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Indennità di disoccupazione e lavoro a chiamata



Un soggetto percettore di indennità ordinaria di disoccupazione erogata dall'Inps continua a preservare il diritto alla percezione del sussidio qualora assunto on contratto di lavoro intermittente/a chiamata a tempo determinato?


Il diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione continua a maturare solo in caso di assunzione con contratto a chiamata che non preveda la corresponsione della cosiddetta indennità di disponibilità, ovvero l'indennizzo del lavoratore a mantenersi a disposizione del datore di lavoro in modo esclusivo e prioritario al momento della richiesta della prestazione lavorativa.
Un soggetto quindi titolare di un'indennità di disoccupazione ordinaria che venga assunto con contratto a chiamata a tempo determinato, senza obbligo di disponibilità al momento della chiamata, matura il seguente status:

  1. Continua a maturare l'anzianità di iscrizione alle liste di mobilità presso il Centro per l'Impiego, in virtù della saltuarietà e dell'apposizione del termine alla richiesta di prestazione lavorativa;
  2. L'indennità di disoccupazione ordinaria continua ad essere erogata purché le giornate di prestazione lavorativa non siano maggiori di 5 a settimana;
  3. L'indennità di disoccupazione verrà economicamente riproporzionata sulla base delle giornate/ore lavorative, decurtando quindi dall'indennità, secondo i parametri di calcolo previsti, le somme percepite a titolo di retribuzione;
  4. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare, entro massimo la fine del mese di competenza, alla sede Inps territorialmente competente le giornate in cui ha prestato servizio, ovvero è stato chiamato a lavoro. Tale comunicazione dev'essere redatta come autocertificazione in cui va anche esplicitato il numero identificativo di pratica relativo all'accettazione della domanda di disoccupazione, accompagnata da una copia del documento d'identità.
Bruno Dott. Olivieri

251 commenti:

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Susanna ha detto...

Buongiorno Dott.re, innanzitutto grazie per essere così diaponibile a chiarimenti in questo ambito un po'oscuro. Io percepisco la disoccupazione da un paio di mesi e mi si è presentata l'opportunità di lavorare con contratto fornito da la sinergye, 4 ore x 4 giorni settimanali, 8€ l'ora. Vedendo che non mi hanno amcora detto ch3 forma contrattuale mi faranno, lei sa dirmi cosa posso o non posso accettare perantenere l'assegno di disoccupazione?
La ringrazio per l'attenzione

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Susanna.
L'INPS, nella Circolare 94/2015, ha esposto i casi e situazioni di compatibilità dell'indennizzo NASPI con un reddito di lavoro subordinato o autonomo.
In riferimento a rapporti di tipo subordinato, considerando la retribuzione presunta per il periodo lavorativo in esame, saremmo sotto il limite escluso da imposizione fiscale (8.000 euro annui). Pertanto continuerebbe a percepire l'indennità ridotta di un importo pari all'80% della retribuzione che dichiarerà all'INPS di percepire da suddetto rapporto.
Ricordiamo che effettuare questa comunicazione (NASPICOM) entro 30gg dall'avvio del rapporto di lavoro è presupposto per evitare che l'indennizzo venga sospeso.

Anonimo ha detto...

Buongiorno
Sto percependo l'indennità di disoccupazione da dicembre 2015 per otto mesi.
Ora sto cercando lavoro stagionale e so che poi mi verrebbe sospesa l'indennità. Quante ore dovrei lavorare come minimo per ottenere, finito il lavoro, nuovamente l'indennità? Probabilmente sarà un lavoro intermittente a chiamata a tempodeterminato.
Grazie

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Anonimo del 27/04/2016.
Effettuando correttamente la Comunicazione del reddito e di inizio attività lavorativa con la NASPI COM all'INPS, se il reddito è entro gli 8.000 euro annui vi sarà una riduzione dell'indennità e non la sospensione.

Unknown ha detto...

Buongiorno volevo sapere se prestare il proprio rec per qualche mese interferisce con la disoccupazione. Grazie

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Elisa, sulla base delle informazioni fornite, qualora la figura del preposto in oggetto non venga remunerata (seppur questo costituisca una forzatura nel caso non partecipi all'attività d'impresa) non si rinviene alcun reddito che possa essere dichiarato all'INPS per la rideterminazione dell'indennità NASPI.

Per maggiori approfondimenti sarebbe, però, opportuno contattare la sede INPS di riferimento.

Anonimo ha detto...

Buongiorno chiedo scusa x la mia ignoranza volevo sapere se una persona ha diritto alla disoccupazione tenendo presente che lavora 36 ore mensili la ringrazio anticipatamente.

Olivieri Dott. Bruno www.studiocommercialeolivieri.info ha detto...

Buonasera Anonimo del 30/05/2016.
Il diritto alla NASPI va valutato in relazione al requisito contributivo che prevede almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
Qualora il rapporto indicato per 36 ore mensili fosse subordinato, la relativa contribuzione sarebbe utile a verificare il requisito di cui sopra.

Unknown ha detto...

salve, io sto percependo dal mese scorso la disoccupazione, ora sono stata chiamata per un lavoro con la durata di 4gg. l'impiegato dell'agenzia mi ha detto che non c'è l'obbligo di sospendere o comunque avvisare la naspi perché il contratto è inferiore alle 5 gg. è vero? a me era stato detto che in qualsiasi caso c'è da mandare una mail alla naspi con data inizio e fine contratto e una volta finito il rapporto devo tornare al centro per l'impiego per aggiornare il mio stato lavorativo. grazie per l'info.

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Eleonora, in riferimento a quanto previsto dalla Circolare 94/2015, deve inoltrare la NASPICOM con cui comunica all'INPS l'avvio del nuovo rapporto e il reddito presunto che verrà prodotto dallo stesso ai fini della rideterminazione dell'indennizzo.

Manumaker ha detto...

Buonasera, tutto molto ben spiegato, ma non ho trovato la mia risposta...
Io sono un apprendista assunto con un contratto di 5 anni (nel 2011), ora a ottobre mi scade, ma il mio datore non vuole assumermi a tempo indeterminato, se non accetterei un part-time o qualsiasi altro contratto mi aspetta la disoccupazione o Naspi??

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera utente del 11/07/2016.
Sulla base delle indicazioni INPS di cui alla Circolare 94/2015, la concessione dell'indennità NASPi è subordinata alla verifica di

a) essere in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;

b) far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;

c) far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

A riguardo, in merito alla verifica del requisito contributivo, è consigliabile rivolgersi a un patronato che potrà verificare che non vi siano stati eventi che non rientrino nel computo in questione.

Tiziana ha detto...

Buonasera, vorrei chiedere informazioni circa una proposta fattami dall'azienda che mi ha appena comunicato, verbalmente, il licenziamento.
Dopo 10 anni ci è stato proposto da full time il passaggio a part time per far fronte alla crisi nella speranza di riprendere la normale attività nel tempo. Ho accettato ma non ho voluto che fossero inserite le clausole nell'accordo di trasformazione del contratto da full time (mai visto o firmato) a part time che così ho firmato. Purtroppo dopo un anno la situazione è solo peggiorata e mi hanno proposto un ulteriore riduzione ad un paio di mezze giornate, non avendo accettato mi hanno licenziato, solo verbalmente, e mi hanno detto che dal 1 ottobre devo fare la pratica per la disoccupazione dopo essermi riscritta al collocamento. Innanzitutto volevo capire s'è questa la corretta procedura, solo comunicazione verbale, e come faccio a sapere da quando realmente parte il licenziamento. Poi mi hanno proposto comunque di lavorare, o due mezze gg a settimana o una intera a settimana, con prestazione occasionale con i voucher, ma si può fare con l'azienda che ti ha licenziato dall'indeterminato? E cosa implica ai fini dell'indennità di disoccupazione? Mi detraggono le giornate che lavoro? Grazie anticipatamente per l'aiuto devo dare una risposta e mi servono informazioni che non siano di parte, ma reali su a cosa realmente vado incontro. Grazie Tiziana

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Tiziana.
In merito al licenziamento la comunicazione da parte del datore di lavoro dev'essere fatta per iscritto a pena di nullità della stessa, ovvero il licenziamento orale rientra tra le situazioni che ne determinano la nullità e la reintegra del lavoratore indipendentemente dal regime di tutela applicato in azienda (reale o obbligatorio).
Premesso ciò, qualora il recesso fosse stato formalizzato secondo le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604 e succ modifiche, in caso di avvio di un rapporto di lavoro intermittente durante il periodo di indennizzo, l'INPS, sulla base delle disposizioni di cui alla Circolare 94/2015 che regolamenta la NASPI, provvederà a riproporzionare l'indennità di un importo pari all'80% del reddito che dovrà dichiarare di percepire da suddetto rapporto qualora quest'ultimo non superi gli 8.000 euro, altrimenti l'indennità si sospende per il periodo del rapporto di lavoro.
A riguardo consigliamo di farsi assistere da un esperto per maggiori approfondimenti.

Anonimo ha detto...

Buonasera e innanzitutto grazie per le gentili delucidazioni! Volevo esporle il mio caso: percepisco Naspi da settembre 2015 fino ad Aprile 2017, in caso di maternità mi viene riconosciuto anche il periodo per quella a rischio oltre a quella obbligatoria, sospendendo la Naspi e se si lei sa quale iter devo seguire? La ringrazio anticipatamente per la gentile collaborazione. Titty

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Anonimo del 10/08/2016.
Qualora l'INPS riconosca i requisiti per l'erogazione del congedo di maternità obbligatoria, anche il periodo di astensione anticipata autorizzata con apposito decreto autorizzativo della ASL e DTL viene assimilato a periodo di astensione obbligatoria.

Anonimo ha detto...

Buonasera,mio marito a maggio ha bloccato la disoccupazione perché gli hanno offerto altro lavoro.ora,il suo nuovo datore di lavoro gli ha fatto prima il contratto per due mesi,rinnovato poi per altri due,dopodiché gli ha fatto contratto a tempo indeterminato.con questo contratto perde i 4mesi della vecchia disoccupazione?attendo risposta,grazie

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Anonimo del 31/08/2016.
In merito a quanto riportato nella Sua richiesta, in base a quanto disposto dall'INPS nella Circolare 94/2015, in caso di contratto a tempo indeterminato si produce la decadenza dall'indennizzo (quindi perde anche l'indennità residua) nel caso in cui il reddito derivante da tale rapporto di lavoro superi gli 8000 euro annui (probabilmente da cumularsi a quelli del rapporto a termine se il tempo indeterminato risulta una trasformazione di questi)o nel caso di mancata comunicazione del reddito (NASPICOM) obbligatoria in ogni caso.

Anonimo ha detto...

Buongiorno Dott. Olivieri, in merito a questo illuminante articolo vorrei chiederle: va bene per l'indennità di disoccupazione, ma per quanto riguarda l'iscrizione al centro per l'impiego in qualità di disoccupato? Viene persa nel caso in cui si stipuli un contratto intermittente (a chiamata quindi, a tempo determinato o indeterminato che sia...)? Glielo chiedo perchè vorrei partecipare ad un bando per l'acquisizione di borse lavoro per disoccupati organizzato dalla regione Marche, ma lo stesso è riservato, giustamente, per l'appunto, ai disoccupati. Recatomi al centro per l'impiego mi hanno risposto però che io non sono più disoccupato perchè ho dei contratti di lavoro in essere (peccato che questi ultimi siano di lavoro intermittente, ed io non venga pagato nei giorni in cui non lavoro). Stessa storia per mia moglie, le hanno oltretutto risposto che quello di cui lei parla in questo articolo per loro non è vero, perchè vedono un contratto, e per loro tanto basta per cancellarci dai disoccupati. C'è qualchè legge, decreto, o qualsiasi cosa a cui potersi appellare per far valere i propri diritti in questo caso?

Grazie mille, cordiali saluti.

Garcia ha detto...

Buongiorno Dott. oliveri, sono stato assunto il 1 gennaio 2015 con un contratto a chiamata senza indennità, in quanto l'azienda in questione mi aveva assunto con contratto a termine a maggio 2014. Mi hanno licenziato, consultando il sito dell'inps risulta che ho dal gennaio 2015:

Settimane al diritto 53
Al calcolo 20
E ho più di 30 gg di lavoro negli ultimi 12 mesi

In questa situazione ho diritto alla Naspi essendo stato un contratto subordinato? Ma soprattutto come calcolano l'indennità, essendo le buste paghe altalenanti da mese a mese? Tengono conto del reddito globale o degli ultimi mesi? Quello che non capisco è come mai mi dicono che non si può tener conto del 2014, visto che trattasi della stessa azienda e mi è stato semplicemente rinnovato il contratto, perchè di fatto perdo 32 settimane al diritto e 10 al calcolo che andrebbero aggiunte a quelle aopra riportate.

Grazie in anticipo.

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Dario.
Il Jobs Act (ultima riforma del lavoro) è intervenuta anche in materia di collocamento con le modifiche apportate dal D.Lgs 150/2015 alla previgente disciplina in materia di iscrizione alle liste di disoccupazione.
Nello specifico Il decreto legislativo 150/2015 ha abrogato l’istituto della "conservazione" che, precedentemente, permetteva di acquisire o mantenere lo stato di disoccupazione a chi svolgeva un’attività lavorativa che comportasse, nel corso dell’anno solare, un reddito lordo non superiore a € 8.000,00, nel caso di lavoro dipendente - anche a chiamata o intermittente - o a progetto, e non superiore a € 4.800,00 lordi per lavoro autonomo od occasionale.

A partire dal 24 settembre 2015, per effetto della nuova normativa, coloro che si trovano in una delle condizioni sopra descritte sono considerati occupati e non potranno rilasciare quindi la dichiarazione di immediata disponibilità.

In relazione a quanto sopra, attualmente le Sue condizione probabilmente non permettono di rilasciare la DID (dichiarazione immediata disponibilità al lavoro) in quanto appunto risulterebbe già occupato.

Differenti sono invece le modalità di concessione della NASPI che invece tengono anche conto del reddito prodotto.

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Garcia.
In merito alla Sua richiesta, entrando in gioco molti aspetti che potrebbero determinare o meno il diritto all'indennità, consigliamo di rivolgersi a un Patronato di Sua fiducia che, analizzati i requisiti contributivi e la natura della contribuzione risultante, potrà chiarire qualsiasi dubbio a riguardo.

Purtroppo non siamo nelle condizioni di poter definire una risposta adeguata alla richiesta.

Anonimo ha detto...

Buonasera...volevo gentilmente chiederle un'informazione io il 7 novembre ho fatto richiesta della naspi ora il mio datore di lavoro mi ha chiesto di fare un contratto a chiamata della durata di un mese dal 1 dicembre al 31 dicembre ed essendo stagionale io percepiró all'incirca tre mesi di naspi posso capire i pro ed i contro di questo contratto riguardo la disoccupazione se me la bloccheranno o mi toglieranno i giorni dichiarati nel contratto? ?grazie in anticipo

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Anonimo del 05/12/2016.
Sulla base delle informazioni operative fornite dall'INPS nella Circolare 94/2015, se il reddito che dichiarerà con la NASPI COM e che quindi presume di percepire dal rapporto di lavoro subordinato in questione, ovvero a termine non superiore a 6 mesi, è entro gli 8,000 euro l'indennità verrà riproporzionata sulla base del reddito dichiarato (ridotta di una ammontare pari all'80% del reddito previsto), altrimenti, se superiore a 8.000, verrà sospesa per tutta la durata del rapporto per poi riprendere alla cessazione di questo.

Anonimo ha detto...

Dott. Olivieri buonasera

vorrei chiederle questo :
ho appena ricevuto un verbale di accertamento e contestazione USL per aver usufruito nel 2012 di prestazioni con esenzione E02 senza averne diritto perche' risultavo Occupato.
le spiego la mia situazione perche' e' la stessa anche negli anni a venire ( 2013_14_15) la dichiarazione dei redditi 2011/12/13 etc e' di circa 300/500 euro annuali , ho avuto in questi anni un contratto intermittente a tempo determinato di 7/8 mesi ogni anno con buste paga di 50/80 euro mensili , sempre inscritto nelle liste di disoccupazione , pero' non ho mai percepito nessun sostegno per le poche settimane annuali svolte come e' possiblie che secondo usl io risulti occupato ? lavorando un giorno al mese io ho sempre usato esenzione E02 in buona fede avendo un reddito annuale ridicolo !! , ora mi chiedono indietro un sacco di soldi !!! sono parecchio disperato perche' anche negli altri anni ho usufruito di prestazioni con lo stesso contratto a chiamata e se ci saranno altri controlli probabilmente arriveranno altri verbali, quindi per esempio a chi viene fatto un contratto annuale a chiamata e non viene chiamato a lavorare mai o poco anche se non supera gli 80000 euro annuali non puo'' usufruire dell'esenzione ? come e' possibile non essere considerati a tutti gli effetti disoccupati per usl con questa tipologia di contratto a chiamata ?

grazie per rispondere

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Anonimo del 08/01/2017.
La normativa riguardante il mantenimento dello stato di disoccupazione si è evoluta e modificata nell'intervallo temporale 2012_2016 per effetto delle Riforme succedutesi.
In relazione al Suo specifico caso sarebbe opportuno per prima cosa verificare presso il Centro per l'Impiego cosa risultasse per gli anni oggetto della contestazione.
Qualora risultasse lo stato di disoccupazione potrebbe richiedere l'annullamento; se invece risultasse che Lei per quegli anni non era iscritto alle liste di disoccupazione prima di tutto dovrebbe quali sono state le eventuali cause di decadenza. Solitamente le informazioni dei CPI derivano dalle comunicazioni obbligatorie rese dai datori di lavoro in fase di avvio/trasformazione/cessazione del rapporto di lavoro, quindi sarebbe anche da verificare cosa è stato comunicato a riguardo.

Anonimo ha detto...

grazie per rispondere

al centro per impiego negli anni contestati risultavo iscritto nelle liste di disoccupazione, per un periodo mi avevano tolto ( credo il periodo contestato) perche' in automatico con un contratto intermittente determinato mi avevano tolto fino a quando per il colloquio annuale presso il centro dell'impiego hanno verificato che effettivamente il mio reddito era molto basso quindii mi hanno reinserito.
come mi consiglia di agire ? posso richiedere di essere ascoltato alla USL e portare documenti io ho ancora il vecchio contratto intermittente e le buste paga vecchie devo farmi fare uno storico di disoccupazione dal centro dell'impiego ? grazie per rispondere

Zaza ha detto...

Salve io sono un dipendente extra o di surroga lavoro in hotel e posso lavorare massimo 13 giorni al mese.sono assunto quando entro e licenziato quando esco.posso chiedere la naspi? Avendo maturato 80 sett di contribuzione?

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera anonimo del 25/01/2017.
Per verificare i requisiti contributivi per l'accesso al trattamento NASPI dovrebbe rivolgersi a un patronato di fiducia che potrebbe fornirLe una risposta in base ai Suoi dati personali.

Enza munno ha detto...

buongiorno dott,
percepisco da novembre 2016 una naspi per un lavoro di 11 mesi svolto a roma. a giorni dovrei ricevere un contratto a chiamata occasionale (freelance) di minimo 4 ore e massimo 6 ore giornaliere. Con un minimo di 400 euro mensili (il contratto è in inglese) potrebbe dirmi quale sarebbe il limite da guadagnare per non perdere la naspi? so che l 80% dei 400 euro che guadagnero' verranno incrementati dalla naspi....
se guadagnassi sotto il limite (qual' é il limite?) potrei perderla la naspi? e se guadagnassi poco piu del limite?
grazie mille
Enza

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Enza, riportiamo anche quì la risposta fornita a mezzo mail.

In relazione al rapporto che dovrebbe avere probabilmente fa riferimento a una prestazione occasionale di tipo autonoma.
In tal caso la compatibilità con l'indennità NASPI è verificata nei termini di quanto riportato dall'INPS riguardo la produzione di redditi di lavoro autonomo, ovvero:

2.10.b Lavoro autonomo

In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione ( euro 4800 lordi), il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di NASpI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.

In tal caso l'indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento dei del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa in argomento.

Anonimo ha detto...

Buongiorno, chiedevo.....sono stata licenziata da un lavoro part-time come domestica e ho un contratto a chiamata per il fine settimana in corso...ho diritto alla disoccupazione, ho appena fatto la richiesta ma mi dicono che potrebbe essere rifiutata.Sarei grata se qualcuno gentilmente mi direbbe qualcosa in merito. Grazie

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Anonimo del 06/02/2017.
L'indennizzo NASPI per i lavoratori domestici prevede che siano rispettati requisiti di carattere oggettivo (stato disoccupazione involontario) e soggettivo ( requisiti contributivi).
Fatto salvo il fatto che dovrebbe verificare quest'ultimi con un patronato, avendo in essere un rapporto di lavoro, qualora questo non soddisfacesse i requisiti per mantenere l'iscrizione alle liste di disoccupazione, certamente l'indennizzo potrebbe essere negato.

Unknown ha detto...

Buonasera io percepisco la.disoccupazione da aprile ho lavorato con l' agenzia 5 mesi facendo una media di 130 ore al mese un mese con 80 ore equalche mese nn ho lavorato percependo sempre la naspi sono un regola o in caso contrario come posso mettermi in regola grazie per la sua disponibilità

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Anonimo del 6/03/2017.
Avrebbe dovuto presentare, entro 30 gg dalla data di inizio rapporto, la NASPICOM per dichiarare i redditi ai fini della rideterminazione dell'indennizzo spettante in relazione ai redditi percepiti.

Anonimo ha detto...

Buongiorno Dottore,
sono a chiederele un parere sulla mia situazione.
Il 30 aprile 2017 si conclude il supporto di mobilità che ho porcepito da maggio 2016. Mi è stato proposto un lavoro con contratto a chiamata. Il periodo da coprire sarebbe da aprile a settembre, per 3/4 giorni a settimana. Si tratterebbe di svolgere una mansione di servizio nei mercati di paese, di un attività di rosticceria che vende carne e pesce. La ditta in questione ha come titolare una mia cugina e suo marito. Per prima cosa vorrei sapere se la mobilità mi verrà sospesa per i giorni che dovrei lavorare nel mese di aprile. Oppure verrebbe applicata la ritenuta dell'80% sull'importo percepito? Poi vorrei sapere se in realtà è fattibile il contratto a chiamata avendo io 44 anni.
Spero di aver espresso il mio quesito in maniera chiara. Contrariamente le chiedo di scusarmi.
La ringrazio fin da ora per la gentile disponibilità.
Cordiali Saluti
Désirée B.

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Anonimo del 01/04/2017.
L'INPS ha fornito chiarimenti in merito alla compatibilità tra lavoro a chiamata e indennità di mobilità con il Messaggio 7401/20011 che a riguardo specifica quanto di seguito:

se il rapporto di lavoro a chiamata prevede indennità di disponibilità, la mobilità rimane sospesa per tutto il periodo contrattuale;

se il rapporto di lavoro a chiamata prevede indennità di disponibilità l'indennità di mobilità sarà sospesa durante i periodi di risposta alla chiamata da parte del lavoratore.

Inoltre il ricorso al contratto a chiamata va verificato nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente norma, ovvero:

. In riferimento a quanto prevede il CCNL applicato dall'azienda

. Nel caso di soggetti di età inferiore a 24 anni, oppure, di età superiore a 55 anni.

Pertanto, non rispettando il requisito dell'età, l'accessibilità al rapporto a chiamata potrebbe essere legittimato solo se previsto dal CCNL applicato.

A riguardo dovrebbe quindi essere il Consulente del Lavoro dell'azienda a verificarne la fattibilità o meno.

Anonimo ha detto...

Buona sera..ho una domanda..io devo iniziare una settimana di prova che va da giovedi 13 a mercoledi 19 di questo mese..e percepisco attualmente l indennità di disoccupazione Naspi..mi stavo chiedendo come funzionasse..Devo avverti InPs? Per quel periodo mi verrà sospesa la disoccupazione e quindi ad esempio aprile mi verrà pagato dall inps meno quella settimana? O si ferma proprio? E se poi vengo riassunto per i restanti 5 mesi e mezzo? Se supero comunque gli 8000 euro mi si sospende da fine settembre(momento in cui terminerebbe il contratto)o mi decade? E una volta decaduta la posso riattivare per lo stesso anno o devo aspettare quello dopo?

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Anonimo del 111/04/2017.
Come chiarito dalla Circolare INPS 94/2015, nel caso in cui il soggetto percettore di NASPI instauri un rapporto di lavoro subordinato deve darne comunicazione all'INPS entro un mese dall'inizio della prestazione anche in riferimento al reddito che si presume di ricavarne dal suddetto rapporto.
In caso il rapporto produca un reddito di massimo 8.000 euro/anno e il rapporto non superi 6 mesi, l'indennità non viene sospesa ma ridotta di un importo pari all'80% del reddito dichiarato.

Anonimo ha detto...

Buongiorno con naspi e assunzione a chiamata quanti giorni posso lavorare al massimo in un mese?

L'Informalavoro ha detto...

Buon pomeriggio anonimo del 26/05/2017
Come specificato dall'INPS nella Circolare 142/2015, la compatibilità tra NASPI e lavoro a chiamata va verificata a seconda che sia prevista o meno l'indennità di disponibilità.

Presumendo che il rapporto in questione non preveda indennità di disponibilità l'INPS dispone quanto di seguito riportato:

Nel caso in cui il lavoratore beneficiario di indennità NASpI si rioccupi con contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata l’indennità di disoccupazione NASpI resta sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa e può essere riconosciuta limitatamente ai periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l’altra.
Tuttavia, anche per tale tipologia di lavoro intermittente, in applicazione di quanto disposto dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n.22 del 2015, è ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro per il mantenimento dello stato di disoccupazione.

Pertanto, laddove il percettore di NASpI intenda cumulare il reddito derivante dal rapporto di lavoro intermittente con la prestazione di disoccupazione, è tenuto a comunicare all’Istituto, entro il termine di un mese dalla ripresa dell’attività lavorativa, il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa. In tal caso la prestazione verrà ridotta e sarà effettuato il conguaglio a fine anno tra i redditi conseguiti in seguito all’attività lavorativa e l’indennità NASpI, secondo quanto previsto per la generalità dei lavoratori.

Anonimo ha detto...

buongiorno,chiedo scusa il disturbo,ma vorrei sapere se il mio patronato sbaglia.io sono in disoccupazione ,ma ho un contratto a chiamata,nel mese di ottobre non ho ricevuto chiamate lavorative,non devo comunicare nulla all'inps visto che mi hanno bloccato il pagamento?grazie

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Anonimo del 08/11/2017.
Presumendo che il Suo rapporto a chiamata sia senza indennità di disponibilità, sulla base delle disposizioni INPS di cui alla Circolare 142/2015, l’indennità di disoccupazione NASpI resta sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa e può essere riconosciuta limitatamente ai periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l’altra.

Altra cosa che deve verificare che potrebbe aver fatto scaturire la sospensione è il mancato inoltro della NASPI-COM con cui il percettore di NASpI comunica all’Istituto, entro il termine di un mese dalla ripresa dell’attività lavorativa, il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa. In tal caso la prestazione verrà ridotta e sarà effettuato il conguaglio a fine anno tra i redditi conseguiti in seguito all’attività lavorativa e l’indennità NASpI, secondo quanto previsto per la generalità dei lavoratori.

Anonimo ha detto...

Buongiorno,io ho perso il mio lavoro di segretaria...ora ho un lavoro a chiamata(di 20ore mensili)contratto indeterminato ..posso chiedere la disoccupazione ? Grazie per la Vs.attenzione

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Anonimo del 14/11/2017.
Con la Circolare INPS n. 94/2015 sono chiariti dall'Istituto i requisiti per l'accessibilità al trattamento di disoccupazione; a riguardo viene specificato che la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;

b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;

c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

In riferimento allo specifico caso della compatibilità tra NASPI e lavoro a chiamata l'INPS è nuovamente intervenuta con la Circolare 142/2015 dove chiarisce che "nell’ipotesi in cui un lavoratore, non percettore di indennità di disoccupazione, sia titolare di un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all’indennità di disponibilità, per i periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l’altra, non è possibile accedere alla indennità di disoccupazione. I periodi di lavoro e di non lavoro costituiscono infatti l’articolazione della prestazione lavorativa della tipologia del contratto in argomento e pertanto i periodi di non lavoro non possono essere assimilati ad una cessazione involontaria del rapporto di lavoro, presupposto per la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione"

Unknown ha detto...

Salve se lavoro 1 ora al giorno.
Ho diritto alla disoccupazione mentre lavoro?

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Anonimo del 27/02/2018, in caso di nuova occupazione durante il trattamento di disoccupazione NASPI, l’indennità resta sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa e può essere riconosciuta limitatamente ai periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l’altra.

Unknown ha detto...

Salve dottor bruno,io vorrei avere un infomazione sei chiamano per lavorare due giorni con contratto a chiamata ma solo due giorni al mese quanto mi scalano dalla naspi?grazie cordiali saluti

L'Informalavoro ha detto...

Buon pomeriggio Anonimo del 04/06/2020.
L’indennità resta sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione, mentre può essere invece erogata nei periodi non lavorati.
In ogni il reddito derivante dal rapporto di lavoro non deve superare gli 8.000 euro o, in alternativa, non avere durata superiore ai 6 mesi per non incorrere in eventuale rischio di decadenza o sospensione

Unknown ha detto...

Buonasera vorrei avere un'informazione.
Ho lavorato per 1anno e mezzo con un contratto a chiamata che mi veniva rinnovato settimana x settimana, era un contratto di circa 20ore settimanali, dopo 16 mesi a fine dell'ultimo contratto gentilmente vorrei chiederle se posso richiedere la disoccupazione o altro...
Grazie
In fede
Marini Lucia

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Lucia.
Con la Circolare INPS n. 94/2015 sono chiariti dall'Istituto i requisiti per l'accessibilità al trattamento di disoccupazione; a riguardo viene specificato che la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;

b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;

c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

In riferimento all'ultimo punto C, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo.

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