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Quesito Apprendistato

DOMANDA:

Può una ditta licenziare un apprendista prima della scadenza dell’apprendistato (mancano 2 anni)? Nel caso specifico, siccome l’apprendista ha più volte procurato danni all’azienda si può risolvere il contratto senza incorrere in vertenze o cose del genere? È vero che l’apprendista potrebbe richiedere il pagamento degli stipendi mancanti al raggiungimento della qualifica (2 anni)?

RISPOSTA: (Daniele Rag. Scorrano)

Durante il rapporto di lavoro, all’apprendista si applica lanormativa di tutela (reale o obbligatoria) prevista per i licenziamenti illegittimi

Sicché il datore di lavoro può recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo (artt. 48, co. 3, lett. d), 49, co. 4, lett. e), D.Lgs. n. 276/2003)

Inoltre, prima della scadenza del termine, il rapporto di apprendistato può cessare:

  • per dimissioni del lavoratore;
  • per morte dell’apprendista;
  • per mancato superamento del periodo di prova;
  • per superamento del periodo di comporto per malattia;
  • per impossibilità sopravvenuta della prestazione;
  • per risoluzione consensuale;
  • per riconoscimento anticipato della qualificazione finale.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare la conclusione del rapporto di apprendistato (per recesso durante il rapporto o per trasformazione del contratto alla scadenza), entro 5 giorni, al Centro per l’Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (art. 21, co. 1, L. 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall’art. 6, co. 3, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297).

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