Si rrichiama l'attenzione sulla sottostante nota n.29458 del 18 lugòlio 2012  con il Dipartimento della Funzione Pubblica si è pronunciato ,.su richiesta di parere sulla spettanza dell'indennita'  ai centralinisti non vedenti effettivamente addettti a tale servizio

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Città di Castellammare di Stabia

Avvocatura

Castellamare di Stabia

(NA)

p.c.

Ministero dell'economia e delle finanze

Dipartimento RGS- IGOP

R O M A

ARAN

ROMA

OGGETTO: indennità di mansione per i centralinisti non vedenti.

In riferimento alla lettera n. 23213 del 15/5/2012 avente ad oggetto una richiesta di parere in merito alla corresponsione dell'indennità di mansione ai centralinisti non vedenti, si espongono le seguenti considerazioni.

L'indennità di mansione ai centralinisti non vedenti trova il proprio fondamento normativo nell'art. 9 della l. n. 113/1985. La disciplina della predetta indennità, nonostante i dubbi sorti negli anni pregressi con riguardo ad un'eventuale disapplicazione della norma, deve intendersi ancora vigente. Infatti, la speciale normativa non è stata modificata in sede di contrattazione collettiva di comparto. D'altra parte, poiché la disapplicazione ad opera dei CCNL, a mente degli artt. 2, secondo comma, e 69, primo comma, del d.lgs. n. 165/2001, può riguardare rispettivamente solo "le disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi" e "le norme generali e speciali del pubblico impiego", la stessa non avrebbe potuto travolgere una disposizione, come il citato art. 9, contenente un regime generale valevole per il settore pubblico e per quello privato.

Pertanto, in linea con precedenti orientamenti espressi dall'ARAN, si è dell'avviso che l'indennità in parola debba essere ancora erogata al personale non vedente che sia adibito e che effettivamente svolga le mansioni di centralinista.

IL CAPO DIPARTIMENTO