La stipula di un contratto intermittente, per le finalità e le modalità dalla normativa vigente definite, può effettuarsi per l'assunzione di un "commesso di negozio addetto alle vendite".
Per un lavoratore subordinato adibito alle mansioni di "addetto alle vendite" la possibilità di essere assunto con contratto a chiamata è assimilabile a quella di un "commesso addetto alle vendite", ovvero le due mansioni sono assimilabili?
Risposta ( Fonte Interpello n^46/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
Si premette che il “commesso di negozio”, è un lavoratore dipendente adibito a realizzare la finalità del negozio medesimo, ovvero la vendita dei prodotti, il che implica una serie di mansioni che possono variare a seconda del tipo e delle dimensioni del negozio, del reparto in cui opera oltre che dal contratto individuale e collettivo di riferimento.
L’addetto alle vendite è un lavoratore dipendente assegnato espressamente alle mansioni della vendita, che si esplica in sostanza nell’assistenza ai clienti per aiutarli e stimolarli all’acquisto, anche attraverso una consulenza sui prodotti provvedendo, in alcuni casi, anche alla sistemazione degli scaffali e alla verifica delle giacenze. La figura dell’addetto alle vendite è anche quella che opera nell’ambito di uno show room, in cui il medesimo si coordina con il relativo responsabile il quale predefinisce le date degli appuntamenti con i potenziali clienti al fine di presentare i prodotti. Non sembra possa negarsi una equiparabilità della figura di addetto alle vendite a quella più generica di commesso di negozio, pur nell’ambito della varietà dei contesti in cui la prima potrebbe operare e delle mansioni assegnate a completamento della vendita.
Si conclude pertanto che la tipologia di contratto di lavoro intermittente appare configurabile anche nei confronti dell’addetto alle vendite, in quanto rientrante nel più ampio “genus” di commesso di negozio quale figura declinata nel R.D. n. 2657/1923. Si ricorda peraltro che, con riferimento a detta figura, il riferimento al requisito dimensionale indicato dal R.D. – Comuni di 50.000 abitanti – non incide ai fini della stipulazione di contratti di lavoro intermittente (cfr. circ. n. 4/2005).
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