Sulla Gazzetta Ufficiale n.142 del 20 giugno 2012  risulta pubblicato il decreto legge n.79/2012  relativo a"Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile,entrato in vigore dal  giorno succcessivo alla pubblicazione.

Di seguito si evidenziano i principali argomenti disciplinato dalle disposizioni del predetto ,che consta di complesssivi sette articoli.

In primo luogo si richiama l'attenzione sull'art.2 che prevede il venir meno dell'obbligo di comunicazione all'autorita 'di P.S della cessione d'immobili  ,per cui sussiste la relativa registrazione,fatta eccezione per i casi di cessione a cittadini extracomunitari.

Infatti si stabiliusce che:     "  1. La registrazione dei contratti di locazione e dei  contratti  di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine  fisso,  ai  sensi  del  Testo  unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del  decreto-legge  21  marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18  maggio 1978, n. 191. 

  2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite  intese  con  il Ministero dell'interno,  individua,  nel  quadro  delle  informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei  contratti di cui al comma 1, nonche' dei contratti di trasferimento  aventi  ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di  cui  all'articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106, quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge  n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  191  del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.  

3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o  di porzione di esso sulla base  di  un  contratto,  anche  verbale,  non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del  decreto-legge  21   marzo   1978,   n.   59,   convertito,   con modificazioni, dalla legge  18  maggio  1978,  n.  191,  puo'  essere assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico  approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  che  ne stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione.  

 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la  comunicazione  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza,   di   cui all'articolo 7 del testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  per  la  quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di  cui  al  comma  3 sono  definite  le   modalita'   di   trasmissione   della   predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un  modello  informatico approvato con il medesimo decreto. 

In secondo luogo ,l'art.3 permette il superamento delle difficolta' giuriche per l'espletamento dei concorsi di assunzione per alcune qualifiche nel Corpo dei VV.FF

Infine  l'art.5 comma 2 dispone che la proroga al 31 dicembre 2012 circa la durata dei rapporti di lavoro  in somministrazione  del personale utilizzato  pressso le Prefetture per collaborare agli adempimenti degli   gli Sportelli Unici Immigrazione,prevedendo che:  "  Per  assicurare l'operativita'  degli  sportelli  unici  per   l'immigrazione   delle Prefetture-uffici   territoriali   del   Governo   e   degli   Uffici immigrazione  delle  Questure,  il  termine  di  cui   al   comma   1 dell'articolo  15  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.   216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14, e' prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e a tale fine, con le medesime procedure di cui al  primo  periodo  del presente comma, una quota ulteriore di  euro  10.073.944  per  l'anno 2012 e' assegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno."