La legge n.92/2012 è entrata in vigore soltanto dal 18 luglio 2012 ,ma gia' in Parlamento ,dove si esamina, per la conversione in legge,il decreto legge n.83/12 ,sono stati individuati per l'inserimento nello stesso ,con l'approvazione del Governo e di quasi tutti i partiti ,alcuni emendamenti alla suddetta ,che correggono disposizioni su ammortizzatori e flessibilita' in entrata
In uno di tali emendamenti si prevede che viene salvaguardata la possibilita' per i lavoratori che beneficiano di ammortizzatori sociali di occuparsi di attivita' occasionali ed accessorie pagate con i buoni lavoro ,in tutti i settori produttivi ,compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3 mila euro
In un altro si stabilisce che i tempi di durata dell'indennita' di mobilita' restano invariuati sino a dicembre 2014 ,invece che a dicembre 2013,garantendo una copertura di sei mesi in piu' per gli ultra cinqyuantenni e per i òlacvoratrori delle imprese operanti nei territori meridionasli a prescindere dall'eta' .
Inoltre si stabilisce che entro il 31 ottobre 2014 ,il Ministero del Lavoro procedera' ,insieme alle associazioni datoriali e dei lavorastpori piu' rappresentative sul piano nazionale ad una ricognizione delle prospettive economiche ed occupazionali in essere, per avviare ,con il vincolo di finanza pubblica ,eventuali conseguenti iniziative sulle misure di sostegno al reddito,che comunque potranno essere riviste.
E' ancora da evidenziare, per quanto concerne le aliquote previdenziali degli autonomi ,che rimarra' per il 2013 al 27% ,mentre salira' al 28% (e non al 29%) nel 2014 il contributo per le partite Iva ed i co co pro ,che tuttavia progresivvanmente salira' al 33% dal 2018.
Novita' si profilano anche sulle modalita' di accertamento delle false partite Iva,poiche' si stabilira' che la verifica sulla regolariota' del reddito debba essere effettuata sull'80% della retribuzione percepita su due anni solari e non soltanto su uno.
Altre modifiche concernono :
-l'allungamento dei tempi d'intervallo tra un rapporto a termine e l'altro, fissato dalla legge n.92/12 a 60 e 90 giorni in riferimento alla durata dei rapporti a tempo determinato
-alle imprese in crisi con prospettiva di ripresa viene consentito il ricorso alla cigs sino al 2015
-si favorisce il trasferimento dei rami d'azienda
.si escludono i rapporti a termine fino a sei mesi di durata dal computo della forza lavoro.
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