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Riposo settimanale “in un giorno diverso dalla domenica”,


Fonte Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

A riguardo l’art. 9, comma  1, del D.Lgs. n. 66/2003, sancisce il diritto del lavoratore a fruire di un periodo di riposo “ogni sette giorni  (…) di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’art. 7”
Il medesimo art. 9, al comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che “il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico - organizzativi di turnazione particolare  ovvero addetto ad attività aventi [specifiche]  caratteristiche” declinate nella seconda parte della disposizione normativa.

In linea con le argomentazioni sopra sostenute e in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto, che nell’ipotesi in cui l’azienda adotti un modello di lavoro a turni, finalizzato ad assicurare la continuità della produzione, sia  possibile per il personale coinvolto nel sistema di turnazione (compreso il personale addetto allo svolgimento di lavori preparatori, complementari o la cui presenza è obbligatoria per legge) fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica a prescindere dal tipo di lavorazione effettuata. Resta evidentemente fermo l’obbligo di rispettare il comma 1 del citato art. 9, secondo il quale il riposo settimanale va comunque goduto ogni sette giorni, va cumulato con le ore di riposo giornaliero e può essere calcolato “come media in un periodo non superiore a 14 giorni”.


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