Si richiama l'attenzione sulla sottostante   Circolare 19 giugno 2012, n. 13 predisposta daklla Fondazione Consulenti del Lasvoro circa la detassazione premi di risultato ,a seguito del  DPCM 23 marzo 2012.

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L'articolo 26 del decreto legge n. 98/2011 convertito, con modificazioni, in legge n. 111/2011 ha stabilito, per l'anno 2012, che le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro.

L'articolo 33, comma 1 della legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012), in attuazione dell'articolo 26 del citato DL n. 98/2011, ha stabilito che per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

La stessa norma ha previsto che l'agevolazione trovi applicazione nel limite massimo di onere di 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nell'anno 2013 rinviando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione.

Con il DPCM 23 marzo 2012, in attuazione del citato articolo 33, per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 - e fatte salve possibili modifiche nell'ambito del decreto sviluppo in corso di approvazione - è stato stabilito che le misure trovano applicazione entro il limite di importo annuo complessivo di 2.500 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 30.000 euro, da identificarsi al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all'imposta sostitutiva.

Alla luce delle disposizioni citate si pongono una serie di problematiche operative su cui è possibile effettuare un'analisi.

Il contratto collettivo aziendale e territoriale Il citato articolo 26 del decreto legge n. 98/2011 stabilisce che sono agevolate le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato "in attuazione" di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali "sottoscritti" da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il presupposto, dunque, affinché sia possibile applicare la detassazione, è la sottoscrizione (quindi la forma scritta) di un contratto collettivo aziendale, ovvero la sottoscrizione o il recepimento (possibilmente in forma scritta) di un contratto collettivo territoriale, entrambi validi per l'anno 2012.

Conseguentemente è possibile detassare solo le somme incentivate maturate ed erogate successivamente alla sottoscrizione o al recepimento di uno dei contratti collettivi sopra indicati.

Si pone poi l'ulteriore problema di applicazione della detassazione per le aziende che sono prive di un sindacato interno (presumibilmente le micro aziende).

In questo caso, è comunque possibile detassare le somme incentivate recependo in forma scritta il contratto collettivo territoriale sottoscritto dalle parti sociali individuate dalla norma.

Si fa presente che, sulla base dell'ordinario principio contenuto nell'articolo 39 della Costituzione, è possibile recepire tale accordo territoriale anche da parte di aziende non iscritte alle organizzazioni firmatarie, purché sia data espressa adesione (possibilmente in forma scritta) cosi come l'azienda ha presumibilmente effettuato per il contratto collettivo nazionale.

La sottoscrizione di un contratto collettivo aziendale potrà avvenire anche con una sola sigla sindacale purché comparativamente rappresentativa sul piano nazionale.

Ambito di applicazione Il DPCM rivede i parametri per l'individuazione del lavoratori che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali. Qualora l'azienda avesse già detassato le somme in misura superiore al limite di 2.500 euro, ovvero per soggetti in possesso di un reddito nel 2011 superiore al limite di 30.000 euro, è tenuta al versamento delle minori ritenute effettuate.

Anche sulla base di quanto stabilito lo scorso anno è stata interessata l'Agenzia delle Entrate affinché tale restituzione possa avvenire senza l'applicazione di sanzioni e/o interessi.

Decorrenza della detassazione Indipendentemente dal momento in cui è stato emanato il DPCM, è possibile detassare le somme corrisposte successivamente la sottoscrizione o il recepimento del contratto collettivo indicato nel punto precedente. Pertanto, nel primo mese utile è possibile recuperare la detassazione delle somme incentivante anche per eventuali periodi precedenti il DPCM.

L'articolo 26 del decreto legge n. 98/2011 convertito, con modificazioni, in legge n. 111/2011 ha stabilito, per l'anno 2012, che le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro.

L'articolo 33, comma 1 della legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012), in attuazione dell'articolo 26 del citato DL n. 98/2011, ha stabilito che per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

La stessa norma ha previsto che l'agevolazione trovi applicazione nel limite massimo di onere di 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nell'anno 2013 rinviando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione.

Con il DPCM 23 marzo 2012, in attuazione del citato articolo 33, per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 - e fatte salve possibili modifiche nell'ambito del decreto sviluppo in corso di approvazione - è stato stabilito che le misure trovano applicazione entro il limite di importo annuo complessivo di 2.500 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 30.000 euro, da identificarsi al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all'imposta sostitutiva.

Alla luce delle disposizioni citate si pongono una serie di problematiche operative su cui è possibile effettuare un'analisi.

Il contratto collettivo aziendale e territoriale Il citato articolo 26 del decreto legge n. 98/2011 stabilisce che sono agevolate le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato "in attuazione" di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali "sottoscritti" da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il presupposto, dunque, affinché sia possibile applicare la detassazione, è la sottoscrizione (quindi la forma scritta) di un contratto collettivo aziendale, ovvero la sottoscrizione o il recepimento (possibilmente in forma scritta) di un contratto collettivo territoriale, entrambi validi per l'anno 2012.

Conseguentemente è possibile detassare solo le somme incentivate maturate ed erogate successivamente alla sottoscrizione o al recepimento di uno dei contratti collettivi sopra indicati.

Si pone poi l'ulteriore problema di applicazione della detassazione per le aziende che sono prive di un sindacato interno (presumibilmente le micro aziende).

In questo caso, è comunque possibile detassare le somme incentivate recependo in forma scritta il contratto collettivo territoriale sottoscritto dalle parti sociali individuate dalla norma.

Si fa presente che, sulla base dell'ordinario principio contenuto nell'articolo 39 della Costituzione, è possibile recepire tale accordo territoriale anche da parte di aziende non iscritte alle organizzazioni firmatarie, purché sia data espressa adesione (possibilmente in forma scritta) cosi come l'azienda ha presumibilmente effettuato per il contratto collettivo nazionale.

La sottoscrizione di un contratto collettivo aziendale potrà avvenire anche con una sola sigla sindacale purché comparativamente rappresentativa sul piano nazionale.

Ambito di applicazione Il DPCM rivede i parametri per l'individuazione del lavoratori che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali. Qualora l'azienda avesse già detassato le somme in misura superiore al limite di 2.500 euro, ovvero per soggetti in possesso di un reddito nel 2011 superiore al limite di 30.000 euro, è tenuta al versamento delle minori ritenute effettuate.

Anche sulla base di quanto stabilito lo scorso anno è stata interessata l'Agenzia delle Entrate affinché tale restituzione possa avvenire senza l'applicazione di sanzioni e/o interessi.

Decorrenza della detassazione Indipendentemente dal momento in cui è stato emanato il DPCM, è possibile detassare le somme corrisposte successivamente la sottoscrizione o il recepimento del contratto collettivo indicato nel punto precedente. Pertanto, nel primo mese utile è possibile recuperare la detassazione delle somme incentivante anche per eventuali periodi precedenti il DPCM.