Con
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29.12.2011 sono
in vigore le disposizioni del decreto legge n.216/2011 ,relativo
alla”Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Evidenziamo
in questa circolare quelle che riguardano il LAVORO ACCESSORIO, (D.L.
216/2011, Art
6,comma 2-Proroga termini per cumulo voucher lavoro
accessorio con prestazioni integrative salario o di
sostegno al reddito).
DISCIPLINA
GENERALE DEL LAVORO ACCESSORIO E MODIFICHE NORMATIVE
Il
lavoro accessorio entra nell’esperienza normativa del nostro
ordinamento giuridico nell’ambito dei modelli contrattuali
caratterizzanti una flessibilità in entrata nel mondo del lavoro
introdotti dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276 (nello specifico gli
art. 70- 71- 72).
Nella
sua versione iniziale il contratto era destinato a regolare una serie
di attività marginali e per lo più rivolto a categorie di persone
ad elevato rischio di esclusione sociale e con difficoltà di
inserimento nel mondo del lavoro di tutte le fasce di età (giovani
studenti, donne casalinghe, pensionati, disoccupati di lunga durata,
diversamente abili, extracomunitari). Tutte categorie facilmente
rintracciabili in quelle attività, largamente diffuse, ma
caratterizzate da modeste prestazioni lavorative e che la norma
appunto si proponeva di far emergere dal sommerso. Il lavoro
accessorio era inizialmente soggetto ad un doppio limite:
- 30 giorni di durata massima della prestazione;
- non più di 3000 Euro nel corso dell’anno solare e nei confronti dello stesso committente.
Le
prime modifiche, dopo un rodaggio iniziale, vengono con la legge
n.80/2005 con la quale viene eliminato il limite temporale di 30
giorni e viene contestualmente elevato il tetto reddituale a 5.000
euro nell’anno solare nei confronti del medesimo committente.
Le successive modifiche attengono invece al campo di applicabilità. Infatti, l’art. 22 del D.L. n.112/2008 convertito in Legge 6 agosto 2008, n.133 estende la possibilità di ricorrere al lavoro accessorio:
- nell’agricoltura;
- nei lavori domestici nell’ambito dell’impresa familiare;
- nelle attività lavorative rese nei periodi di vacanza dai giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi universitario o ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado
- nell’attività di consegna porta a porta e alla vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.
Sarà
poi la Legge 9 aprile 2009 n.33 ad ampliare ancora il raggio di
applicabilità:
- alle manifestazioni sportive, culturali fieristiche o caritatevoli o lavoro di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
- ai lavoratori under 25 anche nei week end e in ogni settore produttivo;
- ai pensionati in ogni settore produttivo;
- alle casalinghe relativamente alle attività agricole di carattere stagionale.
In
via sperimentale per il 2009, il lavoro accessorio è stato ammesso
in tutti i settori produttivi per i percettori di trattamenti di
integrazione salariale nel limite massimo di 3.000 euro. Infine,
l’art. 2 della Legge n.191 del 23 dicembre 2009 – ai commi 148 e
149 – è intervenuto sulla disciplina dell’art. 70 del D.Lgs.
n.276/2003, ampliandone l’applicazione:
- alle attività svolte nei maneggi e nelle scuderie;
- nell’ ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro con contratto di lavoro part-time;
- da parte del committente pubblico e in particolare degli enti locali, nel rispetto dei tetti massimi di spesa per il personale e ove previsto dal patto di stabilità interno.
COSA
HA STABILITO IL DECRETO “MILLEPROROGHE” E CHI SONO I DESTINATARI
In
via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, le
prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i
settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di
3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative
del salario o di sostegno al reddito
Proprio quest’ultimo punto, relativo ai soggetti beneficiari di
trattamento di ammortizzatori sociali, viene prorogato a tutto il
2012 grazie alla specifica previsione nell’art.6 Decreto Legge
n.216/2011.
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