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Contratti di solidarietà ESPANSIVA


Fonte DPL Modena

Previsti dall’art. 2 della legge n. 863/1984, i contratti di solidarietà espansiva concernono quei datori di lavoro e quei lavoratori che stipulano contratti collettivi, anche aziendali, per incrementare gli organici, attuando una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con la contestuale assunzione di nuovo personale.  Sul punto, si richiama quanto affermato dall’INPS con la circolare n. 1/1987, la quale, tra le altre cose, ricorda come nel caso in cui le assunzioni avvengano non contestualmente ma progressivamente, il beneficio sia riconosciuto soltanto nel momento in cui le assunzioni corrispondano complessivamente alla riduzione di orario.
L’accordo collettivo sulla solidarietà espansiva va depositato presso la Direzione provinciale del Lavoro, che attraverso i propri organi di vigilanza, verifica la corrispondenza tra la riduzione concordata dell’orario di lavoro e le assunzioni effettuate. Il controllo della DPL è propedeutico al riconoscimento del contributo che (art. 2, comma 7, della legge n. 863/1984), può disporre la sospensione del beneficio qualora accerti l’inosservanza delle condizioni previste sia dalla norma di riferimento che dall’accordo collettivo.
Si tratta, in ogni caso, di un istituto che in oltre un quarto di secolo dalla sua approvazione ha avuto un seguito scarsissimo.

  1. Incentivi di natura contributiva ed economica

Al datore di lavoro per ogni lavoratore assunto e per ogni mensilità corrisposta viene riconosciuto un contributo,  a carico della gestione INPS della disoccupazione, per i primi dodici mesi pari al 15% della retribuzione lorda prevista dal CCNL. Nei due anni successivi il contributo cala, rispettivamente, al 10% ed al 5%. Se le assunzioni avvengono nel Mezzogiorno (aree ex DPR n. 218/1978) il contributo è pari al 30% della retribuzione.
In sostituzione del contributo appena citato se l’assunzione riguarda i giovani fino a 29 anni per i primi tre anni e, comunque, non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età, la quota a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ossia il 10%, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore (9,19%).
E’ appena il caso di ricordare come siano esclusi dal beneficio quei datori di lavoro che nei dodici mesi precedenti hanno proceduto a riduzioni di personale o a sospensioni temporanee dal lavoro.

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