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La maternità facoltativa per lavoratori subordinati e assimilati



Fonte I.N.P.S.


Sono dei permessi retribuiti per astensione dall’attività lavorativa concessi alle madri e ai padri, anche adottivi ed affidatari, a condizione che per tutto il periodo richiesto il rapporto di lavoro sia in essere e che il minore sia vivente.

  • A CHI SPETTA

Congedo parentale (maternità facoltativa)

Lavoratrici/lavoratori dipendenti a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere.
Lavoratrici/lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo determinato (O.T.D.) alle seguenti condizioni:
  • se il periodo di congedo parentale è richiesto nel 1° anno di vita del bambino sono necessarie 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente l'evento che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell'anno successivo;
  • se il periodo di congedo parentale è richiesto negli anni di vita del bambino successivi al primo e sino al 3° è necessario che sussista lo status di lavoratore (iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente la richiesta del congedo oppure nello stesso anno purché le giornate di lavoro siano effettuate prima dell'inizio del congedo).
Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata (Legge 335/95) di seguito chiamati “parasubordinati”, possono richiedere il congedo parentale a condizione che:
  • siano iscritti alla gestione separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate (gli altri lavoratori iscritti alla gestione separata Legge 335/95, non hanno diritto al congedo parentale) e non siano contemporaneamente percettori di pensione e iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità;
  • sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale;
  • vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Per il riconoscimento del diritto al padre parasubordinato occorre che siano state versate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’insorgenza delle seguenti situazioni:
  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio;
  • affidamento esclusivo del bambino al padre;
  • adozione o affidamento non esclusivi, qualora la madre non ne faccia richiesta.

  • LA DOMANDA

Congedo parentale (maternità facoltativa).


La domanda deve essere consegnata alla Sede INPS di appartenenza prima dell'inizio del periodo di congedo, e al datore di lavoro con un periodo di preavviso di 15 giorni. Ad entrambi la domanda va presentata utilizzando il modello AST/FAC (codice SR23).
La domanda deve essere consegnata alla sede INPS di appartenenza prima dell’inizio del periodo di congedo parentale di cui si vuole fruire, utilizzando il modello AST.FAC/GEST.SEP (codice SR74).

  • QUANDO SPETTA

Congedo parentale (maternità facoltativa)

Per Lavoratrici/lavoratori dipendenti il congedo parentale compete, se in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali per un periodo complessivo tra i due non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11, fruibili anche contemporaneamente, entro i primi 8 anni di vita del bambino:
  • alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  • al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi
  • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora.
  • al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;
Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, e cioè entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
Per Lavoratrici/lavoratori parasubordinati, in qualità di lavoratori a progetto e categorie assimilate (lavoratori coordinati e continuativi) non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati, spetta una indennità per congedo parentale, per massimo 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
In caso di adozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che il minore stesso non abbia superato, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, i 12 anni di età.

  • QUANTO SPETTA

Congedo parentale (maternità facoltativa)


genitori naturali, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale:

  • entro i primi 3 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile;
  • dai 3 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione ( per l’anno 2010 il reddito individuale da non superare è pari ad Euro 14.981,52).
genitori adottivi o affidatari, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile :
  • entro i 3 anni dall'ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori;
  • dai 3 anni e un giorno agli 8 anni dall'ingresso in famiglia del bambino nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia , o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione (per l’anno 2010 il reddito individuale da non superare è pari a Euro 14.981,52).
Lavoratrici/lavoratori parasubordinate: l’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo

Lavoratrici autonome: l’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l’anno di inizio del congedo stesso.

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