AUMENTO ALIQUOTA IVA AL 21%
In data odierna è stato pubblicato sulla G.U. Italiana la legge che aumenta l'aliquota iva dal 20% al 21% con decorrenza DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE E PERTANTO DALLE ORE OO,OO DI SABATO 17 SETTEMBRE 2011 le fatture e i corrispettivi precedentemente con aliquota iva al 20% passano al 21%, per coloro che hanno installato registratori di cassa si invita a voler rettificare l'aliquota iva ordinaria.
Newsletter Lavoro n. 481 del 15 settembre 2011
NEWSLETTER LAVORO
n. 481 del 15 settembre 2011
newsletter settimanale per gli operatori del mercato del lavoro
Le Novità in materia di Lavoro
> Min.Lavoro: proroga del termine per la comunicazione del lavoro notturno, anno 2010 (D.L.vo 67/2011)
Il Ministero del Lavoro comunica che il termine ultimo per effettuare le comunicazioni in materia di esecuzione di lavoro notturno svolto in maniera continuativa o compreso in regolari turni periodici, per l'anno 2010, inizialmente previsto per il 30 settembre 2011, è stato prorogato...
> Min.Lavoro: lavori di segheria del marmo e accesso anticipato al pensionamento
Il Ministero del Lavoro Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti...
> Min.Lavoro: i poli logistici integrati
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Decreto interministeriale 10 giugno 2011 che, tra le altre cose, provvede alle risorse per "la sistemazione allocativa dei poli logistici integrati, quali sedi unitarie degli Enti previdenziali e degli Uffici del Ministero del lavoro"...
> Min.Lavoro: circolare sui tirocini formativi
Il Ministero del Lavoro fornisce importanti chiarimenti in merito all'articolo 11 del DL n. 138/2011, dedicato ai livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi...
> INPS: modalità di presentazione telematica delle Visite Mediche di Controllo da parte dei datori di lavoro
L'INPS comunica le modalità di presentazione telematica delle Visite Mediche di Controllo da parte dei datori di lavoro.
> INPS: trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'Inps
L'INPS comunica le ulteriori modalità di invio degli attestati, ai datori di lavoro privati tramite i propri intermediari, delle comunicazioni telematiche dei certificati di malattia all'Istituto previdenziale.
> INPS: cumulo dei periodi assicurativi
L'INPS informa che per i lavoratori, la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
> Min.Lavoro: fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Decreto del 6 giugno 2011 riguardante la riserva alla concessione di cogaranzie e controgaranzie a favore dei consorzi dei confidi, nell'ambito delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
> Corte Europea di Giustizia: mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese
Con sentenza n. C-108/2010 del 6 settembre 2011, la Corte di giustizia europea ha affermato che il trasferimento di un lavoratore, da una pubblica amministrazione ad un'altra, non può comportare un peggioramento nella sua retribuzione.
Le Sentenze della Corte di Cassazione in materia di lavoro
> Responsabilità del datore di lavoro nella verifica del permesso di soggiorno
Gli Approfondimenti
> Libro Unico, violazioni con sconti (Lippolis)
Newsletter inviata a 39.005 abbonati
Clicca qui per inviare la newsletter ad un amico
Sito internet: www.dplmodena.it
non utilizzate questa e-mail per inoltrare quesiti
Per cancellarsi dalla newsletter: Cancellami
15 set 2011
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Riposi settimanali - coincidenza con la domenica
Fonte DPL Modena
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 26 del 27 giugno 2011, ha risposto ad un quesito della Confindustria, in merito alla disciplina dei riposi settimanali di cui all’art. 9 del D.L.vo n. 66/2003.
In particolare, l'istante chiede se, ai sensi della disposizione normativa citata, sia possibile fruire del riposo settimanale "in un giorno diverso dalla domenica", ogni qualvolta specifiche esigenze dell’azienda di carattere tecnico - organizzativo e produttivo richiedano la predisposizione di uno o più turni di lavoro da espletarsi anche in tale giornata.
La risposta in sintesi:
"...In linea con le argomentazioni sopra sostenute e in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto, che nell’ipotesi in cui l’azienda adotti un modello di lavoro a turni, finalizzato ad assicurare la continuità della produzione, sia possibile per il personale coinvolto nel sistema di turnazione (compreso il personale addetto allo svolgimento di lavori preparatori, complementari o la cui presenza è obbligatoria per legge) fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica a prescindere dal tipo di lavorazione effettuata. Resta evidentemente fermo l’obbligo di rispettare il comma 1 del citato art. 9, secondo il quale il riposo settimanale va comunque goduto ogni sette giorni, va cumulato con le ore di riposo giornaliero e può essere calcolato "come media in un periodo non superiore a 14 giorni"."
LIBRO UNICO DEL LAVORO
Pubblicato da Bruno Dott. Olivieri
Fonte DPL Modena
Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.
Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.
Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.
Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio.
Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000.
Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
13 set 2011
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 set 2011
| ||||||||||||||||||||||||||||