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Lavoro a chiamata e indennità di disoccupazione, non sempre compatibili

Dipende dall’obbligo del lavoratore di risposta alla chiamata.

IMMAGINE

Messaggio 25 marzo 2011, n. 7401

Lavoro intermittente e disoccupazione

- nell’ipotesi di lavoratore che ha assunto l’obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, trova applicazione la l. 223/91. In caso di rioccupazione sia a tempo determinato che indeterminato, la prestazione rimane sospesa per tutto il periodo di vigenza contrattuale (art. 8, commi 6 e 7, l. 223/91);

- nell’ipotesi di lavoratore che non ha assunto l’obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, trovano applicazione, per analogia legis, le disposizioni vigenti in materia di disoccupazione. Ciò in quanto, in tale evenienza, "il vincolo contrattuale per il lavoratore sembra sorgere solo al momento della risposta (facoltativa) alla chiamata del datore di lavoro" (circ. 41 del 13 marzo 2006). Per tale motivo, sia in caso di riassunzione a tempo determinato che indeterminato, l’indennità di mobilità può essere riconosciuta limitatamente ai periodi di non lavoro tra una chiamata e l’altra, restando la prestazione sospesa durante i periodi di risposta alla chiamata da parte del lavoratore.

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