di svolgere mansioni diverse e di pari livello. La mancata verifica comporta l'illegittimità del licenziamento e la reintegra del lavoratore.


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Newsletter Lavoro n. 442 del 2 dicembre 2010

 

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NEWSLETTER LAVORO

n. 442 del 2 dicembre 2010

 

 newsletter settimanale per gli operatori del mercato del lavoro

 

   Le Novità in materia di Lavoro                                               

>      ENPALS: gli interessi di mora per il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili

L'Enpals comunica la nuova misura degli interessi di mora da applicare sul debito contributivo dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili.

per accedere alle notizie  _              

>     Reg. Emilia Romagna: disposizioni per la promozione della legalità nel settore edile

E' stata approvata, dalla Regione Emilia-Romagna, la Deliberazione legislativa con le disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata.

per accedere alle notizie  _              

>    INPS: incentivi per le assunzioni dei lavoratori con sussidio mensile

L'Inps ha affermato che il datore di lavoro il quale assuma un lavoratore che gode di una indennità di sostegno del reddito, ha diritto alla al riconoscimento degli importi mensili non ancora maturati dal soggetto alla data di assunzione.

per accedere alle notizie  _              

>    INPS: incentivi a chi assume lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione

L'Inps fornisce le istruzioni per usufruire degli incentivi ai datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile.

per accedere alle notizie  _              

>    Contratti: rinnovato il CCNL per i dipendenti del settore ceramica e delle piastrelle

E' stato siglato dalla Confindustria Ceramiche e dai sindacati dei chimici di Cgil, Cisl e Uil, il nuovo contratto per i lavoratori del settore ceramica e delle piastrelle.

per accedere alle notizie  _              

>    Min.Lavoro: le istruzioni per i nuovi tentativi di conciliazione presso le Direzioni Provinciali del Lavoro

Il Ministero del Lavoro ha emanato la nota circolare con la quale fornisce le prime istruzioni operative relative ai tentativi di conciliazione presso le Direzioni Provinciali del Lavoro, alla luce dell'entrata in vigore della Legge 4 novembre 2010, n. 183.

per accedere alle notizie  _              

>     INPS: retribuzione minimale applicata nel calcolo della disoccupazione agricola

L'INPS fornisce alcuni chiarimenti alle indicazioni riportate nella circolare n. 52/2007 riguardo alla retribuzione minimale per l'anno 2007, da applicare anche nel computo dell'indennità di disoccupazione agricola.

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   La Monografia - il DURC                                                           

>    Il Manuale Operativo sul DURC - Introduzione (dr. Lippolis) per approfondire il DURC

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   Gli Approfondimenti della DPL di Modena                               

>    Il Durc negli appalti di lavori edili (dr. Lippolis)

>    Certificati di malattia: semplificata la procedura, aumentate le responsabilità (dr.Anastasio)

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   Gli Eventi                                                                              

>      Univ.Roma Tre: incontro - Governo e mercato del lavoro e politiche del lavoro. Le sfide di oggi

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Maxisanzione per lavoro nero dopo il Collegato

Pubblicato da Daniele Rag. Scorrano



Saccone Avv. Antonio

Funzionario della DPL di Pescara - Responsabile Affari Legali e del Contenzioso


Dopo un lungo iter parlamentare, che è passato anche attraverso un rinvio alle Camere da parte del
Capo dello Stato per il riesame di alcuni provvedimenti in essa contenuti, è stata definitivamente
approvata la legge 4 novembre 2010, n. 183 ( il cd. Collegato lavoro).
La norma, che consta di 50 articoli, è stata pubblicata sul S.O. n. 243 alla Gazzetta Ufficiale n. 262
del 4.11.2010 ed entra in vigore in data 24.11.2010.
In tema di misure contro il lavoro sommerso, contenute nell’articolo 4 del disegno di legge n. 1441-
quater (poi divenuto n. 1167/B), l’approvazione della legge 183/2010 non ha introdotto alcuna
modifica rispetto al testo già licenziato dal Parlamento in data 3 marzo 2010, con la conseguenza
che le molteplici novità legislative in materia rispetto al regime previgente hanno potuto essere
ampiamente sviscerate ed analizzate prima della pubblicazione definitiva.
Ed infatti, ancor prima della sua entrata in vigore (si ribadisce, il 24.11.2010), con una
apprezzabilissima prova di efficienza, il Ministero del Lavoro ha già provveduto a dare indicazioni
operative alle proprie strutture periferiche, con l’obiettivo di uniformare i comportamenti del
personale ispettivo; tali indicazioni sono contenute nella circolare della Direzione Generale per le
Attività Ispettive n. 38 del 12 novembre 2010.
Non è secondario, al riguardo, evidenziare come - oltre che al personale ispettivo ministeriale - le
suddette indicazioni siano state indirizzate anche ad altri soggetti ispettivi che operano in materia
previdenziale e fiscale (INPS, INAIL, Guardia di Finanza), con l’evidente intento di realizzare la
più ampia omogeneizzazione possibile dell’operatività, atteso il notevole impatto innovativo che la
maxisanzione per lavoro nero avrà sul sistema, sia dal punto di vista procedurale che da quello
strettamente connesso al regime sanzionatorio.
Nel testo definitivo della legge 183/2010, poi, l’art. 4 della stessa - rubricato “misure contro il
lavoro sommerso”- conferma che l’impalcatura complessiva della norma va nella direzione di un
forte impegno mirato al contrasto del lavoro irregolare.
Riscrivendo ex novo il comma 3 dell’art. 3 della legge 23 aprile 2002, n. 73 sul quale era già
intervenuto con profonde innovazioni l’art. 36bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il collegato lavoro cambia in maniera
sostanziale la cd. maxisanzione per lavoro nero.


(cliccare quì per scaricare l'intero documento in pdf)

Gli elementi per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo

Pubblicato da Daniele Rag. Scorrano

Con sentenza n. 9812 del 14 aprile 2008, la Cassazione ha affermato che l'elemento decisivo per contraddistinguere il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.
Ulteriori indici di subordinazione, che potranno essere presi in considerazione dal giudice di merito, possono essere l'assenza del rischio d'impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro.



Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Sentenze di Cassazione Lavoro

CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO NELLA CONTRATTAZIONE PUBBLICA E PRIVATA



Il MIUR con la nota Prot. 8270 del 16 giugno 2009 ribadisce alcuni aspetti delle modalità di fruizione del congedo biennale retribuito, alla luce della sentenza n. 19 del 30 gennaio 2009 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 42, comma 5, del D.L.vo 151/2001 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - nella parte in cui non include il figlio convivente tra coloro che possono beneficiare del congedo (Vedi apposita trattazione su questo sito in data 3 febbraio 2009).
L'INPS, con la circolare numero 41 del 16/3/2009, ha fornito indicazioni ai fini dell'estensione del diritto al congedo, previsto all'art. 42, comma 5 D.L.vo 151/2001, al figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, allo scopo di uniformare la disciplina vigente alla interpretazione normativa della Corte costituzionale, in materia di congedo straordinario per l’assistenza della persona affetta da disabilità grave (Vedi apposita trattazione su questo sito in data 19 marzo 2009).
In base al pronunciamento della Corte, ha diritto al congedo straordinario retribuito dal lavoro anche il figlio convivente di un disabile grave, quando non ci siano altre persone che possano prendersene cura.
La Consulta ha così ancora allungato la lista delle persone che hanno diritto a usufruire del congedo straordinario retribuito. Il decreto 151/01, infatti, in origine limitava il beneficio ai genitori dei disabili. Con due successive sentenze la Corte aveva esteso tale diritto ai fratelli o alle sorelle conviventi con disabile grave (sentenza 233 del 2005) e al coniuge (sentenza 158 del 2007) e, ora, anche al figlio.
Infatti, è scritto nella sentenza in commento che l’interesse primario difeso dalla norma è assicurare “la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall’età e dalla condizione di figlio dell’assistito”.
Pensando di fare cosa utile per i nostri lettori, proponiamo un breve approfondimento dell’argomento, che ripercorre le novità intervenute nel tempo, a seguito dei diversi pronunciamenti della Corte Costituzionale.
La sentenza della Consulta
Per la terza volta la Consulta entra nel merito della legittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, quello che prevedeva la concessione dei congedi lavorativi retribuiti biennali, inizialmente, ai soli genitori che assistano figli con handicap grave o, dopo la loro scomparsa, ai fratelli o alle sorelle conviventi con la persona disabile.

Le precedenti Sentenze
La Corte Costituzionale, rispondendo a dubbi di legittimità sollevati da altrettanti Tribunali, ha dapprima stabilito che i congedi spettano ai fratelli o alle sorelle conviventi anche nel caso in cui i genitori siano essi stessi inabili e, quindi, non in grado di assistere il figlio con handicap (sentenza n. 233 del 8 giugno 2005).
Successivamente (Con la sentenza n. 158 del 18 aprile 2007) ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non prevede la concessione del congedo biennale al lavoratore che assista il coniuge con handicap grave. Quindi i congedi spettano anche il coniuge.

L’ultima sentenza
Ora, con la sentenza n. 19 del 30 gennaio 2009, la Corte si pronuncia sul dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale di Tivoli (Ordinanza 26 marzo 2008) rispetto all’esclusione dalla concessione dei congedi lavorativi biennali retribuiti ai figli che assistano il genitore con handicap grave (art. 3 comma 3, Legge 104/1992).
Nella Sentenza, la Corte rileva che «La disposizione censurata, omettendo di prevedere tra i beneficiari del congedo straordinario retribuito il figlio convivente, anche qualora questi sia l'unico soggetto in grado di provvedere all'assistenza della persona affetta da handicap grave, viola gli artt. 2, 3 e 32 Cost., ponendosi in contrasto con la ratio dell'istituto. Questa, infatti, come sopra evidenziato, consiste essenzialmente nel favorire l'assistenza al disabile grave in ambito familiare e nell'assicurare continuità nelle cure e nell'assistenza, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso, e ciò a prescindere dall'età e dalla condizione di figlio di quest'ultimo».
La Corte dichiara quindi l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 «nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.»
Pertanto, dopo la Sentenza citata anche i lavoratori che assistono il genitore con handicap grave, finora esclusi dal beneficio, hanno diritto a richiedere la concessione dei due anni di congedo retribuito.
Dalla Sentenza emergono chiare due condizioni per questa concessione. La prima: l’effettiva convivenza con il genitore da assistere. La seconda: l’assenza di altre persone «idonee» a prendersi cure del genitore disabile grave. Sulla base del dispositivo della sentenza n. 19/2009 della Corte Costituzionale, quindi, il comma 5, dell’art. 42 del D.L.vo n. 151/2001 deve essere interpretato nel senso che il congedo può essere riconosciuto al figlio convivente del portatore di handicap grave, qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersene cura.
Rimangono esclusi dal beneficio i lavoratori che, pur assistendo un familiare con handicap grave e convivano con questi, non siano genitori, coniugi, fratelli o sorelle, o figli. Ad esempio, nipoti, cugini, generi non possono richiedere la concessione dei due anni di permesso retribuito.
A tal fine l’INPS (circolare numero 41 del 16/3/2009) precisa che hanno titolo a fruire del congedo e dell’indennità connessa, i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:
a) coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa;

b) genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

- il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge;

- il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;

- il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;

c) fratelli o sorelle - alternativamente - conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti due condizioni:

1) il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
- il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
2) entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili;
d) figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, in caso si verifichino le seguenti quattro condizioni:
1) il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
- il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
- il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
2) entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili;
3) il genitore portatore di disabilità grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, oppure laddove abbia altri figli conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni:
- tali figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi;
- I figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo in esame per il suddetto genitore nel medesimo periodo;
4) il portatore di disabilità grave non abbia fratelli o non conviva con alcuno di essi, oppure, laddove abbia un fratello convivente, ricorra una delle seguenti situazioni:
- il fratello convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.
Trattandosi di una sentenza di illegittimità costituzionale, l’estensione al figlio convivente del diritto al congedo ed alla relativa indennità si applica con effetto retroattivo. Tenuto conto di ciò, l’Istituto chiarisce che potranno essere riesaminate anche le richieste già pervenute, ma solo relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto.
L’indennità si prescrive nel termine di un anno (art. 2963 cod.civ.) decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo.
L’INPDAP - informativa n. 30 del 21/7/2003 ricorda che il congedo spetta anche in caso di adozione e di affidamento e precisa che per gli affidatari la durata massima di congedo non può superare il periodo di scadenza dell’affidamento.

Procedura

Il lavoratore che si trovi nelle situazioni descritte dalla Sentenza 19/2009, ha già da ora diritto al congedo biennale (anche frazionabile) retribuito.
Può richiedere la concessione di questo congedo seguendo lo stesso iter già previsto per gli altri titolari del beneficio (genitori, coniuge, fratelli e sorelle).
Lo stesso dovrà essere accolto dall’amministrazione di appartenenza, anche alla luce delle precisazioni fornite dal MIUR con la nota del 16 giugno 2009.
Alla luce di quanto rappresentato nella nota citata gli uffici dovranno prestare particolare attenzione nell’emanazione dei provvedimenti di concessione dei congedi retribuiti, richiesti dal personale, in relazione al corretto utilizzo della fruizione degli stessi.
Infatti, mentre non possono sussistere dubbi sulla legittimazione dei genitori e dei coniugi, per quanto attiene ai figli è necessario accertarsi che non esistano altri fratelli del richiedente che coabitano con i genitori e, nell’ipotesi che esistano, che non abbiano richiesto al proprio datore di lavoro lo stesso beneficio e ne abbiano usufruito, regola questa che, come noto, vale anche per poter usufruire dei 3 giorni mensili o delle due ore quotidiane.

Congedo retribuito di due anni

La Legge 388/00 (articolo 80, comma 2, poi ripreso dall'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151) ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 53/2000 introducendo l'opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito.
L'articolo 3, comma 106 della Legge 350/2003 ha abrogato la condizione che imponeva, quale requisito per la concessione dei congedi retribuiti, che la persona disabile fosse in possesso del certificato di handicap grave da almeno 5 anni.
Permane invece l'altra condizione è cioè che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto. Anche in questo caso, come per l'accesso ai permessi lavorativi, la condizione principale è che il disabile sia stato accertato handicappato in situazione di gravità (articolo, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104).
Non sono ammesse, a parte per i grandi invalidi di guerra e i soggetti con sindrome di Down, certificazioni di altro genere quali ad esempio il certificato di invalidità totale con diritto all'indennità di accompagnamento o frequenza.
Chi non dispone del certificato di handicap deve richiederne l'accertamento presso la segreteria della Commissione della propria Azienda Usl di residenza e sottoporsi ad una nuova visita. Se questo accertamento riconoscerà l'handicap grave (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992) si potranno richiedere i congedi retribuiti di due anni qualora ricorrano anche le altre condizioni previste.

Soggetti aventi diritto

La norma originaria prevede che i beneficiari potenziali del periodo di due anni di congedo retribuito siano i genitori, anche adottivi o affidatari, della persona con handicap grave e i lavoratori conviventi con il fratello o sorella con handicap grave a condizione che entrambi i genitori siano "scomparsi".
Successivamente la Corte Costituzionale, ha riconosciuto tre eccezioni di legittimità costituzionale che hanno ampliato la platea degli aventi diritto.

Fratelli e sorelle

La Corte Costituzionale, con Sentenza della Corte Costituzionale dell’8 giugno 2005, n. 233, ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità di fruire del congedo straordinario, nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili. I diretti interessati, cioè i fratelli o le sorelle di persone con handicap grave (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992) conviventi, possono quindi richiedere il congedo retribuito di due anni anche se i genitori sono ancora in vita.
La condizione è tuttavia indicata dalla stessa Corte: i genitori devono essere totalmente inabili.
Non è sufficiente quindi che i genitori siano “solo” anziani o “solo” invalidi parziali.
L’INPS, da parte sua, ha recepito le disposizioni della Corte Costituzionale con propria Circolare numero 107 del 29-9-2005, precisando che l’inabilità dei genitori deve essere comprovata da specifica documentazione da cui sia rilevabile lo stato di invalidità totale (sia essa civile, di guerra, per lavoro, servizio di pensioni di invalidità INPS o analoghe).

Coniugi

La norma originaria esclude l'opportunità per il coniuge di fruire dei due anni di congedo retribuito. Anche su questo aspetto è intervenuta la Corte Costituzionale con Sentenza 18 aprile 2007, n. 158 censurando questa esclusione e dichiarandone l'illegittimità costituzionale.
Afferma la Corte: "La norma censurata (...) esclude attualmente dal novero dei beneficiari del congedo straordinario retribuito il coniuge, pur essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità dell'ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433 cod. civ.) all'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte; obblighi che l'ordinamento fa derivare dal matrimonio.
Ciò implica, come risultato, un trattamento deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della famiglia di origine." Con queste premesse, viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, nella parte in cui non prevede la concessione dei congedi retribuiti anche al coniuge della persona con handicap grave. Conseguentemente i congedi devono essere concessi anche al coniuge.

Figli

Con la sentenza n. 19 del 30 gennaio 2009, la Corte ha stabilito l'illegittimità costituzionale della norma anche nella parte in cui non prevede la concessione dei congedi ai figli che assistono i genitori conviventi in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
Pertanto attualmente hanno diritto ai congedi: i genitori, il coniuge, i fratelli e le sorelle conviventi (con le precisazioni sopra indicate) e i figli conviventi (con le precisazioni sopra indicate).
Rimangono esclusi dal beneficio i lavoratori che, pur assistendo un familiare con handicap grave e convivano con questi, non siano genitori, coniugi, fratelli o sorelle, o figli. Ad esempio, nipoti, cugini, generi non possono richiedere la concessione dei due anni di permesso retribuito.

La frazionabilità

L'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 prevede che i periodi di congedo, al massimo due anni come già detto, possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato. Il beneficio è frazionabile anche a giorni interi. Gli Istituti previdenziali non prevedono invece la frazionabilità ad ore. Anche in questo caso, diverse sono le indicazioni degli Istituti previdenziali, soprattutto rispetto al calcolo dei giorni fruiti.

Le indicazioni INPS

Nella propria Circolare numero 64 del 15/3/2001 l’INPS ha precisato che, ai fini della frazionabilità stessa, tra un periodo e l'altro di fruizione è necessaria - perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche - l'effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, e neppure nella fruizione di ferie tra una frazione di congedo e l'altra.
Le indicazioni INPDAP
La Circolare 12 maggio 2004, n. 31 precisa che il congedo può essere richiesto anche in modo frazionato e che, in tal caso, è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo.


LA RETRIBUZIONE, LE FERIE E LA TREDICESIMA

L'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che questi congedi debbano essere retribuiti con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita e coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di 36.151,98 Euro annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità e il contributo figurativo vengono rapportati a mesi e giorni in misura proporzionale, se il congedo è richiesto per periodi frazionati. Su tale aspetto i vari enti previdenziali di riferimento si sono espressi con proprie circolari.

Le indicazioni INPS

La questione è affrontata dalla Circolare numero 64 del 15-3-2001.
L'indennità per il congedo viene corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita e cioè quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo per tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi ecc.).

Nel caso di contratti di lavoro a tempo pieno, la retribuzione del mese preso a riferimento va moltiplicata per 12 e divisa per 365 giorni (366 se le assenze cadono in un anno bisestile), con un limite giornaliero che è rapportato al limite annuo previsto per legge (36.151,98 Euro rivalutati di anno in anno).

Se invece si fa riferimento ad un contratto di lavoro a part-time verticale, la retribuzione percepita nel mese stesso va divisa per il numero dei giorni retribuiti, compresi quelli festivi o comunque di riposo relativi al periodo di lavoro effettuato: la retribuzione giornaliera così determinata va raffrontata con il limite massimo giornaliero che è rapportato al limite annuo previsto per legge (36.151,98 Euro rivalutati di anno in anno, a partire dal 2002).

Il suddetto importo per l’anno 2009 ammonta ad euro 43.276,13.
Essendo questo tipo di congedo frazionabile anche a giorni, l'indennità viene corrisposta per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto.

Le indicazioni INPDAP

L'INPDAP affronta in problema nella propria Circolare del 10 gennaio 2002, n. 2.
Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità, corrispondente all'ultima retribuzione percepita, cioè riferita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, sempreché la stessa, rapportata all'anno, sia inferiore o pari al limite complessivo massimo di 36.151,98 Euro rivalutati di anno in anno cui viene commisurata la contribuzione figurativa.
Nel settore pubblico le retribuzioni in caso di astensione per maternità vengono erogate dall’amministrazione di appartenenza secondo le modalità stabilite dal CCNL.
La circolare INPDAP del 12 maggio 2004, n. 31 ricorda che il periodo di congedo l’indennità pari all’ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore è comprensiva dei ratei di 13° mensilità, altre eventuali gratifiche e premi o indennità non legati alla presenza entro il limite massimo di euro 43.276,13 per l’anno 2009.
I contributi figurativi previsti si riferiscono ai soli lavoratori del settore privato, poiché per i dipendenti pubblici gli enti e le amministrazioni di appartenenza sono tenuti al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte (la contribuzione figurativa infatti si applica solo se la retribuzione è ridotta o mancante).

Le ferie

La norma istitutiva non precisa nulla riguardo alla maturazione delle ferie nel corso della fruizione del congedo retribuito. L'INPDAP ha previsto con chiarezza, nella Circolare 12 maggio 2004, n. 31, che il congedo incide negativamente sulla maturazione delle ferie salvo indicazioni più di favore dei singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
L'INPS, da parte sua, non dà alcuna indicazione in proposito.

La tredicesima mensilità


L’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che l'indennità per il congedo venga corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione ricevuta e cioè quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, comprensiva quindi del rateo per tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi ecc.
Tale indicazione è ripresa sia dall'INPS (Circolare numero 64 del 15/3/2001, punto 4) che dall'INPDAP nella Circolare del 10 gennaio 2002, n. 2.
Nell'indennità mensile è quindi già compresa anche la tredicesima.
Il fatto che non vengano erogate tredici indennità mensili non deve quindi trarre in inganno.

Compatibilità con permessi di cui alla legge 104/92

Durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono usufruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge 104/92, chi usufruisce, cioè del congedo non può richiedere durante lo stesso periodo permessi ai sensi dell'art. 33 e che tale facoltà è preclusa nello stesso periodo anche all'altro genitore o all'altro fratello o sorella in caso di fruizione da parte di tali soggetti (art. 42 - comma 5 del D.L.vo 151/2001).
Con Circolare numero 53 del 29/4/2008 l’INPS chiarisce che tale divieto non sussiste nel caso in cui si richiedano i due benefici nello stesso mese, ma in giornate diverse.
Tali congedi spettano al genitore anche quando l’altro genitore non ne abbia diritto (disoccupata/o casalinga/o, lavoratrice autonoma/o) e non è necessaria convivenza con il figlio/a; è necessario però tenere presente quanto richiesto dagli enti previdenziali:
INPS
Già la circolare Circolare numero 64 del 15/3/2001 dell’INPS consentiva, in caso di figlio/a minorenne, la possibilità di fruire del beneficio in questione anche se uno dei genitori non lavora o in presenza di altri familiari non lavoratori in grado di prestare assistenza.
In caso di figli minorenni la circolare 112 del 2007 ribadisce che la fruizione del beneficio in questione spetta anche in assenza di convivenza.
La successiva Circolare numero 138 del 10/7/2001 ha esteso tale possibilità ai genitori di figli disabili MAGGIORENNI; se però non c’è convivenza con il genitore richiedente i congedi spettano solo a condizione che l’assistenza sia prestata in via esclusiva e continuativa.
A proposito delle caratteristiche dell’assistenza INPS precisa che non è più necessario dimostrare l’impossibilità di prestare assistenza da parte di altri familiari conviventi, stante l’esclusiva riconducibilità all’autonomia privata e familiare della scelta su chi, all’interno della famiglia del portatore di handicap, debba prestargli assistenza.
Per assistenza continuativa ed esclusiva al disabile, inoltre, non deve intendersi necessariamente la cura giornaliera, purché essa sia prestata con i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze del portatore di handicap, secondo quanto indicato con la Circolare numero 90 del 23/5/2007 (Circolare numero 112 del 3/8/2007)
INPDAP
La Circolare INPDAP del 10 gennaio 2002, n. 2 stabilisce che se il figlio è MINORENNE si può usufruire del congedo anche se l’altro genitore non lavora; se il figlio da assistere è MAGGIORENNE non è richiesta la convivenza, ma, in tal caso, occorre che l’assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva dal richiedente.
Nell’ipotesi che l’altro genitore non lavori e vi sia convivenza con il figlio maggiorenne disabile, la circolare richiedeva di dimostrare l’impossibilità, da parte del genitore che non lavora, di prestare assistenza.
L’INPDAP,con informativa N. 22 del 25/10/2002 però modifica la disciplina applicabile ai genitori di figli disabili MAGGIORENNI CONVIVENTI prevedendo che il genitore non sia obbligato a fornire alcuna documentazione comprovante l’impossibilità da parte dell’altro genitore che non lavora di poter prestare assistenza. Tale diritto è esercitabile anche in caso di presenza nella famiglia di altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza.
In questo modo è stato equiparato il trattamento degli assicurati INPDAP a quello degli assicurati INPS.

Gli elementi caratterizzanti del rapporto di lavoro parasubordinato


Edito da Bruno Dott. Olivieri

Rapporto di lavoro parasubordinato (art. 409, n. 3, c.p.c.)

Rientrano nella categoria dei parasubordinati quella serie di rapporti di COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (co.co.co.) nati per far fronte a nuove esigenze di flessibilità del mercato dl lavoro a seguito di una progressiva terziarizzazione. Assimilabili a tale tipologia contrattuale sono :

Rapporti di agenzia;
Rappresentanza Commerciale;
Rapporti di collaborazione.

Assimilabili a rapporto di tipo parasubordinato, sono quei rapporti definiti:

CO.CO.CO.

È un rapporto di lavoro in cui il collaboratore fornisce una prestazione a un datore di lavoro per un periodo di tempo prolungato e coordinato, senza però essere suo dipendente, quindi in maniera autonoma.
Questo contratto, sostituito dal contratto di lavoro a progetto, può essere utilizzato solo in via residuale.

1.PREVALENTE PERSONALITA' :costituisce elemento imprescindibile alla definizione di una collaborazione e non di una subordinazione ; tale requisito è spesso desumibile da elementi come preminenza del lavoro personale, dimensione contenuta della struttura organizzativa utilizzata, semplicità della forma giuridica con cui opera il collaboratore
2. CONTINUITA' : la prestazione dura nel tempo e non costituisce attività occasionale e sporadica; si richiede inoltre che nella durata del la collaborazione le parti interagiscano non solo al momento dell'accettazione del contratto e nel pagamento dei corrispetivi
3. COORDINAMENTO: dev'esserci una connessione funzionale con l'organizzazione aziendale del committente.

CO.PRO.

Con la Legge Biagi ( D. Lgs. 276/2003) la collaborazione coordinata e continuativa appena vista (co.co.co.) viene gradualmente sostituita dal Contratto a progetto (Co.pro.); tuttavia il co.co.co non è soggetto ad abrogazione ma circoscritto ad essere utilizzato solo in ambiti specifici, ad esempio per le collaborazioni nell'ambito della pubblica amministrazione, nell'inquadramento degli amministratori di società di capitali, pensionati, collaborazioni di durata inferiore a 30 giorni e reddito inferiore a 5.000 euro lordi annui con uno stesso committente, agenti e rappresentanti di commercio.

In stretta analogia alle caratteristiche del co.co.co. , il contratto a progetto prevede come requisiti essenziali:

1. CONTENUTO PREVALENTEMENTE PERSONALE DELLA PRESTAZIONE;
2. ASSENZA DI VINCOLI DI SUBORDINAZIONE;
3. DETERMINAZIONE DI UN PROGETTO SPECIFICO DA PARTE DEL COMMITTENTE.

Il contratto a progetto rimarca, attraverso i requisiti dell'assenza di subordinazione e definizione di un progetto specifico, la necessità di assoluta autonomia del prestatore d'opera rispetto al committente affinché si prefiguri una collaborazione e non subordinazione.

PRESTAZIONE OCCASIONALE

È l’attività lavorativa autonoma fornita in maniera occasionale senza che questo comporti l’istaurarsi di un rapporto di dipendenza tra il lavoratore e il soggetto che commissiona la prestazione. Lo svolgimento di questa attività non richiede l’iscrizione ad albi né l’apertura della partita IVA. La cifra corrisposta è assoggettata a rite- nuta d’acconto (del 20%).
Se il reddito annuo prodotto dall’attività occasionale supera i 5.000 Euro, anche i lavoratori occasionali devono iscriversi nella gestione separata istituita presso l’Inps per i collaboratori coordinati e continuativi.

PRESTAZIONE ACCESSORIA

Questo tipo di prestazioni si caratterizza per la particolare modalità di pagamento: il datore di lavoro compra dei buoni presso un soggetto concessionario individuato nell’Inps e nelle Agenzie per il lavoro – con cui paga il lavoratore che li dovrà successivamente convertire. Dalla somma percepita verrà trattenuta una quota a fini previdenziali e assicurativi.
Sono prestazioni occasionali di tipo accessorio:
• i lavori domestici;
• i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade,parchi e monumenti;
• l’insegnamento privato supplementare;
• la realizzazione di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
• le attività lavorative svolte nei periodi di vacanza da parte di giova- ni con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado
• le attività agricole di carattere stagionale; • la consegna porta a porta e la vendita ambulante di stampa quo-
tidiana e periodica;
• le prestazioni svolte nell'ambito dell'impresa familiare limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi.

Bruno Dott. Olivieri

Cosa si può fare se il contratto a progetto, nei fatti, maschera un rapporto di lavoro subordinato?


Ogni volta che le concrete modalità di svolgimento di un rapporto formalmente a progetto sono riconducibili al lavoro subordinato, il lavoratore ha diritto, nel corso o all’esito del rapporto di lavoro, di richiedere l’accertamento giudiziale dell’effettiva natura del rapporto stesso; a fronte di una simile richiesta il Giudice del Lavoro, non essendo vincolato dal contenuto letterale dell’accordo, può esaminare quali siano state, in concreto, le modalità di svolgimento del rapporto lavorativo e se, nel caso di specie, sussistano gli indici della subordinazione elaborati dalla giurisprudenza (inserimento organico nella struttura imprenditoriale, assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, obbligo di rispettare un orario di lavoro, obbligo di concordare permessi e ferie, ecc.).

Nel caso in cui il Giudice accerti che il rapporto, sebbene qualificato come autonomo, ha in realtà natura subordinata, lo dichiarerà tale. Il lavoratore potrà quindi rivendicare tutti i diritti conseguenti sia di natura retributiva sia di natura contributiva.


Dielle on line

Congedo biennale retribuito per gravi motivi familiari

Pubblicato da Bruno Dott. Olivieri e Daniele Rag. Scorrano

QUESITO

Sono un lavoratore dipendente a tempo determinato (ex lsu) che svolge mansioni di autista c/o il presidio ospedaliero con contratto enti pubblici.
Posso usufruire del congedo retribuito biennale per assistere mio padre?


RISPOSTA

Caro F. ,

abbiamo accuratamente analizzato il quesito postoci in quanto rappresenta tematica di grande importanza, rilevanza e utilità sociale.

La Legge 388/2000 dava inizialmente l'opportunità,solo per i genitori di persone con handicap grave e i lavoratori conviventi con il fratello o sorella con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito.
Successivamente la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, ha stabilito l'illegittimità costituzionale della norma anche nella parte in cui non prevedeva la concessione dei congedi ai figli che assistono i genitori conviventi in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
Hanno perciò ad oggi diritto ai congedi anche i figli che risultino conviventi e che assistano un genitore dichiarato totalmente inabile; sono inoltre requisiti necessari all'accesso al congedo retribuito la CONTINUITA' ed ESCLUSIVITA' dell'assistenza e la CONVIVENZA.
Indipendentemente dal fatto che sia assunto a tempo determinato, le verrà riconosciuto un indennizzo a carico azienda; la stessa azienda provvederà, nel caso la domanda venisse accettata, a erogarle un'indennità, corrispondente all'ultima retribuzione percepita, cioè riferita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, purché la stessa, rapportata all'anno, sia inferiore o pari al limite complessivo massimo di 41.000,00 Euro circa rivalutati di anno in anno cui viene commisurata la contribuzione figurativa (si veda Circolare Inpdap del 10 gennaio 2002, n. 2 ).
Per quanto concerne l'aspetto contributivo, per tutto il biennio di congedo, il lavoratore non subirà nessuna variazione a livello di versamenti previdenziali e continuerà a maturare un'anzianità pensionistica esattamente come se fosse regolarmente in servizio ( l'azienda provvederà a suo carico, nel limite di un reddito massimo di 41.000,00 euro annui, a versare i relativi contributi spettanti al lavoratore; nel caso il reddito superi la soglia dei 41.000,00 euro/anno, la differenza contributiva sarà invece a carico INPDAP)


L'Informalavoro.

Invio certificato medico di malattia professionale

Pubblicato da Daniele Rag. Scorrano

Certificato medico di malattia professionale all'Inail, sanzionato fino a 7.745 euro il mancato invio

su espressa richiesta dell'Istituto è obbligatorio provvedere

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Pesanti sanzioni per il datore di lavoro che, a seguito di richiesta dell'Inail, non invia il certificato medico di malattia. La sanzione, precisa l'Inail con la circolare n.36/10, va da 1.290 a 7.745 euro. La circolare riprende la semplificazione della denuncia di malattia professionale, operativa dall'8 settembre: la denuncia di malattia professionale in via telematica esonera dall'obbligo d'invio del certificato medico, salvo che l'Inail non ne faccia espressa richiesta qualora il certificato non sia stato direttamente inviato all'Istituto dal lavoratore o dal medico certificatore.

In caso di mancato invio, sono confermate le disposizioni sanzionatorie di cui al punto 6 della circolare Inail n. 22/1998: applicazione della sanzione d`importo da 1.290 a 7.745 euro, conciliabile nella misura ridotta di 2.580 euro

Gli elementi caratterizzanti del rapporto di lavoro subordinato e autonomo.


Edito da Bruno Dott. Olivieri

Rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.)
Caratteristica di questo tipo di rapporto, come si deduce anche dal suo nome, è la subordinazione della prestazione che ne costituisce elemento caratterizzante e fondamentale perché si così identifichi un rapporto di lavoro.
Altri elementi che concorrono a far presumere un rapporto di dipendenza ( ma non ne definiscono in assenza del requisito della subordinazione della prestazione) sono:

-Osservanza orario di lavoro:
-Continuità della prestazione;
-Retribuzione della prestazione proporzionale a qualità e quantità del lavoro prestato;
-Inserimento della prestazione nell'organizzazione aziendale.



Rapporto di lavoro autonomo (art 2222 c.c.)
Si definisce tale quel rapporto di lavoro che vede un obbligo di un soggetto che si obbliga a compiere una prestazione , dietro corrispettivo, e senza vincolo di subordinazione da parte del committente.
Il lavoratore autonomo promette un risultato sulla base di un rapporto con il committente basato sui seguenti aspetti:

-Corrispettivo della prestazione ( nel subordinato retribuzione);
-Libertà sui mezzi, metodi e forme di esecuzione del lavoro;
-Utilizzo di una propria struttura organizzativa.

E’ possibile ottenere il pagamento dei giorni di ferie non fruiti?

Pubblicato da Daniele Rag. Scorrano


Con il D. Lgs. 66/03 è stata data attuazione alla Direttiva 93/104/Ce del 29/11/93, introducendo nel nostro ordinamento una nuova disciplina generale, valevole per tutte le categorie di lavoratori subordinati, destinata a regolamentare il diritto alle ferie. Tale disposizione di legge ha sancito, tra l’altro il principio della insostituibilità del periodo minimo di ferie (fissato in quattro settimane) con il pagamento di un’indennità in denaro, e ciò ad eccezione dell’ultimo anno del rapporto di lavoro. In tal senso è stato quindi ribadito e rafforzato il principio della irrinunciabilità delle ferie, che è di fonte Costituzionale, prevedendo l’art. 36 c. 3 Cost. che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

Secondo la formulazione originaria della citata disposizione di legge (art. 10 D. Lg.s 66/03), le ferie dovevano essere integralmente fruite nel corso dell’anno di maturazione; tale previsione è stata però modificata dal D. Lgs. 213/04, a seguito della cui entrata in vigore (settembre 2004) è ora previsto che il menzionato periodo minimo di quattro settimane va goduto per almeno due settimane (consecutive, a richiesta del lavoratore) nell’anno di maturazione, e per la parte residua entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Reperibilità (fasce orarie durante la malattia o l'infortunio)

Pubblicato da Bruno Dott. Olivieri


Allo scopo di rendere possibile il controllo dello stato di malattia, il lavoratore ha l’obbligo di essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale durante tutta la durata della malattia, comprese le domeniche ed i giorni festivi nelle seguenti fasce orarie di reperibilità:

per il settore privato (v. art. 5 Legge 638/1983 e D.M. 15.7.1986) dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle 19;
Per il settore pubblico (v. art. 55 septies D.Lgs. 165/2001 e D.M. 18.12.2009 – pubblicato sulla G.U. del 20.1.2010) dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, anche per un solo giorno

L’obbligo di reperibilità è stato disciplinato con D.M. 8 gennaio 1985 che lo ha fissato nelle ore 10-12 del mattino e 17-19 del pomeriggio:
"Le visite di controllo domiciliari sono effettuate entro lo stesso giorno della richiesta ai sensi dell'art. 5, decimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.
Il medico di controllo sarà munito, a cura della unità sanitaria locale, di apposito documento di identificazione. Il medico che provvede al controllo dello stato di malattia del lavoratore conferma o meno l'esistenza di una malattia che produca incapacità al lavoro. Nel caso che ritenga esaurita la malattia, il medico di controllo invita il lavoratore a riprendere il lavoro per il primo giorno non festivo. Il medico di controllo, ove modifichi la prognosi, deve dare adeguata motivazione.
La visita medica domiciliare deve essere effettuata entro fasce orarie di reperibilità del lavoratore, fissate dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi.
Per i controlli effettuati il sanitario è tenuto a redigere in tre esemplari, su apposito modulo fornito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il relativo referto. Due esemplari vanno consegnati giornalmente alla unità sanitaria locale e il terzo al lavoratore.
L'esito delle visite di controllo è immediatamente portato a conoscenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a cura dell'unità sanitaria locale, anche nei casi in cui i controlli siano stati richiesti direttamente alla unità sanitaria locale dai datori di lavoro ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Nel caso che il lavoratore non venga reperito, presso il suo domicilio, il sanitario lascia l'invito per visita di controllo ambulatoriale per il giorno successivo non festivo."


La norma dell'art. 5, comma 14 della Legge n. 638/1983, è stata interpretata nel senso che la prevista sanzione della perdita del trattamento economico di malattia, opera a prescindere dalla effettiva sussistenza della malattia, per la mera inosservanza dell’obbligo di assenza alla visita di controllo.