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Il lavoro accessorio per i titolari di sostegno del reddito ed i part–time

L’art. 1 della legge n. 10/2011 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 225/2010 è intervenuta anche su due istituti introdotti in via sperimentale nel lavoro accessorio. Si tratta delle ipotesi contenute nell’ultimo periodo del comma 1 e nel comma 1-bis del D.L.vo n. 276/2003. Entrambe (richiamate dalla tabella allegata n. 1), con scadenza, al 31 dicembre 2010 sono state prorogate fino al 31 marzo p.v., con possibilità di un’ulteriore proroga fino al successivo 31 dicembre rimandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “concertato” con quello dell’Economia.
Le due ipotesi sono:
Le attività di natura occasionale rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratto a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale;
Le attività accessorie rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli Enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare , da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, compatibilmente con quanto stabilito dall’art. 19, comma 10, della legge n. 2/2009, con sottrazione da parte dell’INPS, dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, degli accrediti contributivi derivanti dalla prestazione di lavoro accessorio.


DPL Modena

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