Fonte DPL Modena
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 39 del 15 maggio 2009, ha risposto ad un quesito dell'Università degli studi di Padova, in merito alla sospensione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per maternità, paternità, adozione o affidamento ed il connesso diritto alla proroga del rapporto. In particolare si chiede se per l’Ateneo sussista o meno una obbligatorietà di proroga – prevista in 180 gg. dal D.M. 12 luglio 2007 – anche nella ipotesi in cui venga meno l’utilità della prestazione resa dal collaboratore.
La risposta in sintesi:
".... In conclusione, ...., se l’assenza per gravidanza incide negativamente nella realizzazione del progetto di lavoro, può considerarsi in linea con la ratio del contratto e con il principio di corrispettività dello stesso non corrispondere in tutto o in parte il compenso concordato ferme restando, come già evidenziato, le tutele di carattere indennitario previste dal D.M. 12 luglio 2007.”.
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