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La doppia festività del 25 aprile: trattamento economico

La doppia festività del 25 aprile: trattamento economico
Autore: Payroll


Quest’anno, nella giornata del 25 aprile sono coincise due festività: l’anniversario della liberazione della nostra Nazione e il lunedì dell’Angelo. Il nostro ordinamento considera festive queste giornate, relativamente alla retribuzione. Le disposizioni normative (art.5, Legge n. 260/1949) prevedono che, nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell’anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1° maggio) e nel giorno dell’unità nazionale (4 novembre), lo Stato, gli Enti pubblici ed i datori di lavoro devono corrispondere ai propri dipendenti, retribuiti in relazione alle ore di lavoro, la normale retribuzione giornaliera più eventuali accessori. Ai dipendenti che prestino la loro opera in tali festività, spetta la normale retribuzione giornaliera (compresi eventuali elementi accessori), la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione da lavoro festivo. Quando nello stesso giorno coincidono due festività, come in questo caso, il lavoratore che non ha prestato la propria opera in quel giorno, avrà diritto alla normale retribuzione per 1 festività, e ad 1/26 (o quanto previsto dal CCNL di riferimento) per la 2^ festività non goduta; il lavoratore che invece ha prestato la propria opera nel giorno di doppia festività, avrà diritto alla normale retribuzione per 1 festività, ad 1/26 (o quanto previsto dal CCNL di riferimento) per la 2^ festività, ed alla maggiorazione per lavoro festivo prevista dal CCNL di riferimento, per le ore prestate.

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