L'argomento di cui al titolo ,torna ad essere affrontato dall'Inps , a seguito di corrispondenti quesiti dell'utenza e delle strutture territoriali,con il messaggio Messaggio 20 giugno 2012, n. 10378 ,riguardante gli incentivi all'assunzione previsti dall'art. 8, co 9, legge 407/1990 -e quindi l' indennità di disoccupazione e la conservazione dello stato di disoccupazione.
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Messaggio 20 giugno 2012, n. 10378
Incentivi all'assunzione previsti dall'art. 8, co 9, legge 407/1990 - Indennità di disoccupazione e conservazione dello stato di disoccupazione.
Giungono a questa Direzione centrale, ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti dall'art. 8, co 9, legge 407/1990, richieste di chiarimenti in materia di stato di disoccupazione.
In particolare, si è posto il problema se l'indennità di disoccupazione concorra a formare il reddito rilevante ai fini della perdita dello stato di disoccupazione, in quanto l'articolo 4 del d.lgs. 181/2000 - aggiornato con le modifiche di cui al d.lgs. 297/2002 - stabilisce che si conserva lo "stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione".
A tale proposito si precisa quanto segue.
L'articolo 4 del d.lgs. 181/2000 dà rilievo all'attività lavorativa effettivamente svolta; non rileva, pertanto, il reddito risultante da indennità di disoccupazione, in quanto non derivante da attività lavorativa. Conseguentemente, tale reddito non assume rilievo neanche ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per l'eventuale fruizione dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, co 9, legge 407/1990.
Si evidenzia, infine, che la competenza a certificare lo stato di disoccupazione è attribuita ai Centri per l'impiego presso cui il lavoratore ha dichiarato la propria disponibilità a lavorare; al fine di superare eventuali contrasti interpretativi, le sedi sono pertanto invitate a segnalare a questa direzione centrale eventuali diverse interpretazioni da parte dei Centri per l'impiego.
Giungono a questa Direzione centrale, ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti dall'art. 8, co 9, legge 407/1990, richieste di chiarimenti in materia di stato di disoccupazione.
In particolare, si è posto il problema se l'indennità di disoccupazione concorra a formare il reddito rilevante ai fini della perdita dello stato di disoccupazione, in quanto l'articolo 4 del d.lgs. 181/2000 - aggiornato con le modifiche di cui al d.lgs. 297/2002 - stabilisce che si conserva lo "stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione".
A tale proposito si precisa quanto segue.
L'articolo 4 del d.lgs. 181/2000 dà rilievo all'attività lavorativa effettivamente svolta; non rileva, pertanto, il reddito risultante da indennità di disoccupazione, in quanto non derivante da attività lavorativa. Conseguentemente, tale reddito non assume rilievo neanche ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per l'eventuale fruizione dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, co 9, legge 407/1990.
Si evidenzia, infine, che la competenza a certificare lo stato di disoccupazione è attribuita ai Centri per l'impiego presso cui il lavoratore ha dichiarato la propria disponibilità a lavorare; al fine di superare eventuali contrasti interpretativi, le sedi sono pertanto invitate a segnalare a questa direzione centrale eventuali diverse interpretazioni da parte dei Centri per l'impiego.
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